ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01459

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 70 del 24/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: BELLUCCI MARIA TERESA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/10/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 24/10/2018
Stato iter:
05/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2019
GRILLO GIULIA MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/03/2019

CONCLUSO IL 05/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01459
presentato da
BELLUCCI Maria Teresa
testo di
Mercoledì 24 ottobre 2018, seduta n. 70

   BELLUCCI. — Al Ministro della salute, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», consente alle madri detenute di tenere con sé i figli fino all'età di tre anni;

   la predetta legge prevede l'inserimento di specialisti (ostetriche, ginecologi e pediatri) nelle carceri, allo scopo di tutelare la salute psico-fisica dei bambini e delle loro madri, e l'istituzione di appositi asili-nido presso le strutture penitenziarie;

   con l'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, che prevedeva il trasferimento della sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, veniva incorporata anche la figura della puericultrice nell'istituto penitenziario, nel reparto detentivo denominato nido, dove vivono le madri detenute insieme ai bambini da 0-3 anni, come previsto dalla legge n. 354 del 1975;

   nella casa circondariale femminile di Rebibbia, sono presenti nove puericultrici deputate a sostenere le mamme nell'accudimento dei loro figli, a favorire il migliore sviluppo psico-fisico dei bambini dall'ingresso fino all'uscita dall'istituto penitenziario, instaurando rapporti di fiducia, facendosi carico delle molteplici problematiche e accompagnando madri e piccoli in un percorso non facile;

   le sopra citate nove puericultrici sono state impiegate, a seguito di una domanda presentata dalle stesse al dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, ciascuna in tempi diversi e con una storia professionale che, per alcune di loro, supera i trenta anni di attività;

   le predette puericultrici hanno richiesto, costantemente nel tempo, al Ministero della giustizia il giusto riconoscimento della loro figura professionale, anche dal punto di vista giuslavoristico, avendo le stesse un rapporto di lavoro di fatto subordinato, ancorché nella forma scritta del rapporto siano contemplate come «libere professioniste»;

   nel merito, la loro ultima convenzione, stipulata con il Ministero della giustizia, ha dettato le condizioni lavorative permettendo alle puericultrici la prosecuzione del rapporto di lavoro che altrimenti sarebbe decaduto;

   lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, infatti, prevedeva il trasferimento al sistema sanitario nazionale delle risorse strumentali, economiche e umane con le stesse caratteristiche, compresi i rapporti professionali in essere, in attesa della stabilizzazione delle puericultrici che sarebbe dovuta avvenire nell'arco di tre anni;

   nonostante siano trascorsi 10 anni dal suddetto passaggio, la Asl Roma 2 formula ogni sei mesi proroghe per la prosecuzione del rapporto lavorativo delle nove puericultrici, creando, pertanto, una situazione lavorativa precaria;

   vanno considerate l'estrema importanza e la delicatezza del lavoro svolto dalle puericultrici nella sezione nido del carcere di Rebibbia, unitamente a tutte le criticità segnalate –:

   quali iniziative urgenti, anche normative, intenda porre in essere il Governo per assicurare la stabilizzazione lavorativa delle puericultrici, rendendo così effettivo quanto stabilito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008.
(4-01459)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 136
4-01459
presentata da
BELLUCCI Maria Teresa

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi pervenuti dal Ministero della giustizia.
  Detto Dicastero osserva in premessa che, in seguito alle riforme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per il riordino della medicina penitenziaria (legge n. 419 del 1998, decreto legislativo n. 230 del 1999), sono state trasferite alle regioni le competenze relative all'organizzazione delle aziende sanitarie locali e alla gestione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari.
  Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni della legge n. 230 del 1999, l'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per definire «Il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia», nonché «le modalità e le procedure (...) per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile»; il comma 284 dell'articolo 2 citato ha anche previsto, nelle more del trasferimento, la proroga dei «rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007».
  In attuazione dell'articolo 2 citato, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, in cui viene stabilito che «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengono trasferite al Servizio sanitario nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia».
  Alla luce del quadro normativo di riferimento, come sin qui ripercorso, tutte le competenze in materia di sanità penitenziaria, compresa la disciplina dei rapporti di lavoro, sono transitate alle regioni e alle singole aziende sanitarie locali, territorialmente competenti sugli istituti penitenziari di riferimento.
  Da ultimo, il Ministero della giustizia osserva che, a fronte dell'attività lavorativa prestata dalle puericultrici in servizio presso il reparto nido della casa circondariale femminile di Roma Rebibbia, secondo quanto partecipato dall'autorità dirigente del medesimo istituto, non risulta stipulata alcuna convenzione con l'Amministrazione penitenziaria.

La Ministra della salute: Giulia Grillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

politica sanitaria

detenuto

stabilimento penitenziario