ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00760

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 31 del 20/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: MICELI CARMELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/07/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00760
presentato da
MICELI Carmelo
testo di
Venerdì 20 luglio 2018, seduta n. 31

   MICELI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il sistema di accesso alla professione di avvocato, disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede una nuova modalità di svolgimento dell'esame di avvocato, con temi da redigere senza l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza e con un numero maggiore di materie da discutere per l'esame orale;

   l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata più volte prorogata;

   ad oggi, i candidati che si apprestano a partecipare agli esami di abilitazione previsti per il prossimo dicembre 2018 dovranno dunque affrontare l'esame secondo le nuove modalità, ciò comportando innumerevoli difficoltà interpretative e oggettive incertezze in ordine alle modalità di svolgimento dell'esame stante le annuali proroghe dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nonché serie disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno partecipato agli esami negli anni precedenti;

   si ritiene necessario un ripensamento dell'intero sistema di accesso alla professione forense;

   le associazioni forensi che si occupano della tutela dei praticanti avvocati hanno unanimemente segnalato le difficoltà applicative del nuovo sistema, auspicando, fino a quando non sarà fatta chiarezza, che l'esame si tenga con le modalità ante riforma;

   il Ministro interrogato, rispondendo in Commissione giustizia alla interrogazione n. 5-00169, ha tenuto a fornire rassicurazioni in merito sottolineando l'intenzione del suo dicastero «di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso l'impianto normativo in esame nonché valutare favorevolmente una proroga della sua entrata in vigore che non sia limitata ad un mero spostamento temporale fine a se stesso ma che sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in oggetto» –:

   quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, intenda adottare al fine di dare seguito agli intendimenti sopra esposti, possibilmente a partire dal prossimo provvedimento utile.
(4-00760)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00760
presentata da
MICELI Carmelo

  Risposta. — Con l'interrogazione parlamentare in esame, premesso che il sistema di accesso alla professione di avvocato, disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, prevede una nuova modalità di svolgimento del relativo esame, con temi da redigere senza l'ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza e con un numero maggiore di materie da discutere per la prova orale, si chiede se i candidati che si apprestano a partecipare all'esame di abilitazione previsto per il prossimo dicembre 2018 dovranno affrontarlo secondo le nuove modalità, pur potendosi paventare serie disparità di trattamento rispetto ai candidati che hanno partecipato agli esami negli anni precedenti.
  La materia è disciplinata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 – recante la «Nuova disciplina della professione forense» – che ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, prevedendo, tra l'altro, che la prova scritta debba svolgersi senza possibilità di avvalersi di codici annotati.
  L'articolo 49, dettando la disciplina transitoria, ha, peraltro, sancito che «per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti».
  L'articolo 46, comma 6, della medesima legge ha, poi, affidato ad un regolamento del Ministro della giustizia il compito di disciplinare le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali sulla base di specifici criteri previsti dalla citata disposizione primaria.
  Le nuove modalità di svolgimento dell'esame, infine, sono state introdotte dal decreto ministeriale n. 48 del 2016, nel dichiarato intento di assicurare al massimo grado la regolarità delle prove, e, di conseguenza, la serietà delle selezione dei candidati unicamente in base al merito, così mantenendo ed incrementando gli
standard qualitativi dell'avvocatura italiana e così da assicurare agli utenti la massima professionalità di coloro che sono chiamati a svolgere l'attività difensiva.
  Il raggiungimento dei predetti obiettivi è affidato, tra l'altro, alle seguenti previsioni innovative: obbligo di schermatura dei locali in cui si svolgono le prove scritte, a cura della competente direzione del Ministero dello sviluppo economico; controllo dei candidati all'ingresso nei locali degli esami, da svolgersi sia con criteri casuali, sia quando si ha fondato motivo di ritenere che il candidato rechi con sé degli oggetti che non possono essere introdotti (tra cui, in particolare, strumenti informatici idonei a memorizzare informazioni, anche in assenza di connessione internet); costituzione di un
database, a cura della direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, coadiuvata da una commissione permanente presieduta dal direttore del centro elaborazione dati della Corte di cassazione, destinato a contenere le domande che possono essere rivolte ai candidati nel corso delle prove orali.
  In questo quadro, si deve evidenziare che il decreto-legge n. 91 del 25 luglio 2018, recante, proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è stato convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 21 settembre 2018, che ha differito di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di abilitazione
.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

accesso alla professione

avvocato