ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01222

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 51 del 27/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: DONZELLI GIOVANNI
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 27/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRO WANDA FRATELLI D'ITALIA 27/09/2018
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 27/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 27/09/2018
Stato iter:
28/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/12/2018
TRENTA ELISABETTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/12/2018

CONCLUSO IL 28/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01222
presentato da
DONZELLI Giovanni
testo di
Giovedì 27 settembre 2018, seduta n. 51

   DONZELLI, FERRO e DEIDDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   la sentenza della 4a sezione del Consiglio di Stato del 12 dicembre 2017, n. 5845, ha definitivamente stabilito e indicato quale consolidato orientamento giurisprudenziale che i militari possono liberamente iscriversi ad un partito politico;

   la stessa sentenza stabilisce che la mera iscrizione di un appartenente alle Forze armate a un partito politico costituisce «ab imis» lecito, che in nessun caso può essere stigmatizzato dall'Amministrazione militare;

   la stessa sentenza richiama l'articolo 1465 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, che, al primo comma, statuisce espressamente che «Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini», dunque anche quello di associazione a fini politici;

   l'articolo 9 del regolamento del Parlamento europeo n. 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), al comma 1, stabilisce il divieto di «trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»;

   alcuna norma di legge impone limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici e oltretutto tale diritto costituzionale è garantito dall'articolo 49 in combinato disposto con l'articolo 98, comma terzo, della Costituzione della Repubblica;

   risulta agli interroganti che in alcune caserme e comandi militari d'Italia alcuni singoli comandanti, ad avviso degli interroganti in completa violazione di quanto sopra riportato, abbiano imposto ad alcuni militari alle proprie dipendenze di dichiarare e rivelare per iscritto se erano iscritti a partiti politici;

   risulta, inoltre, che in alcuni casi siano stati addirittura aperti procedimenti disciplinari dai quali è scaturita l'inflizione di sanzioni disciplinari di Corpo che limitano la libertà personale, quale la «consegna» in casi di opposizione al censimento e alla «schedatura» politica –:

   se sia informato dei fatti esposti in premessa e quali iniziative intenda adottare, sul piano normativo, affinché sia impedita tale violazione dei diritti politici, costituzionalmente garantiti, nei confronti dei cittadini in divisa.
(4-01222)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 dicembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 104
4-01222
presentata da
DONZELLI Giovanni

  Risposta. — I giudici del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5845 del 12 dicembre 2017, citata nell'interrogazione parlamentare, hanno avuto modo di fissare, con molta chiarezza, i canoni interpretativi cui deve ispirarsi l'amministrazione per applicare in maniera corretta i principi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di iscrizione a partiti politici da parte dei militari.
  A tal riguardo, è utile riportare testualmente quanto evidenziato in quella sede, laddove viene chiarito che «......il singolo militare può si iscriversi ad un partito e, anche in tale qualità, esercitare il proprio diritto di elettorato passivo, ma non può mai assumere, nell'ambito di una formazione partitica, alcuna carica statutaria neppure di carattere onorario, a tutela indiretta ma necessaria del principio di neutralità “politica” delle forze armate: tale principio, infatti, sarebbe inevitabilmente leso ove un militare, lungi dal limitarsi ad aderire, mediante la propria iscrizione, alle coordinate valoriali di una formazione politica o dal rappresentare in prima persona i cittadini in assemblee elettive, contribuisse personalmente, direttamente e, per così dire, istituzionalmente, in forza di una formale qualifica statutaria, a plasmare ab interno la linea politica di formazioni di massa ed intrinsecamente di parte quali sono gli odierni partiti politici».
  Posso assicurare gli interroganti sul fatto che tali principi costituiscono cardini imprescindibili a cui intendo conformare l'azione del dicastero che ho la responsabilità di guidare.
  A tal riguardo, evidenzio che la citata sentenza del Consiglio di Stato, nell'accogliere parzialmente il ricorso proposto da un maresciallo dell'arma dei carabinieri, avverso la consegna di rigore di 5 giorni per aver aderito a un partito politico assumendo una carica interna, ha, in estrema sintesi:

   chiarito che il principio di estraneità alle competizioni politiche (sancito dall'articolo 1483, comma 1, del codice dell'ordinamento militare) si rivolge solo all'Istituzione e non ai suoi appartenenti, ammettendo la possibilità per i militari della mera iscrizione ai partiti politici (in quanto adesione ideale a un insieme di scelte politiche-ideologiche);

   individuato, quale elemento determinante ai fini della rilevanza disciplinare del comportamento, l'assunzione da parte del militare di cariche interne al partito o, più in generale, di condotte «politicamente» dinamiche che accentuino l'esposizione sociale e mediatica dell'interessato.

  Un ulteriore caso, segnalato dal comando generale dell'arma dei carabinieri, riguarda un militare appartenente al 6° Battaglione Toscana al quale, nell'aprile 2018, sono stati inflitti 5 giorni di consegna.
  Nel caso specifico, la sanzione disciplinare si riferiva a varie condotte poste in essere dall'interessato, tra cui quella di non aver voluto comunicare l'iscrizione ad un partito politico al proprio comandante, nonostante richiesta avanzata da quest'ultimo sulla scorta di evidenze pubbliche (il coinvolgimento del militare in un partito politico emergeva da fonti aperte, nelle quali, peraltro, lo stesso dichiarava di ricoprire l'incarico di dirigente in un partito politico).
  Il provvedimento, successivamente, è stato annullato dalla superiore linea gerarchica in accoglimento di ricorso gerarchico del militare.
  Per quanto riguarda, invece, l'esercito, la Marina, l'aeronautica e il comando generale della guardia di finanza, non risultano eventi simili a quelli citati dall'interrogante.
  In conclusione, come ampiamente evidenziato nella premessa, resta confermato che la mera iscrizione di un appartenente alle forze armate ad un partito politico non può, in alcun modo, assumere rilevanza ai fini dell'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari e che la stessa costituisce, allo stato attuale della legislazione, un comportamento lecito che in nessun caso può essere stigmatizzato dall'amministrazione militare.

La Ministra della difesa: Elisabetta Trenta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

militante politico

genetica

partito politico