ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00913

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 37 del 02/08/2018
Firmatari
Primo firmatario: SPESSOTTO ARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/08/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00913
presentato da
SPESSOTTO Arianna
testo di
Giovedì 2 agosto 2018, seduta n. 37

   SPESSOTTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per i beni e le attività culturali. — Per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale n. 17369 del 21 maggio 2013, la società Costa Petroli veniva autorizzata a realizzare, su area privata ma interna alla cinta doganale del porto di Chioggia, un deposito costiero di idrocarburi, 4 serbatoi da 1350 metri cubi ciascuno, destinato a rifornimento carburante e olio lubrificante alle navi e alla locale flotta peschereccia (bunkeraggio), conformemente alla destinazione impressa all'area dal piano regolatore del porto;

   il 15 novembre 2013 Costa Bioenergie subentra a Costa Petroli e l'8 aprile 2014 presenta istanza di modifica del progetto, mediante collocazione di 3 serbatoi GPL tumulati della capienza di 3000 metri cubi ciascuno, un punto travaso GPL per scarico delle navi, 4 punti travaso per carico GPL in autobotti, un'area pompe e compressori per movimentazione GPL;

   tale proposta stravolge il progetto autorizzato: la capacità complessiva dei serbatoi passa da 1350 metri cubi a 1035 metri cubi e al posto di un deposito per bunkeraggio, viene previsto un enorme deposito GPL, scaricato da navi gasiere per poi essere travasato in autobotti, con movimentazioni da mare a terra, a scopo di vendita in tutta pianura padana;

   l'impianto verrebbe ubicato in piena Laguna di Venezia e posto a meno di 500 metri dal centro storico di Chioggia e a circa 250 metri da abitazioni, scuole, supermercati, in area sottoposta a salvaguardia e al piano d'area della laguna e dell'area Veneziana;

   il procedimento di autorizzazione ha individuato come infrastrutture e insediamenti strategici i depositi costieri di oli minerali e ha affidato il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 239 del 2004 al concerto tra Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'esito di un procedimento unico;

   l’iter procedimentale ha visto 2 conferenze di servizi al Ministero dello sviluppo economico in data 17 giugno 2014 e in data 3 marzo 2015;

   con decreto ministeriale n. 0014490 del 15 maggio 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, direzione generale valutazioni ambientali, ha reso noto di non rilevare aspetti di competenza in materia di valutazione di impatto ambientale; veniva quindi demandata alla provincia di Venezia la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

   dopo la 1a conferenza servizi, con nota n. 21419 dell'11 luglio 2014, la capitaneria diporto di Chioggia sollevava criticità e concludeva: «All'attualità, quindi, non è possibile esprimere alcun parere di competenza, in quanto la valutazione sulla realizzabilità del progetto in questione dovrebbe essere effettuata nell'ambito di un'eventuale proposta di variante al piano regolatore portuale», quindi avviando una procedura di valutazione di impatto ambientale statale;

   la commissione provinciale VIA, con determina n. 333/2015, concludeva la procedura di screening escludendo l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale subordinatamente «all'approvazione da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti dal piano di sicurezza»;

   con nota 5954 del 17 febbraio 2015, in vista della 2a conferenza servizi, la capitaneria di porto fa presente che l'opera non risulta conforme al piano regolatore del porto, che bisogna ottenere l'autorizzazione, nonché la concessione demaniale marittima come da circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 52 del 10 luglio 2012; le attività portuali devono essere compatibili con la procedura VIA ai sensi della legge n. 84 del 1994 e il porto di Chioggia non è mai stato oggetto di tale iter; la provincia di Venezia ha determinato di non assoggettare a valutazione di impatto ambientale l'impianto limitatamente alla parte a terra; la valutazione del Comitato tecnico regionale per quanto riguarda il rischio di incidenti rilevanti è anch'essa relativa alle sole opere a terra e pertanto, in analogia con la valutazione di impatto ambientale occorre mettere in atto un'analisi estesa anche alle opere in banchina e alle operazioni di discarica dalle navi gasiere;

   il Ministero dello sviluppo economico decretava l'autorizzazione all'impianto con decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, dando due anni di tempo per la costruzione, attualmente in corso. Tra le opere autorizzate, vi sono anche le condutture necessarie a collegare l'area di stoccaggio alla banchina sulla quale dovranno essere posizionate, ma la società Costa Bionergie non dispone tuttora della concessione necessaria per utilizzare la banchina demaniale;

   il 7 maggio 2018 la capitaneria di porto di Chioggia con nota 13133 ha chiesto un parere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulle quali considerazioni espresse dalla suddetta capitaneria in merito alla richiesta avanzata dalla città metropolitana di Venezia; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 12122 dell'8 maggio 2018, ha risposto che «(...) questa direzione generale ritiene di concordare» –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di competenza intendano intraprendere;

   se non ritengano, per quanto di competenza, di verificare se trovino effettivo fondamento le motivazioni per cui, nonostante le criticità e i pareri non positivi espressi dalla capitaneria di porto di Chioggia, è stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione del deposito GPL.
(4-00913)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

immagazzinaggio di idrocarburi

impatto ambientale

protezione dell'ambiente