ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01429

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 68 del 22/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 22/10/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 22/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01429
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Lunedì 22 ottobre 2018, seduta n. 68

   BIGNAMI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la prescrizione medico-veterinaria elettronica è uno dei componenti del sistema informativo di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati Questo nuovo modello di prescrizione è stato introdotto dall'articolo 3 della legge n. 167 del 2017. La norma prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2018, il medico veterinario sia obbligato a utilizzare la ricetta elettronica in alternativa al modello di ricetta medico-veterinaria cartaceo previsto dall'articolo 118 e dall'allegato III del decreto legislativo n. 193 del 2006;

   a decorrere dal 1o settembre 2018, la prescrizione sarebbe dovuta avvenire esclusivamente in formato elettronico, ma tale termine è stato portato al 1o gennaio 2019 dal decreto «Milleproroghe»;

   in realtà, stante le segnalazioni ricevute, i medici veterinari non avrebbero potuto esercitare sin dall'inizio la facoltà di scegliere tra i due tipi di prescrizione. Il sistema, inoltre, presenterebbe notevoli criticità sin dalla prima fase di accreditamento. A pochi mesi dall'entrata in vigore della norma, il server continuerebbe a essere molto lento. Per compilare una ricetta occorrerebbero dai 15 ai 20 minuti circa;

   in caso di visita domiciliare, peraltro, il medico veterinario sarebbe obbligato a munirsi di supporti tecnologici ed eventualmente una stampante, essendo vigente l'esclusività della ricetta elettronica, cosa che non accade per i medici chirurghi i quali possono emettere ricetta cartacea, sia a domicilio che in ambito ospedaliero. Inoltre, l'acquisto dei supporti tecnologici sarebbe totalmente a carico del medico veterinario;

   la prescrizione è inoltre preclusa a chi utilizza uno smartphone Apple, perché inspiegabilmente non è ancora disponibile l'applicazione per questo diffuso sistema operativo;

   a quanto risulta dalle segnalazioni, alla stragrande maggioranza dei veterinari non sarebbero state ancora attribuite le credenziali necessarie per poter alimentare con la ricetta elettronica le scorte di medicinali delle loro strutture. Neppure sarebbe possibile testare il sistema lungo tutta la filiera, perché pare che molte farmacie non siano ancora connesse alla rete. In pratica, il veterinario deve consegnare una copia cartacea della ricetta da presentare in farmacia;

   anche se tutto funzionasse regolarmente, appare comunque inaccettabile, a parere dell'interrogante, che l'importante atto della prescrizione medico-veterinaria debba essere subordinato alla sussistenza di una connessione internet fissa o mobile che sia. Infatti, è a tutti noto che non tutto il territorio nazionale è coperto dalla rete e che nessuna compagnia garantisce il servizio h24 sette giorni su sette;

   l'articolo 3 prima citato prevede espressamente l'obbligo per il veterinario di indicare le generalità del titolare dell'allevamento. Al momento, pare che la normativa vada ad assimilare questa figura a quella di un proprietario di un cane o di un gatto;

   nel settore degli animali da compagnia è attiva da circa 3 anni la banca dati del sistema tessera sanitaria al quale si sarebbe potuto fare ricorso, apportando le dovute modifiche, per garantire la tracciabilità del farmaco medesimo. Il farmaco è peraltro già sufficientemente tracciato da ricette in triplice copia, ricette trattenute in farmacia, bolle e fatture in possesso delle varie strutture sanitarie quando acquistano farmaci, il tutto controllato annualmente dai funzionari delle Usl in modo incrociato con le farmacie;

   a tali criticità va aggiunto anche il costo, in denaro pubblico, che questo farraginoso sistema, dotato di nuovi software, andrebbe verosimilmente a implicare;

   per tutte queste motivazioni la ricetta elettronica veterinaria appare in controtendenza rispetto agli obiettivi di semplificazione della burocrazia –:

   se risultino effettivamente al Ministro interrogato le criticità di cui in premessa;

   quali iniziative si intendano assumere per risolvere le criticità di cui in premessa;

   se si intendano assumere iniziative per prevedere casistiche per le quali l'obbligo di ricetta elettronica veterinaria non entri in vigore;

   stanti le criticità segnalate rispetto alla copertura della rete internet, se si intendano adottare iniziative per prevedere deroghe all'utilizzo della ricetta elettronica veterinaria.
(4-01429)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

libretto sanitario

veterinario