ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01145

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 47 del 19/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: FRUSONE LUCA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/09/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANO RAFFAELE MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2018
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2018
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2018
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 19/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/09/2018
Stato iter:
01/08/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 01/08/2019
BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 05/12/2018

RISPOSTA PUBBLICATA IL 01/08/2019

CONCLUSO IL 01/08/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01145
presentato da
FRUSONE Luca
testo di
Mercoledì 19 settembre 2018, seduta n. 47

   FRUSONE, TRANO, SEGNERI, ILARIA FONTANA e DAGA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nella provincia di Frosinone la gestione del servizio idrico integrato è gestito dalla società Acea Ato 5, controllata quasi per la sua interezza dalla holding Acea spa;

   tale gestione ha creato innumerevoli disagi ai cittadini e in molti sono ora in stato di contestazione con il gestore, senza considerare i diversi ricorsi che pendono davanti ai tribunali;

   con decreto del 22 febbraio 2016 pubblicato il 10 marzo 2016 (16A01974), il Ministro pro tempore Padoan ha disposto che «ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società Acea Ato 5 spa, in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche; (...) è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 spa – Gruppo Acea spa nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale – Frosinone»;

   l'autorizzazione è stata concessa ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999;

   la richiamata disposizione, prevede che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate di alcuni enti pubblici, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, il comma 3-bis attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti adempiendo alla procedura di cui al comma 3-ter;

   l'interpretazione resa incidentalmente dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 335 del 2008, attribuisce alla tariffa la natura di corrispettivo contrattuale «... si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza» ed ha ritenuto inapplicabili «quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche (anche se non esclusive) dei prelievi tributari»; quasi a voler escludere, o in ogni a caso a limitare, la riscossione mediante ruolo di corrispettivi di natura privatistica. Dunque, la riscossione mediante ruolo dovrebbe, considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;

   inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che, in caso di emanazione dell'autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo «dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639», ponendo come condizione alla riscossione a mezzo ruolo la preventiva costituzione di un valido titolo esecutivo (rappresentato nella specie dall'ingiunzione fiscale);

   tale procedura sta colpendo sia morosi conclamati sia soggetti che hanno aperto una procedura conciliativa con il gestore e che ricevono comunque l'ingiunzione fiscale, avendo quindi come unica difesa il ricorso al giudice ribaltando le parti –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per revocare l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 22 febbraio 2016 per i motivi esposti in premessa e in considerazione delle conciliazioni e dei ricorsi in atto;

   se intenda assumere un'immediata iniziativa normativa che limiti la possibilità per i soggetti privati, anche a partecipazione pubblica, di far uso delle procedure di riscossione descritte in premessa a tutela dei consumatori e degli utenti, considerando anche l'attuale uso dello strumento dell'ingiunzione fiscale.
(4-01145)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 1 agosto 2019
nell'allegato B della seduta n. 220
4-01145
presentata da
FRUSONE Luca

  Risposta. — Si risponde all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 4-01145 il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V. Onorevole.
  Con il documento in esame, gli interroganti fanno riferimento alle problematiche connesse alla gestione, da parte della società Acea Ato 5, del servizio idrico integrato nella provincia di Frosinone, gestione che, a quanto riferito, avrebbe creato «innumerevoli disagi ai cittadini».
  Come riferiscono gli interroganti molti cittadini sarebbero in stato di contestazione con il gestore e sono pendenti diversi ricorsi davanti all'autorità giudiziaria.
  Ciò premesso, gli interroganti rammentano che, «ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla società Acea Ato 5 spa (...)» con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2016, ne ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, la riscossione coattiva mediante ruolo.
  Gli interroganti evidenziano la sussistenza di profili di illegittimità in relazione al menzionato decreto di autorizzazione, che sembrerebbero emergere incidentalmente dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 335 del 2008, la quale ascrive alla tariffa del servizio idrico integrato, la natura di corrispettivo contrattuale per tutte le sue componenti ritenendosi «inapplicabili quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche, anche se non esclusive, dei prelievi tributari».
  Gli interroganti evidenziano, altresì, che la procedura di riscossione coattiva autorizzata dal citato decreto sta colpendo sia morosi conclamati sia soggetti che hanno aperto una procedura conciliativa con il gestore e che ricevono comunque l'ingiunzione fiscale, avendo quindi come unica difesa il ricorso al giudice.
  Sulla base di tali considerazioni, gli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze:

   «se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per revocare l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 22 febbraio 2016»;

   «se intenda assumere, a tutela dei consumatori e degli utenti un'immediata iniziativa normativa che limiti la possibilità per i soggetti privati, anche a partecipazione pubblica, di far uso delle procedure di riscossione anche tenendo conto dell’“attuale uso dello strumento dell'ingiunzione fiscale”».

  Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, si osserva quanto segue.
  Giova preliminarmente richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Con la riforma operata ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, la riscossione coattiva a mezzo ruolo è stata estesa anche alle entrate patrimoniali e non tributarie delle amministrazioni pubbliche divenendo il mezzo privilegiato per la riscossione delle entrate di tutti i soggetti pubblici, ad esclusione degli enti pubblici economici.
  L'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 46 del 1999 dispone, infatti, al comma 1, l'estensione della riscossione tramite ruolo nel senso sopra descritto e, al comma 2, prevede la riscossione coattiva mediante ruolo affidato ai concessionari (ora agenti della riscossione) delle entrate degli enti pubblici territoriali, «nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
  Tale espresso riferimento alla tariffa idrica «di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» deriva da una modifica del predetto articolo 17, comma 2, apportata dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 2006.
  Dalla lettura della norma emerge, pertanto, una espressa attenzione del legislatore alla riscossione con ruolo della tariffa idrica.
  Il successivo comma 3-
bis del medesimo articolo 17, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti.
  È opportuno ricordare il comma 3-
bis riguardava, nella sua versione originaria, i crediti a rilevanza pubblica delle sole società «interamente» partecipate dallo Stato. Successivamente, l'articolo 1, comma, 151, della legge n. 244 del 2007, ha esteso la previsione a tutte le «società a partecipazione pubblica».
  Il successivo comma 3-
ter stabilisce, ulteriormente, che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del regio decreto n. 639 del 1910.
  Invero, mentre per i crediti delle società a partecipazione pubblica è rimessa alla valutazione del Ministro la sussistenza della «rilevanza pubblica» del credito – tale da legittimare l'autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo di cui al citato comma 3-
bis – nel caso della tariffa idrica, tale valutazione sembra già effettuata a monte dal legislatore nel momento in cui ha equiparato la stessa alla riscossione delle entrate degli enti territoriali.
  In proposito, la Corte di Cassazione, con le pronunce n. 14628/2011 e n. 17628/2011, ha espresso il proprio orientamento secondo cui la tariffa in questione, essendo un corrispettivo, deve essere riscossa coattivamente come le entrate di diritto privato degli enti pubblici territoriali – e quindi con un ruolo che sia preceduto da un titolo esecutivo.
  In particolare, rileva la Corte, che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21, salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 17, commi 3-
bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, articolo 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, è necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva».
  Sulla base di quanto sopra, a fronte delle richieste di autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo presentate da società a partecipazione pubblica che gestiscono il servizio idrico integrato, si è ritenuto di dover procedere all'emanazione del decreto autorizzatorio a firma del Ministro, ove sussistano i necessari requisiti.
  Sotto il profilo della rilevanza pubblica dei crediti vantati dalle società partecipate, appare utile rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che tale rilevanza «può essere riferita all'interesse della collettività che, ad esempio, usufruisce del servizio, quindi in relazione alla maggiore efficienza dello stesso. Ma può essere riferita, altresì, all'interesse della società alla immediata riscossione delle proprie entrate». (cfr. TAR Lazio, n. 22468/2010).
  Nel caso delle società che svolgono il servizio idrico integrato, risulta evidente che il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario consente, presumibilmente, di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità del servizio pubblico fornito, ravvisando dunque la necessità di garantire alle stesse la possibilità di riscuotere le tariffe rimaste inevase nel modo più celere ed efficace.
  Nello specifico, il decreto di autorizzazione in favore della società Acea Ato 5 s.p.a. è stato emanato a seguito di un'attenta istruttoria finalizzata al riscontro dei requisiti richiesti dalla legge.
  È stata, pertanto, verificata la sussistenza del requisito soggettivo previsto dalla legge: si tratta infatti, di una società a partecipazione pubblica, essendo la società Acea Ato 5, partecipata da Acea s.p.a., il cui socio di maggioranza è Roma capitale. La società Acea Ato 5 gestisce, a seguito di affidamento in concessione, il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale-Frosinone.
  Essendo una società a partecipazione, l'Acea Ato 5 deve vigilare sul mancato pagamento da parte degli utenti morosi in quanto ciò rischia di compromettere l'equilibrio economico-finanziario dell'azienda e quindi, in ultima analisi, di pregiudicare la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche gestite.
  Si rileva, inoltre, che il gestore del servizio pubblico integrato, svolgendo l'attività di servizio pubblico essenziale in regime di monopolio, ha «l'obbligo a contrarre» con qualunque cliente faccia richiesta, senza poter effettuare alcuna valutazione di merito dello stesso cliente, ivi inclusa la sua solvibilità o propensione al pagamento.
  Nell'interrogazione in esame si richiamano anche le considerazioni espresse dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 335 del 2008, che nella parte in cui si attribuisce alla tariffa idrica la natura di corrispettivo contrattuale, sembrerebbe, a parere degli interroganti, porre incidentalmente dei dubbi sulla razionalità legislativa della possibilità di avvalersi dello strumento del ruolo per la riscossione dei relativi crediti ovvero sulla legittimità alla autorizzazione all'utilizzo del ruolo al soggetto gestore del servizio idrico, avvenuta con decreto ministeriale 22 febbraio 2016
ex articolo 17, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 46 del 1999.
  Al riguardo occorre precisare che la citata sentenza n. 335 del 2008 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 14, comma 1, della legge 36 del 1994 (poi trasfusa nell'articolo 156 del T.U.A.) ex articolo 3 della Costituzione nella parte in cui impone la doverosità del pagamento del canone di depurazione delle acque reflue anche per il caso in cui il servizio di fognatura sia sprovvisto di impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
  Nella citata sentenza i giudici costituzionali delineano e motivano «la natura unitaria» del corrispettivo per il servizio idrico integrato individuando il soggetto attivo dell'entrata individuato nel soggetto gestore.
  Nella pregressa legislazione del servizio di depurazione di cui alla legge n. 319 del 1976, nel cui vigore, alla tariffa per il servizio di depurazione cui all'epoca era riconosciuta natura tributaria (Cassazione, sezioni unite, 27 maggio 1999 n. 300) e la titolarità dell'entrata per il canone di depurazione era in capo all'ente locale (circolare del 29 ottobre 1996, n. 263, paragrafo 2).
  Conseguentemente, attesa la ricordata natura tributaria, il legislatore del 1976 disponeva la riscossione coattiva del canone di depurazione a mezzo ruolo (articolo 17, ultimo comma, legge n. 319 del 1976).
  Ciò posto, deve sottolinearsi che il legislatore della riforma della riscossione nel decreto legislativo n. 46 del 1999 ha lasciato la possibilità di iscrivere a ruolo, in generale, le prestazioni patrimoniali imposte, ravvisando la necessità di utilizzo del ruolo anche per entrate aventi causa di diritto privato disposte dall'articolo 17 del medesimo decreto (articolo 21 del decreto legislativo n. 46 del 1999), in tal caso sottoponendolo, come anzidetto, alla garanzia della previa notifica di un titolo esecutivo all'utente moroso.
  Declinato in tal modo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, in merito alla richiesta degli interroganti di valutare l'opportunità di procedere alla revoca del citato decreto 22 febbraio 2016, rilasciato nei confronti di Acea Ato 5 s.p.a., nonché di assumere un'iniziativa normativa volta a limitare la possibilità per le società a partecipazione pubblica di far uso delle procedure di riscossione a mezzo ruolo, il dipartimento delle finanze fa presente che, a legislazione vigente, non ricorrono i presupposti che possano determinare l'adozione di un provvedimento di revoca del predetto decreto, dal momento che sussistono tutti i requisiti di legge previsti per la sua emanazione.
  Per completezza, deve altresì precisarsi che il numero di autorizzazioni alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3-
bis, del decreto legislativo n. 46 del 1999, rilasciate in favore di società partecipate è piuttosto esiguo, a testimonianza di una particolare attenzione, da parte di questa amministrazione economico-finanziaria, nel concedere ai soggetti pubblici richiedenti tale strumento operativo per l'esazione delle proprie entrate. Invero, nell'arco di circa quindici anni di vigenza della richiamata normativa sono stati adottati, soltanto circa 20 provvedimenti della specie di quello oggetto dell'attuale interrogazione.
Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze: Massimo Bitonci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ente pubblico

protezione del consumatore

holding