ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00988

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 41 del 04/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: VIETINA SIMONA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 31/08/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00988
presentato da
VIETINA Simona
testo di
Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

   VIETINA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   l'insegnante per le attività di sostegno è assegnato alla classe dell'alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali al fine di favorirne l'integrazione. La sua figura è disciplinata dall'articolo 127 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione», che prevede che i compiti dell'insegnante di sostegno siano coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale;

   le modalità di impiego dei docenti di sostegno vengono definite da un documento specifico, condiviso tra scuola, servizi e famiglia, quale il piano educativo individualizzato;

   nella classe in cui siano presenti alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali viene dunque assegnata una dotazione di uno o più docenti di sostegno e per tutto il ciclo di studi riferito all'alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali;

   con nota prot. 7424 del 3 agosto 2006 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca poneva un quesito al Consiglio di Stato in relazione alla reiterazione della frequenza di corsi di studi di pari livello da parte di alunni diversamente abili;

   il Consiglio di Stato, nell'adunanza della sezione seconda del 25 ottobre 2006 con parere 3333/2006, chiariva che «l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge n. 144 del 1999 sono stati ridefiniti dal decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76. In particolare l'articolo 1, comma 3 di tale decreto legislativo prevede che la Repubblica assicuri a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale, entro il diciottesimo anno di età... Da tali principi sembra emergere che l'obbligo dello Stato di erogare il servizio scolastico si esaurisca al conseguimento del primo titolo»;

   se ne dedurrebbe dunque che l'alunno con disabilità o con bisogni educativi speciali che voglia intraprendere un secondo percorso di studi (conseguire ad esempio un altro diploma) non abbia pertanto diritto a essere inserito all'interno di una classe vedendosi assegnare nuovamente un docente di sostegno –:

   se si intendano assumere iniziative per innovare la materia, dal punto di vista normativo, in modo da consentire che un alunno con disabilità, o con bisogni educativi speciali, possa intraprendere anche un secondo percorso di studi, a fronte di esigenze motivate, vedendosi assegnare un docente di sostegno per tutto lo stesso secondo percorso e dunque con le medesime dotazioni giudicate indispensabili per il primo percorso.
(4-00988)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

alunno

insegnante

diritto all'istruzione