ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01016

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 42 del 11/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: MURELLI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 10/09/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 10/09/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01016
presentato da
MURELLI Elena
testo di
Martedì 11 settembre 2018, seduta n. 42

   MURELLI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 sostituisce integralmente, a distanza di 16 anni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 con cui erano stati definiti per la prima volta le attività e i servizi e le prestazioni che il servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con risorse raccolte attraverso la fiscalità generale;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 introduce nuovi livelli essenziali di assistenza, che, come previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, verranno aggiornati annualmente;

   nel momento in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale una parte è divenuta subito operativa, mentre una parte necessita dell'emanazione di decreti attuativi;

   in base all'articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri bisogna attendere l'emanazione del «decreto tariffe» che stabilisce i costi e le tariffe delle prestazioni ambulatoriali. Il «decreto tariffe» deve essere redatto di intesa tra il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. Ad oggi non è stato redatto nessun «decreto tariffe»;

   anche nella legge di bilancio n. 205 del 2017, al comma 420 dell'articolo 1, è previsto che le vecchie tariffe continueranno ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; era specificato che essi avrebbero dovuto essere emanati entro il 28 febbraio 2018; ciò non è avvenuto;

   fino a quando i Ministeri competenti non emaneranno gli opportuni decreti, rimarranno in vigore i nomenclatori e i tariffari precedenti, così come le calzature ortopediche predisposte;

   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 ha cancellato dalla lista dei dispositivi che fornisce gratuitamente ai pazienti, determinate calzature ortopediche (nomenclatore tariffario – codice classificazione ISO 06.33.03), mantenendo solo i plantari e le calzature su misura –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, non ritengano opportuno assumere tempestivamente iniziative affinché vengano emanati i rimanenti decreti attuativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 e definite le conseguenti tariffe;

   se il Ministro della salute non ritenga opportuno, nell'ambito dell'aggiornamento annuale dei livelli essenziali di assistenza operato dalla Commissione nazionale, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, assumere iniziative per reinserire nei medesimi livelli essenziali di assistenza le specifiche calzature ortopediche che sono state eliminate.
(4-01016)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Capo di governo