ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00852

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 34 del 30/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00852
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Lunedì 30 luglio 2018, seduta n. 34

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la valutazione catastale delle piattaforme petrolifere è un tema complesso, come si evince anche da alcune sentenze della Corte di cassazione (sentenze nn. 13794/2005 e 3618/2016) che hanno riconosciuto la competenza territoriale del comune «frontista» sugli immobili realizzati e stabilmente infissi al suolo marino entro le 12 miglia marine;

   la sentenza n. 3618 del 24 febbraio 2016, nel confermare la competenza territoriale del comune come soggetto attivo d'imposta per le acque antistanti il proprio territorio, ha affermato che tutti i fabbricati siti nel territorio dello Stato sono imponibili ai fini Ici/Imu indipendentemente dalla loro iscrizione catastale;

   la stessa sentenza ha affermato che, ai sensi degli articoli 1 e 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni dalla legge n. 1249 del 1939, i fabbricati da accatastare sono anche le costruzioni sospese o galleggianti stabilmente assicurate al suolo demaniale marino in quanto dotati di autonomia funzionale e reddituale;

   la Corte ha osservato, inoltre, che le piattaforme petrolifere costituiscono un cespite economico produttivo di reddito indipendente ed autonomo rispetto alle centrali a terra e, in quanto tale, se fosse accatastato andrebbe in categoria D/7 ma, in mancanza di accatastamento, la base imponibile è costituita dal valore di bilancio secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 333 del 1992, recante «misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;

   i princìpi giuridici che derivano dalla suddetta sentenza creano un precedente al quale si sono richiamate molte amministrazioni italiane ove insistono le piattaforme per l'estrazione di idrocarburi e ciò ha generato un rilevante contenzioso tra le società proprietarie e i comuni che hanno richiesto alle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili;

   la Corte di cassazione ha confermato tale orientamento con due ulteriori pronunce – nn. 19509 e 19510 del 30 settembre 2016, nelle quali ha ribadito la soggezione ad Ici «di piattaforme petrolifere/estrattive oggetto di provvedimenti statuali di concessione di coltivazione mineraria in specchio acqueo frontistante la costa e ricompreso in un determinato territorio comunale»;

   nella risposta ad un'interrogazione parlamentare n. 5-08070, presentata alla Camera nel marzo 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze ha evidenziato che «la questione dell'assoggettabilità all'Imu e all'Ici delle piattaforme petrolifere presenta diverse problematiche, come quella dell'individuazione del soggetto attivo del tributo e della determinazione della base imponibile, tenendo conto dei valori contabili, che non appaiono risolvibili in via interpretativa attraverso la semplice applicazione dei princìpi della sentenza n. 3618 del 2016, la cui soluzione, invece, andrebbe ricercata in via normativa»;

   la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», all'articolo 1, comma 728, elenca le discipline fiscali per le quali opera un'interpretazione autentica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, da applicarsi ai manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto; sebbene la norma interpretativa abbia chiarito l'applicabilità dell'Imu rigassificatori ubicati nel mare territoriale, la stessa non affronta la problematica analoga che interessa le piattaforme petrolifere per le quali la Corte di cassazione è intervenuta con varie sentenze sostenendo la classificabilità nelle categorie D/7 di questi immobili e quindi l'assoggettabilità a Imu –:

   se, alla luce delle sentenze citate in premessa, il Ministro interrogato intenda assumere iniziative, anche normative, per chiarire se vi sia assoggettabilità o meno delle piattaforme petrolifere italiane all'imposta in questione.
(4-00852)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impianto a mare

acque territoriali

imposta locale