ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00727

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 28 del 17/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: COLLETTI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00727
presentato da
COLLETTI Andrea
testo di
Martedì 17 luglio 2018, seduta n. 28

   COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con la sentenza della Corte di cassazione civile sezioni unite, n. 2277 del 31 gennaio 2008, veniva enunciato un principio di diritto circa l'applicazione dell'articolo 78, comma 6, della legge n. 388 del 2000: «In tema di lavori socialmente utili la P.A., mentre agisce nell'esercizio della propria discrezionalità e con poteri autorizzativi in ordine alla scelta del progetto ed all'individuazione delle professionalità occorrenti, è viceversa vincolata ai criteri predeterminati dalla legge nella scelta dei singoli lavoratori, anche quando deve eccezionalmente procedere alla assunzione (ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge n. 88 del 2000) o alla stabilizzazione degli stessi, dovendo applicare le graduatorie delle liste di collocamento»;

   le sentenze della Corte di cassazione sezione lavoro, n. 17115 del 22 luglio 2009, di cui al ricorrente signor Trivigno D. ed altre due in pari data riferite ai signori F.C. e A.G. vengono emesse in contrasto con quanto stabilito dalla Corte a sezioni unite e a giudizio dell'interrogante in violazione della procedura prevista dell'articolo 374, comma 3, del codice di procedura civile e all'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario: «Tale legge trova la sua ratio nel legittimare le singole regioni – nell'ottica di assicurare il buon andamento e nello stesso tempo l'imparzialità della pubblica amministrazione ex articolo 97 Cost. – ad assumere, in presenza di vuoti d'organico e senza la rigidità delle regole generali sul collocamento, i lavoratori socialmente utili, impiegati in progetti, che oltre a ricadere nel territorio regionale fossero per la loro realizzazione reputati dall'ente territoriale di maggior rilievo ed utilità»;

   nel massimario invece viene indicato «impiegarli in progetti»;

   successivamente ancora, con la sentenza della Corte di cassazione civile sezioni unite n. 23202 del 3 novembre 2009 viene rimarcato il principio di diritto enunciato dalla precedente delle sezioni unite;

   solamente quattro mesi dopo, viene emessa dagli stessi giudici che in precedenza hanno enunciato il principio di diritto una nuova sentenza dalla Corte di cassazione sezione lavoro n. 7034 del 24 marzo 2010, riferita al signor E.P. (ultimo dei quattro ricorrenti), con la quale inspiegabilmente si dispone nuovamente il contrario di quanto sancito con le sezioni unite ma anche dal precedente della sezione lavoro, disponendo questa volta di impiegarli in progetti pur se il ricorso riguardava una stabilizzazione lavorativa: «al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della P.A., consente, in presenza di vuoti in organico e senza le rigidità generali del collocamento, di procedere all'assunzione di tali lavoratori e di impiegarli in progetti che, oltre a ricadere nel territorio regionale, siano reputati, per la loro realizzazione, di maggiore rilievo ed utilità»;

   le sentenze delle sezioni unite sono la massima espressione della giurisprudenza italiana e danno un orientamento definitivo per cui le singole sezioni non possono esprimere un avviso diverso senza il parere delle sezioni unite con obbligo della sezione semplice di rimettere la decisione alle sezioni unite qualora non condivida il principio di diritto (Corte cost. n. 30 del 2011);

   le violazioni riscontrate nelle sentenze sopracitate sono state portate a conoscenza del Ministro della giustizia con esposto del signor Trivigno D., con richiesta di accertare quali siano le ragioni che hanno indotto i giudici di Cassazione e gli uffici del massimario: a non verificare l'esistenza di propri precedenti; non filtrare e quindi non salvaguardare un principio di diritto; a modificare il contenuto della massima riportando «... impiegarli in progetti...» che non corrisponde con quanto enunciato nel testo della sentenza – sezione lavoro n. 17115 del 22 luglio 2009 «impiegati in progetti»; a violare la procedura prevista dell'articolo 374, comma 3, del codice di procedura civile; a violare l'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario; a non dare applicazione alla legge regionale Basilicata n. 60 del 2000, pur in assenza di un'abrogazione legislativa o di decisioni della Consulta;

   la Presidenza della Repubblica, preso atto dei fatti, ha ritenuto di rimettere la questione al Consiglio superiore della magistratura per le valutazioni di competenza come comunicato al signor Trivigno D. con nota SGPR 16 maggio 2014 00512911 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se risulti quali siano le motivazioni che hanno indotto a condividere il contenuto dell'archiviazione disposta dal procuratore generale presso la Corte di cassazione comunicato al signor Trivigno D. con nota prot. n. 201/11564 del 29 aprile 2014.
(4-00727)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pubblica amministrazione

assunzione

procedura civile