ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01584

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 78 del 07/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: FRASSINETTI PAOLA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/11/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUCALO CARMELA FRATELLI D'ITALIA 07/11/2018
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 07/11/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01584
presentato da
FRASSINETTI Paola
testo di
Mercoledì 7 novembre 2018, seduta n. 78

   FRASSINETTI, BUCALO e DONZELLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   in relazione al vincolo delle due annualità per partecipazione al concorso straordinario per docenti, la normativa di riferimento, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» («decreto dignità»), convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, in particolare dall'articolo 4, comma 1-quinquies, lettere a) e b) riserva la possibilità di accesso al concorso straordinario esclusivamente a coloro i quali, in possesso del titolo abilitante, «(...) abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, almeno due annualità di servizio (...) valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124»;

   gli insegnanti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno in occasione dell'ultimo percorso formativo avviato (anno accademico 2016/2017) conclusosi il 30 giugno 2018 hanno dovuto obbligatoriamente frequentare nel periodo tra settembre 2017 e giugno 2018 e a causa del relativo tirocinio formativo previsto dalla norma ben difficilmente avranno potuto accettare supplenze a causa della incompatibilità oggettiva tra la frequenza obbligatoria del percorso di specializzazione e l'orario di lavoro proposto dalle scuole;

   gli insegnanti che hanno partecipato al percorso di specializzazione sul sostegno non hanno potuto maturare l'annualità prevista dall'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il Consiglio di Stato (sez. VI, con ordinanza n. 5134/18 depositata il 3 settembre) ha rinviato alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 2, lettera b), e comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che ha disposto – in via transitoria e in deroga al principio per il quale al concorso per l'insegnamento possono accedere tutti i laureati che hanno conseguito un certo numero di crediti qualificanti – un concorso straordinario riservato ai soli «abilitati» (cioè a chi e in possesso, oltre che della laurea, anche del titolo necessario nel sistema previgente);

   nell'ordinanza, il Consiglio di Stato osserva che nel periodo dal 1990 al 2017, aver conseguito l'abilitazione è «dipeso da un complesso di circostanze casuali, non dipendenti dalla diligenza o dal merito dell'interessato..., cosicché, il mantenere la riserva agli abilitati costituirebbe un'irragionevole disparità di trattamento» –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative per modificare la normativa di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 87 del 2018 specificando che ai soli fini della partecipazione alla procedura concorsuale relativa ai soli posti di sostegno, la frequenza, con esito positivo, ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità equivale al possesso di due annualità di servizio ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
(4-01584)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

revisione della legge

orario di lavoro