ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01399

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 64 del 16/10/2018
Firmatari
Primo firmatario: TRAVERSI ROBERTO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/10/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/10/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01399
presentato da
TRAVERSI Roberto
testo di
Martedì 16 ottobre 2018, seduta n. 64

   TRAVERSI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), il 20 settembre 2017, ha deliberato che alcune pratiche poste in essere dalle società Intermarket Diamond Business s.p.a., IDB Intermediazioni s.r.l. e Diamond Private Investment s.p.a., attraverso l'intermediazione bancaria di diversi primari istituti di credito quali Unicredit, Banco BBPM, Intesa San Paolo, Banca Monte dei Paschi di Siena fossero pratiche commerciali scorrette, con violazione di molteplici norme del codice del consumo e, pertanto, gravemente lesive per gli investitori;

   in tale occasione l'Agcm alla luce della gravità delle condotte poste in essere e della durata delle violazioni ha irrogato, ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del codice del consumo (che vieta la pratica commerciale scorretta) pesanti sanzioni alle banche coinvolte;

   in data 13 giugno 2018 l'Agcm ha contestato a Diamond Private Investment l'ulteriore violazione dell'articolo 27, comma 12, del codice del consumo, per non aver ottemperato alla precedente delibera dell'Autorità del 20 settembre 2017 con la quale era stata irrogata la sanzione di euro 1.000.000;

   tali forme di investimento sono state considerate scorrette, in quanto realizzate attraverso modalità ingannevoli, omissive e lesive del diritto del consumatore a ricevere adeguata informazione sul diritto al ripensamento e sulle modalità di esercizio nonché relativamente al foro competente in ipotesi di insorta controversia;

   le modalità ingannevoli e omissive si sono sostanziate nell'aver fornito una rappresentazione fuorviante delle caratteristiche dell'investimento in diamanti, descritti alla clientela come «beni rifugio» in grado di mantenere (ed anzi accrescere) il proprio valore nel tempo;

   l'Autorità ha rilevato che il materiale illustrativo fornito dalle banche rappresentava una realtà distorta, al fine di suggestionare l'investitore affinché si determinasse alla stipula;

   il prezzo dei diamanti era descritto come allineato alle quotazioni di mercato, facendo intendere che esso fosse calcolato in maniera oggettiva;

   in realtà, tali «quotazioni» altro non erano se non il prezzo determinato unilateralmente dalle stesse IDB/DPI, progressivamente aumentato nel corso degli anni e svincolato da qualsivoglia valore reale del bene;

   le risultanze a cui è pervenuta l'Agcm a seguito di istruttoria hanno dimostrato come il prezzo pagato dall'investitore per l'acquisto del bene fosse così costituito: 40 per cento valore del diamante, 10 per cento servizi accessori e di gestione, 5 per cento commissioni bancarie e margini delle società commerciali;

   IDB e DPI, tra i servizi offerti agli investitori, tra i quali, per esempio, la custodia del diamante in propri caveau e/o la consegna a domicilio del bene, offrivano il servizio di disinvestimento che è naturalmente imploso nel momento in cui l'offerta ha superato la domanda;

   le sopra enucleate condotte sono state realizzate principalmente grazie all'intermediazione degli istituti bancari, ai quali è imputabile una responsabilità concorrente. IDB e DPI avevano stipulato con le banche sopraddette accordi commerciali che hanno interessato l'operatività di tutta la rete agenziale di tali istituti e prevedevano un ritorno economico per le banche parametrato ai volumi di vendita. Gli istituti di credito, attraverso tale «sinergia» soddisfacevano, inoltre l'esigenza di fidelizzare la clientela nel lungo periodo –:

   se sia a conoscenza del numero di investitori coinvolti nella vicenda e l'ammontare investito dagli stessi;

   se sia a conoscenza di prassi risarcitorie non uniformi poste in essere dai sopra menzionati istituti di credito e se intenda porre in essere iniziative, per quanto di competenza, anche normative, volte a rendere uniformi ed omogenei i rimborsi/risarcimenti in favore degli investitori;

   se intenda adottare iniziative normative volte a prevenire, circoscrivere e contrastare fattispecie come quelle sopra descritte.
(4-01399)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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