ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00794

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 32 del 24/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 24/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 24/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00794
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Martedì 24 luglio 2018, seduta n. 32

   CIRIELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   presso la procura di Trieste, più di sei anni fa, è stato instaurato un procedimento, a carico di alcuni agenti e dirigenti della polizia, con l'accusa di sequestro di persona per aver, gli stessi, trattenuto dei migranti;

   l'inchiesta, che ha coinvolto ben sette poliziotti, è nata a seguito di un suicidio di una ragazza ucraina, avvenuto nel 2012, in una cella di sicurezza nella caserma di Villa Opicina;

   la procura, impiegando una grande quantità di tempo, ha impegnato, nel corso degli anni, ingenti risorse umane e logistiche e ha acquisito una grande mole di documenti cartacei ed informatici per sostenere l'accusa, tant'è che lo stesso giudice dell'udienza preliminare, nella sentenza poi emanata, parla di dimensioni incommensurabili;

   il pubblico ministero incaricato per le indagini, Massimo De Bortoli, aveva chiesto per gli imputati delle condanne per complessivi venti anni e nove mesi di reclusione;

   il giudice dell'udienza preliminare, Giorgio Nicoli, il 4 giugno 2018, ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti dei poliziotti e ha accusato il pubblico ministero di aver sostenuto una tesi «peregrina e velleitaria», «surreale», paragonabile a «chiacchiere da bar Sport»;

   il pubblico ministero aveva affermato – senza peraltro esplicitare su cosa fosse fondata la tesi – la «illiceità totale del trattenimento presso Uffici di Polizia di qualsiasi straniero da allontanare dal TN – in virtù di qualsiasi titolo amministrativo o giudiziario», dichiarazione che aveva portato gli agenti, in primis a Trieste, a non trattenere più gli stranieri da espellere, ma piuttosto come sostenuto dallo stesso giudice dell'udienza preliminare – ad invitarli con un bigliettino a sottoporsi in modo volontario alle procedure di espulsione;

   è noto che per procedere all'espulsione di un clandestino, allorquando v'è un atto amministrativo o giudiziario e secondo quanto disposto dalla legge n. 129 del 2011, è necessario il trattenimento del soggetto da parte delle forze dell'ordine, senza che da ciò possano ravvisarsi gli estremi del sequestro di persona: se così non fosse, nessun extracomunitario, che permane illegalmente all'interno dei confini italiani, potrebbe essere accompagnato per l'espulsione;

   la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 205 del 2001) ha evidenziato che «il trattenimento costituisce la modalità organizzativa prescelta dal legislatore per rendere possibile, nei casi tassativamente previsti che lo straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, sia accompagnato alla frontiera ed allontanato dal territorio nazionale»;

   a parere dell'interrogante, è inaccettabile che un pubblico ministero abbia indagato per ben 6 anni sette poliziotti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno rispettato la legge in maniera palese e incontrovertibile –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e, considerata la gravità degli stessi, quali iniziative urgenti intenda assumere al riguardo e, in particolare, se non ritenga di avviare iniziative ispettive presso la procura di Trieste.
(4-00794)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

espulsione

sequestro di persona

migrante