ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00772

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 32 del 24/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: MOLLICONE FEDERICO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 23/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA 23/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 23/07/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
TRENTA ELISABETTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00772
presentato da
MOLLICONE Federico
testo di
Martedì 24 luglio 2018, seduta n. 32

   MOLLICONE e RIZZETTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

  2 dicembre 2016 il maresciallo dei carabinieri Prisciano è stato congedato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri per procedimenti penali pendenti, procedimenti disciplinari di consegna di rigore e valutazione caratteristica degli ultimi 2 anni inferiore alla media;

  il Tar del Lazio 1a sezione-bis in data 1o marzo 2017 ha accolto la domanda di sospensiva cautelare del provvedimento di congedo del maresciallo Prisciano, obbligando l'Arma dei carabinieri a rivalutare, ex novo l'intera vicenda «senza tener conto della parte penale e tenendo conto della particolare situazione del Maresciallo»;

  la «particolare situazione» era relativa ad accuse infamanti di maltrattamenti sporte dalla ex moglie, per le quali il maresciallo è stato assolto dalla autorità giudiziaria con formula piena perché il fatto non sussiste;

  l'Amministrazione della difesa, a quanto consta agli interroganti, invece di far ripartire ex novo tutto l’iter, utile a soddisfare le richieste del Tar del Lazio e, quindi, reintegrare il maresciallo, non solo non impugna l'ordinanza facendola così passare in giudicato, ma emette un nuovo atto ove dichiara di aver tenuto conto delle indicazioni del Tar, e considerata la documentazione caratteristica e le gravissime sanzioni disciplinari, ridispone il congedo;

  anche tale atto è stato impugnato dal maresciallo dinanzi al Tar laziale che, con ordinanza del 3 maggio 2017, ha annullato anche questo nuovo documento, condannando il Ministero ad una sanzione pecuniaria. Dopo tale condanna, il Ministero ha impugnato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato che ha annullato la sanzione per elusione di giudicato all'Amministrazione della difesa e l'intera seconda ordinanza del Tar laziale, quella del 3 maggio 2017;

  il maresciallo Prisciano sarebbe stato congedato per refrattarietà alla disciplina militare e documentazione caratteristica inferiore alle media negli ultimi 2 anni;

  le gravissime sanzioni disciplinari che hanno portato alla dichiarazione di refrattarietà alla disciplina militare consistono in 3 consegne di rigore, per un totale di ben 23 giorni di consegna di rigore. Tutte e tre avrebbero in comune la sanzione di idee politiche; e già solo questo basterebbe per annullarle;

  dette sanzioni gli sarebbero state inflitte per condotte «commesse» libero dal servizio; successivamente viene trasferito a 800 chilometri dalla propria figlia, che non riesce a vedere per quasi 2 anni a causa dell'ex moglie;

  secondo quanto riferito agli interroganti dopo oltre 5 mesi di attesa per il trasferimento temporaneo urgente per stare accanto alla figlia che non vede da quasi due anni a causa dell'ex moglie, compila una lettera per sapere a che punto fosse la pratica per il suo trasferimento e, contestualmente, chiede l'annullamento in autotutela dei summenzionati procedimenti disciplinari. Per questo viene denunciato e viene a conoscenza di ciò quando il Comando generale avvia un nuovo procedimento disciplinare, cui seguono altri 8 giorni di consegna di rigore;

  il Tar del Lazio aveva ordinato di rimuovere gli aspetti penali; si rileva come l'ultima sanzione che fa riferimento ad un procedimento penale — tra l'altro, archiviato — invece sia rimasta «conteggiata» dall'Amministrazione della difesa, eludendo così le disposizioni del Tar;

  le sanzioni cui è stato sottoposto il maresciallo fanno riferimento a provvedimenti, disciplinari che appaiono di carattere politico; la stessa Arma dei carabinieri non comprenderebbe il perché delle punizioni: il maresciallo in Toscana ed in Sardegna viene sanzionato duramente per le idee contenute nel suo libro e nei suoi articoli, mentre il comando provinciale di Udine decide di non avviare nemmeno il procedimento disciplinare in quanto condotte democratiche fatte libere dal servizio («non indicato status militare» e «grado Arma») –:

  quali siano le ragioni che hanno portato al congedo del maresciallo Prisciano, quali siano i motivi per cui l'Amministrazione della difesa non abbia ottemperato a quanto disposto dal Tar di Roma e se non si ritenga opportuno reintegrare in servizio il maresciallo.
(4-00772)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00772
presentata da
MOLLICONE Federico

  Risposta. — Il Sottufficiale richiamato nell'atto, a decorrere dal 24 settembre 2016 è stato collocato in congedo, ai sensi dell'articolo 949, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in quanto ritenuto non «meritevole di essere ammesso in servizio permanente».
  L'interessato avverso il provvedimento ha proposto ricorso cautelare al Tar Lazio – Roma che, con ordinanza n. 1070 del 2017, ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare, «ai fini del riesame».
  Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in esecuzione di tale ordinanza ha proceduto a un ulteriore esame della posizione del ricorrente, a conclusione del quale, ha ribadito la propria originaria decisione attraverso una nuova motivazione, determinando, pertanto, con provvedimento in data 27 marzo 2017, il collocamento in congedo del militare ancora una volta per «non ammissione in servizio permanente».
  Anche questo secondo provvedimento è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti al Tar Lazio che, con ordinanza n. 2192 del 2017, ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, sospendendo il provvedimento.
  Il 15 maggio 2017, l'amministrazione avverso quest'ultima ordinanza ha proposto appello al Consiglio di Stato che, in accoglimento delle motivazioni addotte dall'appellante, con provvedimento del 27 luglio 2017, ha rigettato l'istanza cautelare, rilevando come l'amministrazione della difesa abbia fatto «buon governo della norma sancita dall'articolo 949 cod. ord. mil.».
  Per quanto riguarda, invece, il merito della questione oggetto della controversia giudiziaria, il Tar Lazio ha fissato, per il prossimo 3 dicembre 2018, l'udienza pubblica per la relativa discussione.
  In conclusione, considerato quanto finora rappresentato, si evidenzia come la vicenda sia tuttora
sub iudice, in attesa di un provvedimento giurisdizionale definitivo.
La Ministra della difesa: Elisabetta Trenta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procedura disciplinare

azione dinanzi a giurisdizione penale

disciplina militare