ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00894

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 36 del 01/08/2018
Firmatari
Primo firmatario: MINARDO ANTONINO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 01/08/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 01/08/2018
Stato iter:
28/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/12/2018
MERLO RICARDO ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INT.)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/12/2018

CONCLUSO IL 28/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00894
presentato da
MINARDO Antonino
testo di
Mercoledì 1 agosto 2018, seduta n. 36

   MINARDO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'odissea vissuta da un gruppo di 30 ragazzi italiani bloccati per 48 ore all'aeroporto Stansted di Londra è grave e irresponsabile;

   il gruppo dei 30 ragazzi italiani, tutti 14 enni, insieme ai loro tutor, di rientro da una vacanza studio, hanno vissuto, quello che doveva essere un tranquillo rientro in Italia giovedì sera, un vero e proprio incubo. La sera del 26 luglio 2018 dopo il check-in, sono saliti sull'aereo (volo Ryanair) per poi restare bloccati sul velivolo per circa quattro ore;

   il personale ha, successivamente, comunicato che il volo era stato cancellato (causa sciopero del personale) per cui i ragazzi, a notte fonda, sono rientrati in albergo tra disagi e confusione. Il pomeriggio seguente i taxi li hanno riportati in aeroporto perché Ryanair aveva messo a disposizione un volo apposito. Risultato: hanno rifatto tutta la trafila, si sono imbarcati ancora, ma quando finalmente erano sull'aereo lo staff li ha fatti scendere nuovamente per trascorrere tutta la notte in aeroporto. Dopo tanto peregrinare si è deciso il rientro in autobus a Milano dopo 20 ore di strada;

   peraltro le famiglie degli studenti hanno provveduto a far rientrare i propri figli in Italia a spese loro, sborsando una considerevole cifra;

   quanto accaduto è molto grave per la mancata assistenza da parte del nostro Governo e dall'ambasciata italiana a Londra; risulterebbe all'interrogante che ci siano state difficoltà a ottenere supporto da parte della suddetta ambasciata interessata della questione dai docenti accompagnatori. I ragazzi, tutti minorenni, hanno anche trascorso una notte all'aeroporto e sono stati lasciati soli con i loro accompagnatori, questi ultimi con un carico di responsabilità non indifferente. L'altro fatto grave è la mancanza di informazioni da parte della compagnia di Ryanair che, peraltro, ha annunciato che non concederà alcuna compensazione pecuniaria ai passeggeri danneggiati, violando, secondo l'interrogante, in modo palese i regolamenti comunitari e le sentenze della giustizia europea e, in tal senso, ponendosi in contrasto con la legge. Il regolamento (CE) 261 del 2004 stabilisce, infatti, risarcimenti da 250 a 600 euro a passeggero in caso di ritardi superiori alle 3 ore o cancellazioni dei voli, un diritto che la Corte di giustizia europea ha stabilito si applichi anche in caso di sciopero del personale, non rientrando le agitazioni sindacali nelle circostanze «eccezionali» per cui una compagnia aerea è esonerata dai risarcimenti –:

   quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati, per quanto di competenza, per far luce sul grave episodio e verificare le modalità con cui l'ambasciata italiana a Londra ha prestato assistenza in relazione alla brutta avventura dei 30 minorenni e dei loro accompagnatori;

   quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano adottare nei confronti della compagnia Ryanair che ha annunciato che non concederà alcuna compensazione pecuniaria ai passeggeri danneggiati a giudizio dell'interrogante in contrasto con i regolamenti comunitari e le sentenze della giustizia europea.
(4-00894)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 dicembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 104
4-00894
presentata da
MINARDO Antonino

  Risposta. — Al fine di un suo corretto inquadramento si richiama l'attenzione sul fatto che l'evento cui si fa riferimento era accaduto in un periodo critico per il trasporto aereo nell'area londinese, e in tutto il Regno Unito, a causa di avverse condizioni atmosferiche e soprattutto dei numerosi scioperi a singhiozzo proclamati dai dipendenti della compagnia aerea Ryanair, cui si erano aggiunte astensioni dal lavoro in altri aeroporti europei ed in particolare la protesta dei controllori di volo francesi.
  Una situazione del genere aveva causato la sostanziale paralisi di tutti gli aeroporti londinesi, ed in particolare dello scalo di Stansted, dal quale i trenta studenti italiani dovevano fare rientro in Italia. Lo sciopero di Ryanair ha inevitabilmente prodotto gravi disagi per moltissime persone in partenza da Londra nei giorni interessati dalla protesta, tra i quali centinaia di connazionali e numerose scolaresche.
  In un simile contesto, il consolato generale a Londra, dopo aver appurato la complessità della situazione ed in stretto raccordo con la Farnesina, si era prontamente attivato per monitorare le condizioni di tutti i connazionali coinvolti e intervenire ove necessario.
  Nel caso specifico assidui erano stati i contatti intrattenuti tra la nostra Rappresentanza e gli accompagnatori – nonché molti genitori dall'Italia – del gruppo di giovani studenti bloccati a Stansted per ogni utile indicazione e suggerimento su come meglio gestire il momento di difficoltà. Ciò a fronte di una totale mancanza di informazioni o di assistenza di cui si era reso responsabile il vettore aereo Ryanair.
  Nel corso del monitoraggio effettuato dalla nostra autorità consolare
in loco non erano state rilevate situazioni di particolare criticità, soprattutto dal punto di vista medico-sanitario, tali da rendere necessario un intervento attivo, che comunque, in caso contrario, non sarebbe mancato. I contatti tra il consolato generale e il gruppo menzionato dall'On. interrogante erano continuati finché non si giunse ad individuare una soluzione che consentiva il rientro di tutti gli studenti in Italia.
  Quanto ai profili di carattere giuridico, si rileva che ai sensi del regolamento (Ce) n. 261/2004 che «istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato», la competenza è dell'organismo responsabile (National Enforcement Body) dello Stato in cui si verifica il disservizio, e in questo caso il Paese competente era l'Autorità dell'aviazione civile inglese (CAA).
  In relazione alla fattispecie del disservizio il suddetto regolamento prevede l'obbligo di informazione al passeggero in merito ai propri diritti, l'obbligo di assistenza ai passeggeri, la restituzione dell'importo del biglietto non utilizzato, la riprotezione sul primo volo disponibile della stessa compagnia aerea o su un volo alternativo e la compensazione pecuniaria (da 250 a 600 euro a seconda della distanza ortodromica della tratta).
  Le autorità competenti degli Stati membri e in particolare gli organismi responsabili della corretta applicazione del regolamento 261/2004 di norma non possono adottare decisioni vincolanti in merito alle compagnie aeree per quanto attiene ai reclami individuali.
  Il passeggero è infatti tenuto ad inoltrare il proprio reclamo direttamente alla compagnia aerea responsabile del disservizio, la quale ha sei settimane di tempo per rispondere. Qualora il passeggero non fosse soddisfatto della risposta fornita, dovrà adire le vie legali o avvalersi di una risoluzione alternativa delle controversie (
Alternative dispute resolution -ADR).
  Quindi nel caso dell'Italia l'attività dell'Enac quale organismo responsabile della corretta applicazione del regolamento 261/2004 non è rivolta a soddisfare le richieste risarcitorie del passeggero, né a fornire assistenza legale e servizi di consulenza. Il reclamo del passeggero attiva invece le verifiche dell'Ente per l'accertamento di possibili violazioni dei diritti dei passeggeri ai soli fini sanzionatori dei soggetti inadempienti e contribuisce al monitoraggio della qualità dei servizi offerti all'utenza. In caso di accertata violazione, l'Enac comunica al passeggero, ai fini della trasparenza, l'avvio del procedimento sanzionatorio.
  Per eventuali richieste risarcitorie nei confronti della compagnia aerea, per reclamare i propri diritti il passeggero può in ogni caso utilizzare – come già specificato in precedenza – metodi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) o le ordinarie vie legali dinanzi all'autorità giudiziaria competente.
  Premesso quanto sopra si fa presente che l'Enac, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, aveva convocato i rappresentanti di Ryanair lo scorso 2 maggio al fine di affrontare una serie di tematiche quali le informazioni da fornire ai passeggeri in caso di cancellazioni e ritardi dei voli o l'assistenza da assicurare ai passeggeri disabili e a ridotta mobilità, la previsione sul sito web di un link al quale poter accedere agevolmente per inoltrare il reclamo e le richieste di rimborso e compensazione pecuniaria. Tema di fondamentale importanza, si era affrontato anche l'aspetto relativo alla programmazione dei voli per la stagione estiva e le garanzie del piano di
back up (disponibilità di aeromobili sostitutivi) e crew stand by (equipaggi in reperibilità) per far fronte ad eventuali eventi imprevisti e cancellazioni di voli dovuti a scioperi.
  Il 26 luglio scorso il presidente e il direttore generale di Enac avevano convocato i rappresentanti sia delle società di gestione aeroportuale sia degli operatori aerei coinvolti (vedi comunicato stampa Enac n. 31/2018). In tale sede è stato loro raccomandato di potenziare le azioni di vigilanza e controllo in materia di sicurezza del volo, di tutela della qualità dei servizi e di rispetto dei diritti dei passeggeri in tutti gli aeroporti nazionali al fine di evitare eventuali disservizi o circostanze impreviste che creino situazioni di criticità nel settore. L'Enac ha inteso quindi sensibilizzare gli operatori, a seconda delle rispettive competenze, a porre particolare attenzione nella programmazione di operativi adeguati alla flotta, non forzando eccessivamente la rotazione degli aeromobili. Gli operatori sono stati inoltre invitati ad assicurare tempestiva e corretta informativa ai passeggeri nei casi di ritardi o cancellazioni, a fornire assistenza a livello corrispondente a quanto previsto dai regolamenti comunitari di riferimento – invitando ad un migliore coordinamento tra i gestori e gli
handler (società di servizi di assistenza a terra) – e ad incrementare il personale per le attività di informazione e assistenza ai passeggeri e a coloro che necessitano, a causa di condizioni di mobilità ridotta, di forme di assistenze speciali.
Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Ricardo Antonio Merlo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto aereo

impresa di trasporto

Corte di giustizia CE