ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01771

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 94 del 05/12/2018
Firmatari
Primo firmatario: BATTILOCCHIO ALESSANDRO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 30/11/2018
Stato iter:
09/09/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 09/09/2019
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 09/09/2019

CONCLUSO IL 09/09/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01771
presentato da
BATTILOCCHIO Alessandro
testo di
Mercoledì 5 dicembre 2018, seduta n. 94

   BATTILOCCHIO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con la legge n. 865 del 1971, al fine di rendere effettivo il diritto alla prima casa, garantendolo alle classi meno abbienti, vennero istituite le figure giuridiche dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata per diritto di superficie. La legge menzionata prevede che i comuni italiani, a seguito di esproprio, concedano terreni a cooperative di soggetti aventi i requisiti – tra i quali una soglia di reddito minima e non esser possessore di immobili – oppure diritto di superficie della durata di 99 anni, a società edili per l'edificazione di abitazioni destinate esclusivamente a quei soggetti aventi i requisiti ad un prezzo calmierato. È oggetto del presente atto il diritto all'alienazione che fino al 2011, decorsi cinque anni dalla prima assegnazione, è stato esercitato senza vincoli sui prezzi di vendita;

   nel 2011, la contingenza economica che ha, tra le altre conseguenze, vista l'impennata del differenziale tra Btp e Bund tedeschi, ha imposto manovre nazionali per far fronte al pagamento urgente degli interessi sul debito tra le quali il decreto-legge n. 70 del 2011 convertito dalla legge n. 106 del 2011 che istituì l'istituto dell'affrancazione, statuendo che gli attuali proprietari degli immobili edificati in diritto di superficie possono eliminare il vincolo del prezzo dal loro immobile pagando una somma, l'affrancazione, al Comune della convenzione;

   nel 2015 la sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 1813, sintetizzando, ha sancito che il legislatore con la legge n. 106 del 2011, avendo inserito la figura dell'affrancazione, non ha eliminato il vincolo del prezzo per il solo decorso del tempo stabilito e che il complesso normativo in cui è inserita l'affrancazione è teso a garantire un interesse superiore dello Stato che non può essere derogato dal privato cittadino, a prescindere che ne sia consapevole e/o a conoscenza, rendendo nulle tutte le azioni che costituiscono violazioni della norma imperativa, e parzialmente nulli i negozi di compravendita (a mente dell'articolo 1419 del codice civile), e sancendo il diritto a chiedere la restituzione dell'indebito pagato (articolo 2033 del codice civile). La Corte ha inoltre sottolineato che la ratio di base fosse quella di evitare speculazioni sull'edilizia agevolata;

   il quadro sopra descritto porta ad una situazione paradossale, ossia che l'attuale proprietario (acquirente) di un immobile in diritto di superficie è l'unico a poter affrancare l'immobile e al tempo stesso può chiedere la differenza del prezzo al suo venditore, perpetrando di fatto una «speculazione inversa»;

   quella sopra descritta è la situazione in cui versano migliaia di famiglie del collegio elettorale che l'interrogante rappresenta, ma è purtroppo ampiamente diffusa in tutto il Paese –:

   se il Governo non ritenga necessario assumere iniziative normative così da dirimere la paradossale situazione descritta in premessa.
(4-01771)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 9 settembre 2019
nell'allegato B della seduta n. 222
4-01771
presentata da
BATTILOCCHIO Alessandro

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame sulla base delle informazioni al riguardo acquisite dalla direzione generale per la condizione abitativa, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  In esito alla richiesta di esercizio dell'iniziativa normativa in adesione al giudicato della sentenza n. 18135/2015 delle Corte di Cassazione a sezione unite, si riferisce che le criticità segnalate nel testo dell'interrogazione, avente ad oggetto perplessità circa l'istituto dell'affrancazione, hanno trovato risposta nel decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018. n. 136.
  L'articolo 25-
undecies, «Disposizioni in materia di determinazione del prezzo massimo di cessione» del predetto decreto, difatti, ha apportato significative modificazioni al dettato normativo dell'articolo 31, comma 49-bis e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  Nello specifico, il rinnovato comma 49-
bis stabilisce che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e delle loro pertinenze, nonché del canone massimo di locazione delle stesse, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato dal comune.
  Detta percentuale, è bene precisare in relazione alle circostanze descritte, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Inoltre, il riformulato comma 49-
quater, dispone che in pendenza della rimozione dei vincoli il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti con riguardo alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo vincolato.
  In chiave dirimente al quesito formulato, infine, l'attuale assetto normativo prevede che l'eventuale pretesa di un rimborso della evidenziata differenza, a qualunque titolo richiesto si estingue con la rimozione del vincolo.
  

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

poverta'

prezzo di vendita

aiuto alla costruzione