ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01753

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 92 del 28/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: GRIPPA CARMELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 28/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/06/2019

SOLLECITO IL 30/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01753
presentato da
GRIPPA Carmela
testo di
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   GRIPPA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara è un ente pubblico economico istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1962, n. 1638; nella seduta del 14 novembre 1969 con deliberazione della Cassa per il Mezzogiorno n. 3363/ASI viene assentita la concessione al sopracitato ente per la realizzazione dei lavori di cui al progetto SAI/VP.491 per il completamento dell'asse attrezzato industriale dell'agglomerato principale Chieti-Pescara divenuta una delle principali arterie stradali per la mobilità regionale;

   con proprio decreto il prefetto della provincia di Chieti in data 17 novembre 1970 ha ordinato l'esproprio dei terreni interessati dalla costruzione dell'asse attrezzato Chieti Pescara fissando gli indennizzi e disponendone il deposito presso la Cassa depositi e prestiti da realizzarsi a cura dello stesso Consorzio in qualità del beneficiario espropriante; il tratto di strada in questione ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1773 del 4 febbraio 1993 veniva classificato come autostrada senza pedaggio;

   il 14 aprile 1998 attraverso la redazione di un verbale di consegna provvisorio del consorzio l'autostrada veniva ceduta all'Anas al fine di consentirne la gestione e ulteriori lavori di manutenzione;

   con nota datata 9 aprile 1998 prot. n. 1247, l'allora commissario regionale esprimeva ampia riserva nel riesaminare l'assetto dei rapporti anche pregressi tra gli enti, al fine di rilevare un ristoro per il Consorzio sia inerente agli oneri sopportati per la costruzione dell'opera che per gli indennizzi versati e i risarcimenti dovuti per i giudizi instauratisi;

   da una disparità di stime per il valore delle aree rispetto a quelle espropriate per la realizzazione del secondo ampliamento dell'aeroporto di Pescara nasceva un contenzioso da parte di alcuni proprietari. Alla fine di un complesso iter giudiziario si registra la condanna del Consorzio della Valle del Pescara con una sentenza passata in giudicato del 5 luglio 2001, n. 326;

   il Consorzio, con lettera prot. n. 1210 dell'8 aprile 1999, accettava una proposta transattiva del Ministero dei lavori pubblici inviata con decreto n. 465 del 10 marzo 1999; con la Dgr n. 627 del 19 settembre 2011, la regione Abruzzo ha dichiarato aperta la gestione liquidatoria del Consorzio, nominando all'uopo un collegio di liquidatori;

   la situazione debitoria del Consorzio al 31 dicembre 2015, data dell'approvazione del piano di liquidazione dell'ente, ammontava a 8.887.264,00 euro per debiti da sentenze passate in giudicato e di 2.252.290,00 euro come residuo da versare alla società Farsura Spa costruttrice del lotto lavori n. 491/2 per pagamenti in ritardo;

   pur essendoci sentenze passato in giudicato, tra cui quella del 5 luglio 2001, il Consorzio in data 30 ottobre 2001 con comunicazione prot. n. 3616 agli uffici dalla ex Agensud nella rendicontazione nulla riferiva in merito alla condanna per i risarcimenti degli espropriati;

   a tale comunicazione il 3 gennaio 2002 prot. n. 78 il provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo a saldo della concessione dispone a favore del Consorzio il pagamento della somma di 344.497.550 milioni di lire riferito al progetto SAI/VP.491 con cui viene chiuso il rapporto di concessione; con ulteriore nota prot. n. 3248 del 14 settembre 2018 il Consorzio trasmette all'Anas le informazioni relative al contenzioso tra cui quello riguardante la sentenza n. 326 del 2001 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e di quali ulteriori elementi sia in possesso; quali iniziative siano state adottate o si intendano adottare relativamente ai pagamenti sanciti da sentenze passate in giudicato, per quelli non in contenzioso e per i debiti totali in essere.
(4-01753)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' consortili

indennizzo

debito