ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: DI SARNO GIANFRANCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 07/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 07/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01585
presentato da
DI SARNO Gianfranco
testo di
Mercoledì 7 novembre 2018, seduta n. 78

   DI SARNO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza del Consiglio di Stato n. 5045/2018 è intervenuta sulla vicenda riguardante l'emergenza abitativa nel comune di Pollena Trocchia che, con deliberazione consiliare n. 130/1975, individuava le aree per insediamenti residenziali relativi all'edilizia economica e popolare, assegnando in concessione il diritto di superficie ad alcune società, tra cui la cooperativa edilizia regione Campania n. 349, con cui stipulava le convenzioni n. 45/1978 e n. 108/79, che prevedevano, esplicitamente, il divieto di cessione del diritto di superficie a terzi estranei alla cooperativa, sanzionando tale ipotesi con la decadenza dal diritto e l'acquisizione al patrimonio del comune delle opere eventualmente eseguite;

   il 23 novembre 1999 la cooperativa suddetta veniva posta in liquidazione coatta amministrativa e, successivamente, il commissario liquidatore nominato procedeva alla vendita a terzi degli alloggi rientranti nel patrimonio della stessa, per cui, a quanto risulta all'interrogante, gli originari soci della cooperativa, che avevano versato cifre consistenti e beneficiato del contributo della regione Campania di lire 24.500.000 pro capite, venivano allontanati dalle abitazioni loro spettanti in cui avevano vissuto e per cui avevano versato 100 milioni di lire;

   successivamente, i soggetti allontanati dalle proprie abitazioni presentavano una serie di diffide e ricorsi in sede amministrativa, incentrati sul divieto di vendere a terzi, in violazione dell'articolo 19 della convenzione stipulata tra il comune di Pollena Trocchia e cooperativa regione Campania n. 349 che prevedeva: «...è vietata la cessione a terzi del diritto di superficie»;

   il Tar Campania, con sentenza n. 9564/2006, passata in giudicato, ha ordinato al comune di Pollena Trocchia di provvedere in ordine alla diffida notificata in data 3 aprile 2006 nella quale si chiedeva di revocare la convenzione di costruzione in diritto di superficie salvaguardando in tal modo i diritti dei soci espropriati dai loro appartamenti e quelli del comune nel cui territorio si stavano verificando tali scempi;

   in assenza di qualsivoglia attività da parte dell'amministrazione, venne chiesta la nomina di un commissario ad acta, nomina concessa con sentenza Tar Campania n. 3786/2007;

   il 6 novembre 2007 veniva notificata al comune di Pollena Trocchia una ulteriore diffida per l'inottemperanza a dichiarare la decadenza della convenzione;

   con sentenza n. 3041/2008 il Tar Campania ha ordinato all'amministrazione di provvedere anche su tale ulteriore diffida;

   con sentenza n. 9333/2008 il Tar Campania nominava commissario il prefetto di Napoli per l'esecuzione di tale sentenza;

   il 6 novembre 2008 il commissario ad acta ha emanato il provvedimento con cui dichiarava decaduta la convenzione n. 45 del 4 luglio 1978 tra il comune di Pollena Trocchia e la cooperativa succitata;

   con sentenza n. 327 del 2017 il Consiglio di Stato ha annullato l'ordinanza del commissario, invitando l'amministrazione comunale a «non conservare necessariamente la convenzione a suo tempo stipulata, ma a valutare ponderatamente, con l'ausilio della partecipazione procedimentale dei soggetti interessati e contro interessati in primis in profili dell'imputabilità del comportamento inadempitivo ed in secundis le conseguenze e la sostenibilità della caducazione contrattuale, nell'ambito di un bilanciamento di interessi che è rimesso all'amministrazione o al Commissario ad acta in sua sostituzione»;

   a seguito di tale sentenza veniva proposto giudizio di ottemperanza e con sentenza n. 5045/2018 veniva disposta la nomina di un commissario ad acta per porre in essere tutta una serie di attività dirette a garantire ai soci della Cooperativa succitata la possibilità di tornare in possesso delle abitazioni ove avevano vissuto –:

   alla luce delle criticità che emergono dalla vicenda sopra descritta, se non intenda adottare iniziative normative volte a disciplinare in modo più stringente e puntuale le procedure relative all'assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, con particolare riguardo all'alienazione a prezzo di mercato a terzi delle abitazioni spettanti alle famiglie socie delle cooperative come nel caso in esame, allo scopo di evitare il ripetersi di casi analoghi.
(4-01585)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

assegnazione di alloggio

esecuzione della sentenza

cooperativa