ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00810

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 33 del 25/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: CECCONI ANDREA
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 25/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 25/07/2018
Stato iter:
05/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2019
BONGIORNO GIULIA MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/03/2019

CONCLUSO IL 05/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00810
presentato da
CECCONI Andrea
testo di
Mercoledì 25 luglio 2018, seduta n. 33

   CECCONI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   nell'atto di indirizzo predisposto per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018 relativo all'area delle funzioni centrali vi è un paragrafo relativo alle «modalità di conferimento degli incarichi» in cui è incentivato il ricorso a procedure che «limitino l’outsourcing» e l'utilizzo di metodologie di selezione trasparenti e meritocratiche;

   l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2009, sottrae alla contrattazione collettiva «la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali»;

   le indicazioni di cui sopra, laddove richiedono una regolazione contrattuale delle modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, sono pertanto in contrasto con la normativa vigente;

   le clausole contrattuali che deriverebbero dalle indicazioni dell'atto di indirizzo risulterebbero contra legem;

   tale atto d'indirizzo va nel senso di dare attuazione alla riforma cosiddetta Madia, dal nome del Ministro del Governo Renzi che la promosse, riforma cassata per illegittimità costituzionale, unitamente alla legge delega che la legittimava;

   la suddetta riforma ruotava sul «ruolo unico», con il rischio di depotenziare l'autonomia organizzativa e gestionale delle singole amministrazioni;

   questo perché la «riforma Madia» mirava ad estendere all'intera area dirigenziale la platea dei possibili concorrenti per ogni incarico da assegnare, limitandone l'accesso dall'esterno (outsourcing, appunto);

   ricorrendo a tali meccanismi di nomina così stringente, si rischia di vanificare il ricorso al tempo determinato dirigenziale, facendo venir meno la possibilità di disporre di figure professionali funzionali all'attuazione dei programmi politici, caratteristica fondante l'area funzioni centrali;

   sul punto, esiste compiuta disciplina normativa, ivi incluso lo stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, articolo 19, comma 6;

   ancor più surreale è la circostanza per cui, per la prima volta nella storia della contrattazione collettiva del lavoro pubblico, alcuni dei soggetti al vertice dell'Aran, parte della suddetta contrattazione, siano dirigenti pubblici, ossia destinatari diretti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale della funzioni centrali;

   lo stesso dicasi per i responsabili tecnici che hanno redatto l'atto d'indirizzo sopra citato –:

   se il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere iniziative per rivalutare il contenuto dell'atto di indirizzo al fine di impartire ad Aran delle direttive negoziali coerenti alla normativa vigente, ripristinando, così, le condizioni di legittimità in cui vanno svolte le contrattazioni;

   se il Ministro interrogato, alla scadenza del mandato in corso, abbia intenzione di evitare una situazione di potenziale conflitto di interessi, assumendo le iniziative di competenza per pervenire a una presidenza e un collegio di indirizzo e controllo di Aran non composti da dirigenti pubblici contrattualizzati.
(4-00810)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 136
4-00810
presentata da
CECCONI Andrea

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame, con la quale si chiede di conoscere se sia mia intenzione procedere ad una rivalutazione del contenuto dell'atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2016-2018 relativo alla dirigenza dell'area delle funzioni centrali, nonché porre in essere iniziative finalizzate a prevenire potenziali situazioni di conflitto di interesse nella composizione degli organi dell'Aran.
  Anzitutto, mi preme evidenziare che l'atto di indirizzo, richiamato dall'interrogante, è stato adottato dal Ministro del precedente Governo, in applicazione delle previsioni contenute negli articoli 41 e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui:

   a) gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale;

   b) per tutte le amministrazioni diverse da quelle regionali, dagli enti locali e dalle amministrazioni del servizio sanitario nazionale, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  L'atto di indirizzo contiene le indicazioni alle quali l'Aran dovrà attenersi nell'ambito delle trattative per il rinnovo contrattuale della dirigenza dell'autonoma area delle funzioni centrali, come definita dall'articolo 7, comma 2, del Ccnq del 13 luglio 2016.
  Con specifico riguardo alle criticità rilevate dall'interrogante, osservo che il riferimento, nell'atto di indirizzo, alla necessità di incentivare «nel conferimento degli incarichi, l'attuazione di procedure che limitino il ricorso all’
outsourcing, in un'ottica di imparzialità ed efficienza della funzione», non può comportare alcuna autorizzazione – neppure implicita – ad introdurre, mediante previsioni contrattuali, deroghe o disposizioni incompatibili con le previsioni di legge che, attualmente, disciplinano il conferimento degli incarichi dirigenziali.
  Del resto, il legislatore, nel sottrarre espressamente,
ex articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla contrattazione collettiva la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, ha espressamente qualificato le previsioni di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legislativo (recante, come noto, la disciplina del conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali) come norme inderogabili dai contratti o accordi collettivi.
  Conseguentemente, escludo che la richiesta di contenimento dell'utilizzazione dell’
outsourcing possa essere interpretata come diretta a precludere la possibilità, prevista dai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di conferire incarichi dirigenziali a professionalità non appartenenti ai ruoli dell'amministrazione conferente ovvero alla pubblica amministrazione tout court.
  Più correttamente, detta indicazione deve essere intesa solo come una mera evidenziazione della necessità di valorizzare le professionalità interne alle pubbliche amministrazioni nelle procedure finalizzate al conferimento degli incarichi dirigenziali come del resto già previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
  A tale proposito, nel distinguere il conferimento dell'incarico dirigenziale – atto unilaterale dell'amministrazione, naturalmente sottratto alle prerogative contrattuali (e puntualmente regolato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001) – dalla fase di selezione della persona cui conferire l'incarico, l'atto di indirizzo non contrasta con le disposizioni di legge, limitandosi a dare mandato all'Aran di «favorire», nelle procedure di selezione, modalità che, senza travalicare i confini definiti dalle norme primarie, siano in grado di «far emergere» la valutazione di tipo comparativo posta in essere durante la selezione e di assicurare l'attuazione del principio di meritocrazia.
  In ogni caso, poiché il comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede la formulazione di osservazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Ministro per la pubblica amministrazione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sulle ipotesi di accordo trasmessa dall'Aran, è mia intenzione vigilare affinché non vengano introdotte, in sede di contrattazione collettiva, disposizioni in materie ad essa sottratte per espressa previsione di legge.
  Con riguardo alla circostanza che «alcuni dei soggetti al vertice dell'Aran, siano dirigenti pubblici, ossia destinatari diretti del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area dirigenziale delle funzioni centrali», ritengo necessario evidenziare che, attualmente, soltanto il presidente ed uno dei quattro componenti del collegio di indirizzo e controllo sono dirigenti pubblici.
  Aggiungo che,
de iure condito, non esiste alcuna disposizione di legge che vieti ai dipendenti pubblici (ivi compresi quelli di livello dirigenziale) di ricoprire l'incarico di presidente dell'Aran o di componente del collegio di indirizzo e controllo.
  Anzi, i commi 6 e 7 del citato articolo 46 contemplano, espressamente, l'ipotesi di conferimento dell'incarico di presidenza dell'Aran ad un dipendente pubblico (che viene collocato in aspettativa o in posizione di fuori ruolo secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza) ed individuano, come causa di inconferibilità, esclusivamente la titolarità di incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici, la titolarità, nei cinque anni anteriori alla nomina, di cariche in organizzazioni sindacali e l'esistenza di rapporti di carattere professionale o di consulenza con organizzazioni sindacali o politiche.
  Infine, con specifico riguardo alla circostanza che sono dirigenti pubblici anche «i responsabili tecnici che hanno redatto l'atto di indirizzo», rappresento che in base all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, il dipartimento della funzione pubblica è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento e alla verifica delle attività in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle innovazioni dei modelli organizzativi e procedurali finalizzate all'efficienza, efficacia ed economicità, nonché relativa al coordinamento in materia di lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
  In particolare e per quanto qui rileva, il dipartimento cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni con riguardo al personale contrattualizzato e le relazioni negoziali concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico.
  Pertanto, la circostanza che i responsabili tecnici, che hanno curato la fase istruttoria dell'atto di indirizzo richiamato, siano dirigenti pubblici è da ascrivere esclusivamente all'organizzazione del dipartimento della funzione pubblica ed alle attività ad esso istituzionalmente demandate.
  Aggiungo che, diversamente da quanto ritenuto dall'interrogante, al personale anche di livello dirigenziale del dipartimento della funzione pubblica non si applicano le previsioni della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni centrali, costituendo, come noto, la Presidenza del Consiglio dei ministri un comparto autonomo e distinto da quello delle funzioni centrali.

La Ministra per la pubblica amministrazione: Giulia Bongiorno.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

clausola contrattuale

contratto collettivo

contrattazione collettiva