ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01683

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 89 del 22/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: SPENA MARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/11/2018
Stato iter:
22/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2019
GRILLO GIULIA MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/03/2019

CONCLUSO IL 22/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01683
presentato da
SPENA Maria
testo di
Giovedì 22 novembre 2018, seduta n. 89

   SPENA. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, individua e istituisce le professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico;

   il comma 2 del citato articolo prescrive che con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 3 del 2018, ovvero entro il 15 maggio 2018, vengano stabiliti «l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti delle professioni di osteopata e chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti»;

   il medesimo comma 2 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 3 del 2018, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, siano definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi;

   i termini temporali per l'attuazione dei dispositivi citati sono dunque trascorsi: il primo da più di sei mesi, il secondo il 15 agosto 2018;

   la situazione attuale è quindi che gli osteopati e i chiropratici italiani ancora attendono l'istituzione della propria figura professionale nonché la definizione dei relativi ordinamenti didattici della formazione universitaria;

   migliaia di questi professionisti attendono un riconoscimento che dia dignità e tutela al proprio lavoro, e centinaia di giovani neo-diplomati in queste specialità vivono la futura professione nell'incertezza di una legge formalmente in vigore dal 15 febbraio 2018, ma, come si è evidenziato, ancora inattuata;

   sono milioni i cittadini che, anche su consiglio del proprio medico, si rivolgono alle cure di osteopati e chiropratici in Italia, e il riconoscimento ufficiale delle professioni sanitarie di osteopata e chiropratico, con la definizione del loro ambito di attività e delle loro funzioni caratterizzanti e della formazione ed esperienza che dovranno dimostrare secondo legge, tutelerebbe soprattutto la qualità dei trattamenti, la sicurezza e la salute dei tantissimi cittadini che si rivolgono alle loro cure –:

   quali siano le ragioni del grave e incomprensibile ritardo nella definizione dell'accordo e nell'emanazione del citato provvedimento attuativo indispensabili per l'individuazione e l'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico, posto che questo ritardo e questo vuoto normativo penalizzano pesantemente i suddetti professionisti e non tutelano i tantissimi cittadini che ad essi si rivolgono;

   se non si ritenga di adottare iniziative per provvedere al più presto e senza ulteriori ritardi alla piena attuazione dell'articolo 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai fini dell'individuazione e dell'istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico.
(4-01683)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 147
4-01683
presentata da
SPENA Maria

  Risposta. — Con la legge 11 gennaio 2018, n. 3, «delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», è stata operata una revisione della disciplina delle professioni sanitarie e sono stati sostituiti i Capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 13 settembre 1943.
  L'articolo 7 «individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico», al comma 1, stabilisce che nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della legge n. 3 del 2018.
  Il comma 2 dello stesso articolo prevede che con accordo Stato-regioni sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti, e con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previo parere del Consiglio universitario e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica, nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
  Al riguardo, si segnala che il Ministero della salute sta provvedendo alla elaborazione dei citati profili professionali, come avvenuto per i precedenti provvedimenti ministeriali di attuazione della medesima legge.
  A tal fine, sono stati convocati incontri tecnici con le associazioni professionali di riferimento, per predisporre una bozza di accordo condiviso, che verrà sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  

La Ministra della salute: Giulia Grillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

professioni mediche parallele

esperienza professionale