ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00944

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 40 del 07/08/2018
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 07/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/08/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00944
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Martedì 7 agosto 2018, seduta n. 40

   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – Tulps – (regio decreto n. 773 del 1931) disciplina il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d'armi;

   la materia è stata oggetto di interpretazione da parte della giurisprudenza numerose volte;

   più nel dettaglio, i problemi in merito vertono sull'interpretazione dell'articolo 43 del Tulps che disciplina propriamente la concessione della licenza di porto d'armi, in raffronto con l'articolo 11 dello stesso testo unico, che invece reca la più generale disciplina per le autorizzazioni di polizia, nelle quali rientra anche la suddetta licenza di cui all'articolo 43;

   l'articolo 43, infatti, a differenza dell'articolo 11, nello specificare che non può essere concessa la licenza di porto d'armi a chi ha riportato delle determinate condanne, non dà importanza all'ottenimento della riabilitazione da parte del condannato: presupposto, quest'ultimo, che, al contrario, consente al condannato di ottenere le autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 11;

   in questo modo, la norma a carattere speciale di cui all'articolo 43, risulta essere maggiormente restrittiva rispetto alla norma di carattere generale di cui all'articolo 11;

   ciò porta, per esempio, a negare il rilascio della licenza di porto d'armi uso a tutti quei cacciatori che negli anni ’70-’80 hanno subito una lieve condanna, ma hanno ottenuto la riabilitazione;

   a parere dell'interrogante, questa impostazione non potrebbe essere considerata giusta e legittima, poiché l'articolo 11 dovrebbe essere applicato a tutte le autorizzazioni di polizia e quindi anche alle licenze sulle armi e sulle munizioni, anche per la parte che si riferisce alla ottenuta riabilitazione;

   difatti, dal dettato normativo si comprende come il legislatore, ab origine, nel disciplinare il regime di concessione della licenza di porto d'armi, abbia comunque voluto considerare la disciplina dettata dalla norma di carattere generale di cui all'articolo 11, poiché nell’incipit dell'articolo 43, primo comma, si legge: «oltre a quanto stabilito dall'articolo 11». L’incipit, infatti, andrebbe inteso, non solo nel senso che il primo comma intende aggiungere ulteriori casi di preclusioni al rilascio di licenze di polizia, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 11, ma anche nel senso che il primo comma dell'articolo 43 formerebbe con l'articolo 11 un omogeneo e compatto corpus normativo, richiamando così anche la rilevanza della conseguita riabilitazione, da parte del condannato;

   la riabilitazione, che si basa su un giudizio di pericolosità sociale di chi ha commesso il reato, non potrebbe essere considerata come rilevante solo quando si applicano le regole generali sulle autorizzazioni di polizia e non quando si applicano le regole speciali sulla licenza di porto d'armi poiché, così facendo, si rischierebbe di considerare la condanna come un fatto storico immutabile solo per la suddetta licenza –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza e anche sul piano normativo, per eliminare questo dubbio interpretativo.
(4-00944)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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