ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00750

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 30 del 19/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 19/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 19/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00750
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Giovedì 19 luglio 2018, seduta n. 30

   MAGI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante è venuto a conoscenza della circostanza che ad alcuni richiedenti asilo nel territorio di Chieti sarebbe stato chiesto dall'ente gestore di abbandonare le strutture che li ospitavano all'esito del processo d'appello in merito al ricorso contro l'esito negativo alla richiesta di protezione internazionale da parte della commissione territoriale competente;

   a quanto si è appreso da segnalazioni giunte da parte di associazioni di tutela, fin dai primi casi segnalati, risalenti a marzo 2017, i richiedenti asilo ospitati dal Consorzio Matrix (Consorzio di cooperative che gestisce i centri C.a.s. e S.p.r.a.r. nel vastese e in altri territori) avrebbero subito pressioni e sarebbe stato loro prospettato, se non fossero andati via «spontaneamente», l'intervento delle forze dell'ordine;

   alla base del comportamento del personale del Consorzio Matrix ci sarebbe, a quanto consta all'interrogante, una circolare del prefetto di Chieti ove si dice genericamente che il programma di accoglienza cesserebbe automaticamente ex legem non appena sia depositata la sentenza d'appello;

   è sempre necessario un provvedimento ad personam di revoca da parte della prefettura competente che disponga la cessazione del programma di accoglienza in modo specifico per ogni singolo richiedente, disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

   l'accoglienza è un diritto soggettivo perfetto del richiedente asilo e, in quanto tale, ogni sua compressione o limitazione deve essere tassativamente prevista dalla legge. Un eventuale provvedimento di revoca, dunque, sarebbe viziato da eccesso di potere e violazione di legge;

   ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il richiedente asilo che si sia visto respinto il ricorso di primo grado e intenda permanere sul territorio nazionale in attesa del ricorso per Cassazione, può proporre un'istanza di sospensione ad hoc al tribunale entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento; in tal caso le misure di protezione durano sino al permanere dell'effetto sospensivo del ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto della protezione internazionale, e quindi fino alla sua definizione con sentenza passata in giudicato;

   è utile a tal fine richiamare l'ordinanza di accoglimento del tribunale di Venezia del 20 aprile 2018 su un caso simile la quale evidenzia che la ratio delle misure di accoglienza non è quella di prevenire il rimpatrio ma di assicurare al richiedente asilo una idonea sistemazione sul territorio nazionale per tutto il tempo in cui è in attesa della decisione sulla sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale –:

   se corrisponda al vero che siano state disposte tali revoche e in che numero – nel 2017 e fino al mese di luglio 2018 – e sulla base di quali norme abbia eventualmente agito la prefettura di Chieti;

   quali altre prefetture in Italia abbiano eventualmente emanato circolari simili, quanti siano stati i provvedimenti di revoca su tutto il territorio nazionale nel 2017 e fino al mese di luglio 2018 e per quali motivi siano stati disposti.
(4-00750)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico