ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01633

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 82 del 13/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: NOVELLI ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 13/11/2018
Stato iter:
05/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2019
BONGIORNO GIULIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/03/2019

CONCLUSO IL 05/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01633
presentato da
NOVELLI Roberto
testo di
Martedì 13 novembre 2018, seduta n. 82

   NOVELLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in queste settimane nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale stanno entrando nel vivo le trattative per i rinnovi dei contratti integrativi che dovranno adeguarsi al nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato il 21 maggio 2018;

   si sta assistendo ad una molteplicità di richieste di chiarimenti interpretativi all'Autorità nazionale anticorruzione (Aran), poiché, per la sua cattiva qualità, la normativa contrattuale non solo si presta a molteplici letture, ma presenta lacune e contraddizioni palesi che ne rendono fortemente problematica una corretta applicazione, ponendo gli operatori in gravi difficoltà ed esponendoli al rischio di causare danno patrimoniale agli enti;

   le regioni, con un'iniziativa senza precedenti, si sono sostanzialmente appropriate della funzione di interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro: con lettera del 22 giugno 2018, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna, ha comunicato ai suoi colleghi e agli assessori al personale che «è stato deciso che le richieste di parere da parte delle amministrazioni regionali, degli enti strumentali regionali e delle singole aziende sanitarie, nel caso in cui riguardino questioni e temi di carattere generale, dovranno essere inoltrate al Comitato di settore Regioni-Sanità, ai fini di un preventivo esame congiunto con Aran»;

   tale decisione è stata assunta in condivisione con il presidente dell'Aran, dottor Sergio Gasparrini, che ha confermato la disponibilità ad accompagnare le regioni in questa fase;

   questa iniziativa rappresenta, a giudizio dell'interrogante, una palese violazione dell'equilibrio tra le competenze dei comitati di settore e quelle dell'Aran poiché secondo l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «l'Aran esercita a livello nazionale... ogni attività relativa... alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi»;

   si tratta all'evidenza, secondo l'interrogante, di una funzione chiaramente attribuita dalla legge alla competenza piena ed esclusiva dell'Aran, non condivisibile con altri soggetti istituzionali quantomeno nei termini della citata lettera del presidente Bonaccini;

   l'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 afferma che «i comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per specifiche attività in comune», ma naturalmente l'ambito di tali convenzioni non potrebbe collocarsi al di fuori del rispetto della cornice delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla legge, come sembra essere avvenuto nel caso specifico;

   peraltro, è la stessa ricordata lettera ad evidenziare palesemente lo «sconfinamento» laddove in un successivo passaggio dice che «Si provvederà anche a calendarizzare specifici incontri e seminari, anche di livello tecnico, congiuntamente con Aran»;

   queste attività ben potrebbero essere ricondotte a una corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ma sono evidentemente distinte da quelle precedentemente indicate dove, ad avviso dell'interrogante, si tratta chiaramente di una ingerenza nella competenza interpretativa dell'Aran;

   non è poi dato comprendere il senso delle parole «anche di livello tecnico», atteso che l'interpretazione delle norme contrattuali è una attività che non può che essere esercitata in base alle regole dell'ermeneutica giuridica, che costituisce una «tecnica» con parametri certi e codificati dalla legge –:

   quale sia l'esatto stato della situazione sopra descritta;

   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato al riguardo, posto che l'iniziativa delle regioni appare all'interrogante un tentativo di sostanziale appropriazione delle competenze in tema di interpretazione del contratto collettivo nazionale, resa necessaria dalle lacune e contraddizioni dell'accordo ispirato dalle regioni stesse e sottoscritto dai sindacati partecipanti;

   se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza per ripristinare un corretto esercizio dell'attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi da parte dell'Aran.
(4-01633)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 136
4-01633
presentata da
NOVELLI Roberto

  Risposta. – L'interrogazione in esame prende spunto da un'iniziativa delle regioni ed è relativa a difficoltà interpretative, rilevate dalle stesse nella predisposizione dei nuovi contratti integrativi delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.
  Tale iniziativa è consistita in una nota del 22 giugno 2018, con la quale il presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome ha rappresentato la decisione di inviare le richieste di parere da parte delle amministrazioni regionali, degli enti strumentali regionali e delle singole aziende sanitarie, riguardanti questioni e temi di carattere generale, al comitato di settore regioni-sanità, ai fini di un preventivo esame congiunto con l'Aran. Tale iniziativa sarebbe in contrasto con le disposizioni a tutela delle competenze dell'Aran e dei comitati di settore.
  L'interrogante chiede quindi di conoscere qual è il mio orientamento in merito al ruolo dell'Aran e dei comitati di settore relativamente all'assistenza alle pubbliche amministrazioni nella negoziazione e nell'uniforme applicazione dei contratti collettivi.
  Preliminarmente ritengo necessario richiamare l'attenzione sulle competenze istituzionali dell'Aran e alle sue relazioni con il comitato di settore del comparto sanità.
  L'Agenzia per rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dall'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, svolge un'attività di assistenza alle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali.
  Tale attività si sostanzia anche nella risposta a quesiti specifici posti dalle pubbliche amministrazioni, attraverso l'emanazione di pareri che costituiscono un orientamento di parte datoriale a carattere non vincolante, restando poi nella disponibilità di ciascun ente la valutazione delle singole questioni e l'indicazione delle soluzioni coerenti con le clausole contrattuali, nel rispetto dei principi fondamentali di correttezza e buona fede.
  Quanto alla natura dei comitati di settore, essi costituiscono le istanze associative e rappresentative delle singole amministrazioni, agli effetti della contrattazione collettiva; inviano gli atti di indirizzo all'Aran, approvano il testo dell'ipotesi di CCNL, negoziato per loro conto dall'Aran sulla base dei predetti indirizzi, prima del successivo inoltro alla Corte dei conti.
  Nel caso del comparto sanità, lo stesso comitato opera nell'ambito della conferenza delle regioni e delle province autonome che sostengono, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli oneri del contratto collettivo.
  Ai sensi poi del comma 4 dell'articolo 41 del citato del decreto legislativo n. 165 del 2001 «I comitati di settore possono stipulare con l'Aran specifici accordi per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune. Nell'ambito del regolamento di organizzazione dell'Aran per assicurare il miglior raccordo tra i Comitati di settore delle Regioni e degli enti locali e l'Aran, a ciascun comitato corrisponde una specifica struttura, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
  Tale facoltà è altresì disciplinata dall'articolo 3, comma 3, lettera
d), del vigente regolamento di organizzazione dell'Aran, che stabilisce «l'Aran può collaborare, anche sulla base di apposite intese, accordi o convenzioni, con amministrazioni pubbliche e soggetti pubblici o privati, e in particolare con: (...) d) i comitati di settore, per i reciproci rapporti in materia di contrattazione e per eventuali attività in comune; (...)».
  È quindi la stessa legge a prevedere un costante raccordo tra comitato di settore e Aran, configurabile nei termini di una «contitolarità», nel senso che il comitato di settore risulta titolare degli stessi interessi organizzativi di cui l'agenzia assume la rappresentanza negoziale. L'attività di coordinamento con il comitato di settore si limita, peraltro, all'analisi dei quesiti di rilevanza generale o di quelli che, avendo carattere prettamente gestionale, richiedono anche un'attività di supporto alle aziende ed enti da parte delle regioni; le problematiche che non presentano le caratteristiche sopra evidenziate sono, invece, analizzate esclusivamente dall'Aran.
  Pertanto, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dalle vigenti disposizioni legislative, è ineludibile un rapporto di collaborazione e di coordinamento tra conferenza delle regioni e delle province autonome e Aran, nell'analisi delle problematiche applicative poste dalle singole aziende sanitarie in sede di contrattazione integrativa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Ccnl.
  Nel caso di specie, il comitato di settore riceve e convoglia le richieste delle aziende sanitarie all'Aran che rimane
ex lege l'unica legittimata a esprimere il parere finale.
  In ogni caso le risposte a quesiti, compresi quelli esaminati congiuntamente, sono elaborate e trasmesse dall'Aran alle singole amministrazioni, nello svolgimento delle funzioni a essa attribuite dalla legge.
  In conclusione, si è in presenza di un'utile attività di coordinamento delle decisioni e degli indirizzi della parte datoriale pubblica del tutto coerente con i compiti e le responsabilità che la legge attribuisce all'Aran e al comitato di settore sanità.

La Ministra per la pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto collettivo

servizio sanitario nazionale

ente regionale