ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01439

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 68 del 22/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/10/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 22/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01439
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Lunedì 22 ottobre 2018, seduta n. 68

   BIGNAMI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con la delibera del 29 maggio 2015 n. 250/2015/R/gas emessa dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) si è chiuso il procedimento avviato con deliberazione 2 aprile 2015, n. 154/2015/R/gas in materia di odorizzazione del gas per usi domestici e similari di clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto del gas, in esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 febbraio 2015, n. 509;

   le imprese di trasporto sono tenute ad adottare le soluzioni più efficienti per adempiere a quanto disposto dalla legge n. 1083 del 1971 in materia di odorizzazione del gas in quanto responsabili dell'attuazione di tale obbligo;

   nei casi in cui la riconsegna del gas a clienti finali non venga effettuata attraverso la rete di distribuzione, ma avvenga direttamente dalla rete di trasporto, l'impresa di trasporto ha la responsabilità di garantire che il gas riconsegnato per uso domestico o similare come classificato ai sensi del Tisg (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e condizionamento) anche se combinato con usi tecnologici, sia odorizzato secondo quanto previsto dalla legislazione e normativa tecnica vigenti ed in condizione di sicurezza, con particolare riferimento alle pressioni di immissione;

   le imprese di trasporto, che alla data del 29 maggio 2015 non odorizzavano il gas riconsegnato ai clienti finali già direttamente allacciati alla propria rete di trasporto alla data di pubblicazione della delibera 29 maggio 2015 n. 250/2015/R/gas, hanno adottato un piano di adeguamento che ha previsto l'immissione di gare di appalto per la realizzazione di impianti di odorizzazione in accordo alle norme vigenti;

   tali gare d'appalto sono state assegnate e sono in corso di realizzazione sulla base di contratti già sottoscritti dalle parti;

   anche per tenere conto dello sviluppo dei flussi di Gnl proveniente da tutto il mondo quale fonte di approvvigionamento del gas naturale per l'Italia e della necessità di garantire l'uso del gas in condizione di sicurezza per tutti gli usi domestici o similari, anche se combinato con usi tecnologici, si è ritenuto di dover aggiornare la regola tecnica di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare;

   con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 maggio 2018 è stata approvata la nuova regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile: all'articolo 2 – sicurezza dell'impiego del gas combustibile, si definisce l'odorizzazione del gas ai sensi della legge n. 1083 del 1971;

   la legge n. 1083 del 1971 fa riferimento a un contesto unico di servizio gas formalizzato a suo tempo con il decreto ministeriale 24 novembre 1984 relativo alle norme di sicurezza per «trasporto, distribuzione, accumulo e utilizzazione» del gas naturale;

   l'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 maggio evidenziare un'incongruenza tecnica con la legislazione vigente (legge 1083 del 1971) relativa alla possibilità di adottare «soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas con finalità equipollenti» per un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas naturale;

   tali soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione determinerebbero una diversa tutela degli operatori e, conseguentemente, diverse procedure di sicurezza per gli operatori (utenti) che utilizzano gas naturale per uso domestico e uso similare in ambito privato (p.e. abitazioni) e in ambito professionale (p.e. mensa aziendale, abitazione del custode di impianti industriali e altro) –:

   se sia a conoscenza delle criticità normative di cui in premessa;

   quali iniziative di carattere normativo si intendano assumere per superare le suddette criticità, in particolare con riferimento alla circostanza che un decreto ministeriale parrebbe non essere in linea con quanto previsto dalla legge (la n. 1083 del 1971).
(4-01439)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

impresa di trasporto

distribuzione d'energia