ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00983

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 41 del 04/09/2018
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 31/08/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIABURRO MONICA FRATELLI D'ITALIA 31/08/2018
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 31/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 31/08/2018
Stato iter:
29/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/12/2018
TRENTA ELISABETTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/12/2018

CONCLUSO IL 29/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00983
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Martedì 4 settembre 2018, seduta n. 41

   DEIDDA, CIABURRO e DONZELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 9, della legge 23 marzo 1983, n. 78, riconosce in favore degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo un'indennità supplementare, per il periodo di assegnazione ai rispettivi nuclei;

   le cosiddetta indennità supplementari hanno la funzione di compensare particolari posizioni e/o condizioni, anche occasionali, in cui versa il personale impiegato in una particolare attività operativa, e tali indennità hanno carattere sussidiario rispetto a quelle cosiddette fondamentali, le quali, invece, sono fisse e continuative per l'intero periodo di destinazione ad un determinato corpo e/o reparto;

   avuto riguardo alle sole indennità fondamentali è previsto il meccanismo del cosiddetto trascinamento, il quale attribuisce al personale – in caso di cambio di destinazione per la quale sia prevista un'indennità fondamentale inferiore a quella precedentemente percepita – il diritto a mantenere la precedente indennità, al fine di contemperare il predetto decremento economico;

   l'indennità prevista per i subacquei, qualificata come supplementare dal citato articolo 9, in realtà, possiede tutte le caratteristiche delle indennità fondamentali: infatti, per un verso, è volta a compensare la stressante attività svolta dal personale subacqueo; per un altro verso, a differenza delle indennità supplementari, ha natura tutt'altro che episodica, essendo riconosciuta indipendentemente dalla singola attività eventualmente prestata;

   la suindicata indennità, peraltro, ha una misura economica decisamente superiore a tutte le altre indennità supplementari e, in alcuni casi, è risultato finanche superiore ad altre indennità fondamentali, con la conseguenza che la mancata previsione della possibilità di trascinamento, comporta per il personale trasferito un notevole decremento patrimoniale;

   a prescindere dalla suindicata qualificazione, al personale impiegato nel pronto intervento aereo, per i piloti collaudatori, sperimentatori, istruttori di volo, come espressamente prevede l'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 79 del 1983, il meccanismo perequativo suindicato è previsto anche con riferimento alle indennità speciali loro riconosciute;

   la mancata estensione del medesimo trattamento perequativo anche al personale subacqueo, in particolare a quello in possesso del brevetto di incursore o operatore subacqueo, con riferimento all'indennità supplementare di cui al citato articolo 9, determina, secondo l'interrogante, una evidente disparità di trattamento, con conseguente violazione dell'articolo 3 della Costituzione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intenda assumere al fine di prevedere anche in favore del personale suindicato il diritto al cosiddetto trascinamento della medesima indennità.
(4-00983)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 29 dicembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 105
4-00983
presentata da
DEIDDA Salvatore

  Risposta. — La disciplina delle indennità di impiego operativo, di cui alla legge n. 78 del 1983, volte a riconoscere un peculiare trattamento economico in ragione dei rischio, dei disagi e delle responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare opera un distinguo tra:

   a) operative fondamentali che sono strettamente connesse allo status di militare;

   b) operative supplementari che sono attribuite in relazione all'effettivo svolgimento di specifiche attività o a particolari condizioni di impiego operativo (indennità di comando, indennità di pronto intervento aereo, indennità per truppe da sbarco, incursori, sommozzatori, indennità di disagiata residenza, indennità di marcia, indennità di fuori sede).

  L'istituto del cosiddetto «trascinamento», di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, prevede che al personale non più impiegato in tali particolari attività ed assegnato ad altri enti comandi vengano riconosciute, in luogo delle specifiche indennità operative, maggiorazioni percentuali dell'indennità di impiego operativo di base in relazione agli anni di servizio prestati nei reparti operativi e addestrativi con percezione delle predette specifiche indennità.
  In linea generale, l'istituto del trascinamento opera per le indennità operative fondamentali; tuttavia, per le sole indennità supplementari connesse al volo, previste dall'articolo 13 della legge n. 78 del 1983, è stabilita una specifica deroga al principio generale del divieto di trascinamento delle indennità operative supplementari, dall'articolo 5, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002, laddove viene stabilito che i periodi di servizio prestati dal personale interessato diano «luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità...».

  In ragione di tali evidenze, l'estensione del sistema del «trascinamento» dell'indennità supplementare per operatori subacquei – oggetto dell'interrogazione in argomento – costituirebbe un'ulteriore deroga al generale divieto di trascinamento delle indennità operative supplementari snaturando, oltremodo, l'intero impianto logico-normativo del sistema di attribuzione delle indennità operative.
  In conclusione, si ritiene che la tematica possa e debba essere inquadrata all'interno di una revisione generale della materia che riveda profondamente i princìpi fondamentali ispiratori del trattamento economico del personale militare, al fine di valutare la possibilità concreta di introdurre l'estensione di tale ulteriore beneficio economico anche al personale evidenziato nell'atto.

La Ministra della difesa: Elisabetta Trenta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

brevetto