ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01043

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: GEMMATO MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 11/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 11/09/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01043
presentato da
GEMMATO Marcello
testo di
Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

   GEMMATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 28 novembre 2017 il territorio di Brindisi, con la decadenza dalla carica di sindaco del presidente Maurizio Bruno, si è venuta a trovare nella vacanza del seggio di presidente della provincia;

   dal 29 novembre 2017, nel rispetto della legge n. 56 del 2014, il consigliere-vicepresidente Tanzarella avrebbe subito dovuto indire e consentire si svolgessero le elezioni del presidente entro 90 giorni;

   si succedevano una serie di diffide del consigliere provinciale capogruppo di Fratelli d'Italia Continelli al vicepresidente e al prefetto di Brindisi e, nonostante i pareri del segretario generale della provincia circa la grave situazione di illegittimità di atti venutasi a creare, le elezioni del presidente non venivano indette;

   il 4 luglio 2018 il Tar Puglia-Sez.LE con sentenza n. 1159/2018, disponeva la indizione delle elezioni nel termine di 30 giorni e nominava commissario ad acta il prefetto di Brindisi in caso di inadempimento del consigliere-vicepresidente;

   anche il Consiglio di Stato, su ricorso personale del Tanzarella, con provvedimento 3732/2018 rigettava la domanda di decreto cautelare e confermava il disposto del Tar-Puglia;

   risulterebbe che il consigliere-vicepresidente avrebbe prima demansionato e poi sostituito i pareri di non conformità in atti del segretario generale della provincia, con quelli di piena legittimità di una dirigente vicesegretario, con ciò compromettendo la legittimità della intera azione amministrativa;

   la stessa Autorità nazionale anticorruzione è intervenuta, con diverse deliberazioni del luglio 2018, giudicando il comportamento della amministrazione provinciale discriminatorio nei confronti del responsabile anticorruzione interno all'ente e sanzionando personalmente il consigliere-vicepresidente Tanzarella per non aver adottato il piano anticorruzione;

   di tutto quanto sopra, a mezzo Pec istituzionale, è stato opportunamente notiziato il competente Ministero dell'interno – capo dipartimento affari interni e territoriali;

   è evidente la situazione di abuso che perdura presso la provincia di Brindisi, dove, vacante il seggio dell'organo presidente da oltre 8 mesi, il soggetto che avrebbe dovuto indire le elezioni non lo ha fatto, così continuando a svolgere di fatto, in spregio della legge e dei disposti delle magistrature amministrative, le funzioni presidenziali –:

   quali siano state le iniziative poste in essere, per quanto di competenza, dal Ministero dell'interno in relazione al caso per un positivo sviluppo della questione, atteso che la popolazione della provincia di Brindisi, per il tramite degli elettori consiglieri e sindaci del territorio, attende da diversi mesi di eleggere democraticamente, in osservanza dell'articolo 1 della Costituzione italiana, il presidente della provincia di Brindisi.
(4-01043)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-01043
presentata da
GEMMATO Marcello

  Risposta. — In merito all'interrogazione indicata in esame si premette che, con sentenza n. 1159/2018, il Tar Puglia – ai sensi dell'articolo 1, comma 79 della legge n. 56 del 2014 – ha ordinato al vicepresidente della provincia di Brindisi di indire le elezioni del presidente della provincia.
  Il Consiglio di Stato-terza sezione, in data 7 agosto 2018, ha confermato la sentenza in appello, respingendo l'istanza cautelare proposta dal vicepresidente facente funzioni, fissando al 6 settembre la discussione collegiale cautelare, al fine di verificare l'effetto sul caso di specie dell'intervenuta previsione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, secondo cui il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data del decreto-legge e il 31 ottobre è prorogato sino a tale data, nella quale si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche di presidente e/o di consigliere provinciale.
  Nelle more, il vicepresidente ha emesso decreto n. 48 del 16 agosto 2018 con cui ha convocato i comizi elettorali per l'elezione del presidente della provincia in data 31 ottobre 2018. Il 6 settembre 2018, la terza sezione del Consiglio di Stato – con ordinanza collegiale n. 04267/2018 REG. PROV. CAU – ha dichiarato improcedibile l'istanza cautelare per dichiarata rinuncia dell'appellante, a seguito dell'avvenuta fissazione delle elezioni provinciali per il 31 ottobre 2018, data coincidente (come sopra detto) con quella stabilita dal richiamato decreto-legge n. 90 del 2018 che, appunto, ha previsto una data generalizzata per tutto il territorio della Repubblica ai fini dello svolgimento delle elezioni provinciali.
  Per quanto concerne i rilievi sull'attività di natura amministrativa posta in essere dal vicepresidente in questione, si rammenta che gli atti amministrativi emessi dagli organi di governo degli enti locali non possono essere sottoposti al vaglio di questa amministrazione, poiché la mera attività di consulenza svolta dalla medesima, nell'ambito di una collaborazione con gli enti locali, non può che essere propedeutica all'esercizio dei poteri propri degli amministratori locali stessi.
  Infatti, in conseguenza della riforma costituzionale in materia, che ha comportato l'abrogazione di ogni forma di controllo amministrativo sugli enti locali, gli eventuali vizi di legittimità degli atti adottati possono essere fatti valere solo nelle competenti sedi giurisdizionali, secondo le consuete regole vigenti in materia.
  Al riguardo, si sottolinea che la prefettura di Brindisi ha seguito comunque con attenzione la fattispecie, sin dal momento della decadenza del Presidente e della conseguente assunzione delle funzioni da parte del vicepresidente, a norma dell'articolo 9, comma 9 dello statuto della provincia.
  Per quanto invece attiene ai richiami agli interventi dell'Anac contenuti nell'interrogazione, si segnala che i relativi procedimenti, non attinenti alla vicenda concernente l'elezione del Presidente, si sono sviluppati in parallelo alla stessa, senza il coinvolgimento di questa amministrazione.
  Si segnala, infine, che i profili specifici attinenti al rispetto, nella vicenda in esame, delle norme disciplinanti l'esercizio delle funzioni e delle prerogative del Segretario generale, sono attualmente all'esame della prefettura di Bari – albo dei segretari comunali e provinciali – sezione regionale Puglia per gli aspetti di propria competenza.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

elezioni presidenziali

organizzazione elettorale

segretario generale