ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 90 del 26/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: ROMANIELLO CRISTIAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VIANELLO GIOVANNI MOVIMENTO 5 STELLE 26/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 26/11/2018
Stato iter:
15/05/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/05/2019
COSTA SERGIO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/05/2019

CONCLUSO IL 15/05/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01712
presentato da
ROMANIELLO Cristian
testo di
Lunedì 26 novembre 2018, seduta n. 90

   ROMANIELLO e VIANELLO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la società Acta, il 1° giugno 2011, ha presentato un progetto per la realizzazione di una discarica mono-dedicata per rifiuti contenenti amianto, da realizzarsi presso il comune di Ferrera Erbognone (PV);

   il sito individuato sorge nel mezzo delle risaie, rasente la raffineria Eni, sede di quattro impianti classificati come «siti industriali a rischio di incidente rilevante», soggetti alla «normativa Seveso» e suscettibili di potenziale effetto domino, e prossimo ad altri due impianti a rischio di incidente rilevante, Air Liquide e Oxon Italia;

   nella Raffineria Eni sono occorsi due incendi solo negli ultimi 2 anni;

   tale progetto ha ottenuto il decreto di compatibilità ambientale, procedura di Valutazione di impatto ambientale regionale, il 17 marzo 2014;

   il 27 aprile 2015, con il decreto n. 3291, la direzione generale ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale al progetto nonostante il mancato rispetto della legge n. 108 del 2001, il mancato coordinamento tra le procedure di Via, le mancate valutazioni coerenti della compatibilità della localizzazione e dell'esercizio della discarica che tenessero conto dei vicini impianti a rischio di incidente rilevante e della possibilità di effetto domino la mancata valutazione di impatto sanitario nell'ambito della Via;

   nell'ambito della procedura di Aia sono state rilevate le seguenti criticità:

    si registra la mancata applicazione della relazione di riferimento introdotta per gli impianti Ippc dalla direttiva 2010/75/UE;

    il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione 1990 del 20 giugno 2014 ha introdotto il criterio che esclude l'insediamento di discariche di rifiuti in una fascia di rispetto di 300 metri dalle risaie;

    si segnala la mancata applicazione di quanto previsto dalla sentenza n. 313 del 26 gennaio 2015 del Consiglio di Stato, che impegna la pubblica amministrazione a considerare le modifiche normative intervenute successivamente al deposito dell'istanza oggetto di iter di approvazione e secondo cui la tutela dell'ambiente e della salute umana è da ritenere valore prevalente rispetto alla certezza del diritto dell'istante o alla speditezza dell'azione amministrativa;

    si evidenzia il mancato rispetto della mozione n. 407, approvata il 24 marzo 2015 dal Consiglio regionale lombardo, che recepisce quanto indicato nella sentenza sopracitata;

   il decreto di approvazione in sede di Aia non tiene conto della fascia di rispetto di 300 metri dalle risaie di cui al Prgr 2014;

   con ricorso al T.A.R. n. 1579/14, sez. III, comuni e associazioni hanno agito contro regione Lombardia e Acta s.r.l., per l'annullamento del decreto di compatibilità ambientale rilasciato;

   il testo del decreto regionale 3291/2015 risulta, ad avviso degli interroganti, non aderente al dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato n. 313 del 26 gennaio 2015 in quanto:

    a) la sentenza del Consiglio di Stato non riguarda la sussistenza di un «pericolo», bensì il principio ordinamentale della precauzione in tema di salute e ambiente, i quali vigono anche in condizioni di potenziale pericolo relativo ad un periodo di medio o lungo termine;

    b) sono stati disapplicati i criteri localizzativi escludenti compresi nel Prgr, che contiene norme e prescrizioni in materia di salute e ambiente e gli «impatti negativi territoriali e sociali»;

   la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 che invita la Commissione a promuovere la realizzazione di centri di trattamento e inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto, prevedendo la cessazione di ogni conferimento in discarica, invita gli Stati membri al rispetto delle disposizioni in materia di salute di cui alla direttiva 2009/148/CE e a garantire che qualsiasi rifiuto contenente amianto sia classificato come rifiuto pericoloso ai sensi della decisione 2000/532/CE;

   non appare accettabile che il principio di precauzione venga disatteso;

   occorre, ad avviso degli interroganti, una nuova valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale visto il sopraggiunto Prgr del 2014, nel rispetto della citata sentenza 313 –:

   di quali elementi disponga il Governo al riguardo e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere, considerati i rischi derivanti dalla vicinanza di siti industriali a rischio di incidente rilevante e della necessità di ottemperare agli impegni derivanti dall'adesione all'Unione europea in materia di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e di scongiurare rischi ambientali e sanitari.
(4-01712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 15 maggio 2019
nell'allegato B della seduta n. 176
4-01712
presentata da
ROMANIELLO Cristian

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alla procedura per la realizzazione di una discarica monodedicata di rifiuti contenenti amianto da localizzare in un'area di Ferrera Erbognone – comune limitrofo al grande complesso della raffineria ENI di Sannazzaro de’ Burgondi, sulla base degli elementi acquisiti dalla Prefettura di Pavia, si rappresenta quanto segue.
  La provincia di Pavia, ente al quale era stato presentato il progetto per la realizzazione della discarica, si è espressa non favorevolmente nell'ambito della procedura regionale di valutazione di impatto ambientale, con atti del 17 ottobre 2012 e del 14 agosto 2013.
  La Regione Lombardia ha espresso comunque, al riguardo, un giudizio di compatibilità ambientale favorevole, con atto del 17 marzo 2014.
  La predetta provincia ed i comuni interessati, che avevano espresso parere contrario al progetto, hanno quindi promosso ricorso dinanzi al Tar Lombardia avverso il provvedimento regionale.
  Successivamente, la Provincia di Pavia ha presentato un nuovo ricorso per motivi aggiunti, anch'esso avverso il decreto di valutazione impatto ambientale, con istanza di sospensione cautelare dell'efficacia.
  L'autorizzazione integrata ambientale per il progetto della società Acta è stata rilasciata con decreto regionale n. 3291 del 27 aprile 2015 e, successivamente, con decreto n. 5943 del 26 aprile 2018 avente ad oggetto «Proroga del termine di ultimazione dei lavori relativi alla discarica monodedicata per rifiuti contenenti amianto da realizzarsi in C.na Gallona, Comune di Ferrera Erbognone (PV) secondo l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC), rilasciata con d.d.u.o. n. 3291 del 27 aprile 2015 alla ditta Acta S.r.l. ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 allegato VIII alla parte seconda punto 5.4».
  Si evidenzia, inoltre, che in merito al procedimento di autorizzazione impatto ambientale di competenza regionale, la Provincia di Pavia ha ribadito le criticità già rilevate nel corso del procedimento di Via, evidenziando, in particolare, carenze nel piano di emergenza ed evacuazione e sottolineando l'assenza di una valutazione di impatto sanitario e di proposte formalizzate di compensazioni ambientali.
  Con ordinanza cautelare n. 133/2015, il Tar ha rigettato la predetta istanza di sospensione sia della Via sia dell'Autorizzazione di impatto ambientale, ritenendo non sussistenti i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta, con particolare riferimento all'assenza di un
periculum in mora.
  Per quanto concerne le azioni di monitoraggio ambientale da condurre a tutela della salute pubblica e dei lavoratori, si rappresenta che il personale dell'Azienda tutela salute (ex Azienda sanitaria locale) della Provincia di Pavia ha svolto diverse attività di valutazione circa la compatibilità della discarica, come di seguito elencato:

   in sede di istruttoria della Commissione Via per il progetto di «Discarica Controllata monodedicata per R.C.A. in Comune di Ferrera Erbognone Progetto R 943 Acta», il personale Ats ha fornito le osservazioni e le prescrizioni quale componente della stessa Commissione, alle integrazioni presentate dalla ditta Acta S.r.l. titolare del progetto;

   in quella occasione Ats ha osservato che vi era la necessità di valutare la compatibilità della nuova attività rispetto alla presenza della vicina raffineria ENI, compreso l'impianto EST già autorizzato ed all'epoca in fase di realizzazione (data delle osservazioni ASL, 3 agosto 2012);

   le suddette osservazioni e le prescrizioni sono state recepite all'interno del decreto di autorizzazione Via (decreto dirigente unità organizzativa n. 2258 del 17 marzo 2014) e successivamente all'interno dell'Autorizzazione integrata ambientale n. 3291 del 27 aprile 2015.

  Al riguardo, nel Decreto Via, al punto 3,2 «Salute pubblica e protezione lavoratori», sono state previste le seguenti azioni di monitoraggio:

   campionamenti sugli operatori per la verifica del rispetto del limite di legge di esposizione fibre libere totali previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008;

   campionamenti delle fibre aerodisperse nell'ambiente in tre punti individuati, per la verifica del limite di esposizione della popolazione, previsto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994;

   campionamenti, in situazioni di emergenza (trattamento pallets/stoccaggio, emergenza atmosferica e altro), delle fibre libere totali, mediante campionamenti sugli operatori per la verifica del rispetto del limite di legge di esposizione previsto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994;

   campionamenti a protezione della salute pubblica in fase post-gestione dell'impianto per la verifica del limite di esposizione previsto dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.

  Per ognuno degli ambiti di monitoraggio sopra descritti, l'Agenzia di tutela della salute dell'Ats di Pavia ha provveduto ad identificare anche una soglia inferiore al limite di legge, definita «soglia di attenzione», al cui raggiungimento è stata prevista una intensificazione dei controlli.
  Gli aspetti di natura sanitaria sono stati affrontati valutando specificatamente le massime ricadute derivanti da una situazione emergenziale presso la discarica e rilevando l'assenza di recettori sensibili potenzialmente impattati. Il centro abitato non è risultato oggetto di impatto in quanto posto ad una distanza maggiore rispetto a quella prevista per le massime ricadute.
  Per quanto riguarda la vicinanza dell'area interessata dal progetto della discarica Acta alla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi, sempre sulla base degli elementi acquisiti dalla Prefettura di Pavia, si rappresenta che, in sede di istruttoria della commissione Via, è stato acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico regionale circa la compatibilità territoriale dell'intervento, con specifico riferimento all'insediamento R.I.R. ENI. È stata, inoltre, prescritta la necessità di uniformare il piano di emergenza di Acta con quanto previsto dal piano di emergenza della «Raffineria ENI», raccomandando tra l'altro un procedimento condiviso tra i diversi soggetti interessati, anche mediante l'attivazione di specifici tavoli tecnici congiunti.
  A ciò si aggiunga che, in seguito alla nuova interlocuzione tra Regione Lombardia ed il Comitato tecnico regionale (CTR), conseguente alla richiesta dell'assessore regionale all'ambiente, nonché ad un'analoga richiesta del sindaco del Comune di Ferrera Erbognone, il CTR ha precisato che «la parte EST dell'impianto interessata dall'evento incidentale del 1° dicembre 2016 risulta inattiva e che l'eventuale riattivazione della stessa sarà sottoposta alle procedure autorizzative previste dal decreto legislativo n. 105 del 2015, ivi compresa la compatibilità territoriale degli insediamenti limitrofi alla raffineria.».
  Con riferimento all'attività svolta dal personale di Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) Lombardia, la Prefettura ha evidenziato che l'Arpa ha fornito il proprio contributo alla Regione Lombardia, quale autorità competente, sia durante le fasi di valutazione di impatto ambientale, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'espressione del giudizio di compatibilità, sia durante le fasi istruttorie finalizzate al rilascio della successiva autorizzazione integrata ambientale, ove, in qualità di ente tecnico, ha predisposto una bozza di allegato che è stato successivamente oggetto di valutazione da parte della Regione e degli altri enti coinvolti, nell'ambito di specifiche conferenze dei servizi, secondo le previsioni del decreto legislativo n. 152 del 2006.
  Attualmente, la discarica è ancora in fase di allestimento e Arpa Lombardia sta seguendo le attività tecniche svolte dal gestore per realizzare l'impianto. In particolare, sta effettuando attività di contraddittorio tecnico ed ha eseguito dieci sopralluoghi nel periodo tra maggio 2016 e settembre 2018.
  Peraltro, anche in attuazione dell'impegno preso con il Consiglio regionale a seguito della mozione n. 407 del 24 marzo 2015, sono stati recepiti i principi richiamati nella sentenza del 26 gennaio 2015, n. 313 del Consiglio di Stato, con particolare riferimento a quello di precauzione. A tal proposito, nonostante il piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato con decreto di giunta regionale n. 1990 del 20 giugno 2014, all'articolo 13 delle Nuove Tecnologie Applicate preveda espressamente che i criteri localizzativi ivi indicati si applichino solo alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentate successivamente all'entrata in vigore del Prgr stesso, gli uffici regionali hanno comunque valutato l'applicabilità del criterio escludente della distanza dalle risaie anche al progetto della Acta s.r.l. che, si ricorda, è stato presentato nel giugno 2011.
  Il suddetto criterio escludente ha tuttavia natura programmatoria e di pianificazione territoriale. Tale caratteristica, secondo quanto riferito dalla Prefettura di Pavia, ha escluso che l'applicazione del principio di precauzione richiamato dal Consiglio di Stato potesse vanificare il criterio della non applicabilità alle istanze già in corso, previsto invece dal Prgr.
  Fermo restando quanto fin qui esposto, si rassicura, comunque, che il Ministero dell'ambiente, per quanto di competenza, continuerà a svolgere con costante attenzione le proprie attività di monitoraggio e continuerà a tenersi informato sulla questione in argomento.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

edificio per uso industriale

principio di precauzione