ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01498

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 73 del 29/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: FOTI TOMMASO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/10/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 29/10/2018
Stato iter:
04/04/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 04/04/2019
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 04/04/2019

CONCLUSO IL 04/04/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01498
presentato da
FOTI Tommaso
testo presentato
Lunedì 29 ottobre 2018
modificato
Martedì 30 ottobre 2018, seduta n. 74

   FOTI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il consiglio comunale di San Pietro in Cerro, in provincia di Piacenza, con deliberazione n. 27 del 4 ottobre 2018, ha approvato il procedimento di fusione per incorporazione del comune di San Pietro in Cerro nel limitrofo comune di Monticelli d'Ongina e l'effettuazione del referendum consultivo comunale, ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 1, della legge della regione Emilia-Romagna n. 24 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

   detta deliberazione è stata preceduta da altra, assunta sempre lo stesso giorno, con la quale il consiglio comunale di San Pietro in Cerro ha condiviso lo studio di fattibilità sul «Procedimento di fusione per incorporazione del Comune di San Pietro in Cerro nel Comune di Monticelli d'Ongina»;

   la deliberazione n. 27 del 2018 risulta dagli atti essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

   invero, in sede di pubblicazione della deliberazione summenzionata, risultano essere stati commessi grossolani errori, rilevabili per tabulas, che dovrebbero suggerire quanto meno l'adozione di idoneo provvedimento in sede di autotutela;

   nei fatti, leggendo la relazione di pubblicazione-certificato di esecutività della deliberazione n. 27 del 2018 risulta che la stessa sia divenuta esecutiva il 15 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la qual cosa contraddice quanto risulta dal testo della predetta deliberazione che riporta la votazione del consiglio comunale favorevole alla immediata eseguibilità della stessa, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo: il fatto, oltre che illogico, a giudizio dell'interrogante è grave poiché rende incerto il termine temporale di un'eventuale impugnativa dell'atto in questione da parte di terzi aventi un interesse legittimo al riguardo;

   a fronte della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (testualmente si legge: «dal 5 ottobre 2018 al 20 ottobre 2018») della deliberazione in esame, si evidenzia che detta pubblicazione è stata esente da reclami, ma inspiegabilmente ciò viene attestato il 15 ottobre 2018, e cioè cinque giorni prima della scadenza del termine ex lege di 15 giorni. A tacere del fatto che prevale in giurisprudenza la considerazione che, ai fini della pubblicazione per 15 giorni sull'albo dell'ente, «il dies a quo del periodo di affissione non può che comprendere il giorno iniziale (conoscenza legale per la generalità dei cittadini)» (Cassazione Civile, Sezione I, 8 giugno 2004, n. 12240) –:

   se e quali iniziative di competenza intenda assumere la prefettura di Piacenza, alla quale la delibera in questione è stata inoltrata per i successivi adempimenti, in relazione a quanto esposto in premessa;

   attesi i predetti profili di dubbia regolarità procedurale che riguardano un'importante operazione di fusione di comuni per incorporazione, se il Governo ritenga di dovere tempestivamente promuovere una verifica da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica presso il comune di San Pietro in Cerro, alla luce delle ripercussioni che tale operazione potrebbe avere sulla situazione gestionale, amministrativa e finanziaria dell'ente.
(4-01498)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 aprile 2019
nell'allegato B della seduta n. 156
4-01498
presentata da
FOTI Tommaso

  Risposta. — In relazione all'interrogazione in esame, si fa presente che il sindaco del comune di San Pietro in Cerro, interessato dalla Prefettura di Piacenza, ha riferito che la delibera n. 27 del 4 ottobre 2018, con la quale il consiglio comunale ha deliberato la fusione con il comune di Monticelli d'Ongina e l'effettuazione del relativo referendum consultivo, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per cui la predetta delibera ha conseguito l'esecutività alla data della sua adozione.
  Lo stesso sindaco ha fatto, altresì, presente che successivamente è stato rilevato che il programma informatico utilizzato per l'emissione degli atti amministrativi del comune ha un'anomalia che non recepisce il «
flag» di immediata eseguibilità delle delibere, e, pertanto, è stato richiesto alla ditta fornitrice di apportare le necessarie modifiche, al fine di eliminare l'inconveniente segnalato nell'interrogazione parlamentare.
  Per quanto concerne il progetto di fusione, risulta che il comune di San Pietro in Cerro, nel corso del consiglio comunale del 13 novembre 2018, preso atto dell'impossibilità di un sereno confronto con la cittadinanza, ha deliberato di revocare l'effettuazione del
referendum comunale consultivo preordinato alla fusione dei due comuni e di rimettere al sindaco pro tempore l'adozione del decreto di revoca, nonché di comunicare contestualmente l'avvenuta deliberazione alla prefettura di Piacenza.
  La stessa prefettura ha informato che il comune di Monticelli D'Ongina, con proprio decreto del 15 novembre 2018, ha revocato l'indizione del proprio referendum comunale preordinato alla fusione per incorporazione del comune di San Pietro in Cerro nel proprio territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

procedura amministrativa

cittadino