ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01728

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01728
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Martedì 27 novembre 2018, seduta n. 91

   COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   al Consiglio nazionale forense (Cnf) spetta, per espressa previsione di legge (articolo 35 della legge n. 247 del 2012), la rappresentanza istituzionale «in via esclusiva» dell'avvocatura «a livello nazionale» anche ai fini della promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni, mentre agli ordini circondariali, istituiti presso ciascun tribunale, compete «in via esclusiva» la rappresentanza «a livello locale»;

   a livello locale, l'effettività della rappresentanza è assicurata mediante elezione diretta, da parte di tutti gli iscritti all'ordine circondariale dei componenti del consiglio dell'Ordine (Coa);

   il Coa dura in carica un quadriennio con data di scadenza fissata ex lege al 31 dicembre del quarto anno;

   a livello nazionale, sempre al fine di assicurare l'effettiva rappresentanza del complessivo corpo elettorale, la legge prevede che il Cnf sia composto da membri eletti dai Coa su base distrettuale;

   tale sistema elettorale garantisce la rappresentatività dell'organismo nazionale dal momento che i membri del Coa (chiamati a votare per l'elezione dei componenti del Cnf), sono a loro volta eletti da tutti gli avvocati iscritti ai rispettivi Ordini;

   anche il Cnf dura in carica 4 anni (articolo 34 della legge n. 247 del 2012), ma per questo non è prevista una precisa data di scadenza del Consiglio in carica;

   poiché l'individuazione dei componenti del Cnf avviene non già in maniera diretta (da parte degli iscritti all'ordine), ma secondo elezioni di «secondo livello», è pacifico che l'effettività della rappresentanza – soprattutto in termini di «attualità» della stessa – a livello nazionale dipenda necessariamente da quella del «sottostante» organismo locale chiamato a esprimere il proprio voto;

   è logico ed evidente che tale modalità di elezione dei membri del Cnf presuppone, affinché la rappresentatività sia effettiva e reale, che l'elezione del Cnf debba essere compiuta ad opera, non già dei Coa in scadenza, bensì di quelli rinnovati a seguito di elezioni;

   diversamente si ammetterebbe che la formazione del Cnf «rinnovato» sia espressione delle preferenze dei Coa «uscenti» stante l'imminente decorso del termine quadriennale di durata della carica: verrebbe quindi meno l'effettività della rappresentanza dell'organismo nazionale che sarebbe formato in base alla volontà ormai inattuale di un corpo elettorale ormai in scadenza;

   peraltro, sullo stesso sito del Cnf, nel documento di «Resoconto sintetico delle attività marzo 2015 – marzo 2016» viene indicata quale data di «insediamento del Consiglio nazionale forense» quella del 27 marzo 2015 in relazione al «quadriennio 2015-2019»;

   pertanto, la durata della consiliatura corrente, iniziata il 27 marzo 2015, dovrebbe volgere al termine solo in data 26 marzo 2019;

   con nota del 20 novembre 2018, rivolta ai presidenti dei consigli dell'Ordine, il Ministero di giustizia – dipartimento per gli affari di giustizia – direzione generale della giustizia civile – ufficio II – ordini professionali, ha invitato i consigli dell'Ordine degli avvocati a «provvedere alla elezione del nuovo Consiglio» nazionale forense in ragione della scadenza di quello attualmente in carica al «prossimo 31 dicembre 2018» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della scadenza del Consiglio nazionale forense solo al 26 marzo 2019 e quali siano i suoi orientamenti riguardo a tale nota che appare all'interrogante di dubbia legittimità perché contraria alla legge professionale forense.
(4-01728)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ordine professionale

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elettorato