ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00712

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 27 del 16/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: DEIDDA SALVATORE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 16/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 16/07/2018
Stato iter:
29/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 29/12/2018
TRENTA ELISABETTA MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 29/12/2018

CONCLUSO IL 29/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00712
presentato da
DEIDDA Salvatore
testo di
Lunedì 16 luglio 2018, seduta n. 27

   DEIDDA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 54 del Testo unico n. 1092 del 1973 rubricato «Misura del trattamento normale», al comma 1, prevede quanto segue: «La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 percento della base pensionabile»;

   la legge n. 335 del 1995 cosiddetta «riforma Dini» ha introdotto per il calcolo dell'assegno pensionistico il sistema contributivo per i militari che alla data del 31 dicembre 1985 avessero maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni;

   l'Inps emette il decreto di pensione sulla base del modello PA04 redatto dalle relative amministrazioni militari, modello nel quale sono riportate tutte le spettanze del dipendente;

   l'articolo 54 del Testo unico n. 1092 del 1973 è entrato in vigore prima della legge n. 335 del 1995 (cosiddetta riforma Dini), in vigenza di calcolo pensionistico con sistema retributivo, senza che né il predetto intervento normativo, né le successive, modifiche ed integrazioni abbiano mai inciso sul contenuto del citato articolo 54 del Testo unico n. 1092 del 1973 che, quindi, risulta tuttora in vigore;

   allo stato, ai militari vengono attribuite le aliquote pensionabili previste dall'articolo 44 del Testo unico n. 1092 del 1973 per il personale civile, anziché quelle di cui all'articolo 54, comma 1, del Testo unico n. 1092 del 1973, previste per il personale militare;

   la scelta suindicata ha visto la proposizione di numerosi ricorsi dinanzi ai competenti organi giurisdizionali (Corte dei conti e Tar) i quali si sono pronunziati a favore dei militari ricorrenti, con l'ulteriore condanna alle spese di lite delle Amministrazioni soccombenti –:

   se il Ministro interrogato sia conoscenza della questione e quali iniziative intenda adottare nei confronti delle Amministrazioni militari affinché le stesse, nella redazione del modello PA04, si attengano ai dettami dell'articolo 54 del Testo unico n. 1092 del 1973, attribuendo ai militari aventi diritto la percentuale del 44 per cento per gli anni di servizio da contabilizzarsi fino al 31 dicembre 1995.
(4-00712)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Sabato 29 dicembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 105
4-00712
presentata da
DEIDDA Salvatore

  Risposta. — Nell'atto in esame viene affrontata la questione relativa al calcolo della pensione spettante al personale militare destinatario del sistema misto (retributivo-contributivo) – cioè che al 31 dicembre 1995 abbia maturato almeno 15 anni di servizio ma non più di 20 anni – evidenziando come nei confronti di detto personale non venga applicata l'aliquota di rendimento del 44 per cento prevista dall'articolo 54, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73, recante il «Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato».
  Nei confronti del personale militare l'istituto nazionale di previdenza sociale (Inps) ritiene applicabile la meno favorevole disposizione di cui all'articolo 44 del medesimo decreto presidenziale per il quale «la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento», basando tale interpretazione sul presupposto che l'articolo 54 sarebbe riferibile alla sola fattispecie di cessazione dal servizio con anzianità ricompresa tra i 15 anni e i 20 anni, non anche nell'ipotesi di prosecuzione del servizio.
  Proprio con riferimento a tale interpretazione restrittiva del citato articolo 54 operata dall'Inps giova evidenziare come in alcune pronunce di organi giurisdizionali amministrativi viene sottolineato che «l'applicazione della norma è maggiormente aderente al dato letterale, limitando il coefficiente di rendimento ivi previsto (44 per cento) ai militari che abbiano maturato, nel contempo, almeno quindici ma non più di venti anni di servizio, dal momento che la disposizione trova la sua
ratio in quelle situazioni in cui il militare, per motivi indipendenti dalla sua volontà (limiti di età, inabilità, ecc.), non abbia potuto maturare un'anzianità superiore.
  Inoltre, va considerato che la norma di cui trattasi è stata introdotta allorché vigeva il sistema retributivo puro, con funzione perequativa per quei militari che, per motivi indipendenti dalla propria volontà, fossero costretti ad abbandonare il servizio non avendo raggiunto i vent'anni di servizio.
  Infine, se si aderisse alla diversa interpretazione, si porrebbe il problema del riparto della aliquota di rendimento tra i periodi maturati al 31 dicembre 1992 (per i quali si applica alla base pensionabile pari all'ultima retribuzione), e quelli maturati successivamente e fino al 31 dicembre 1995 (per i quali si applica alla base pensionabile pari alla media degli ultimi dieci anni)...».
  In altri termini, una diversa interpretazione della norma comporterebbe una «somma figurativa», ai fini della maggiorazione dell'aliquota di rendimento del 44 per cento, di cui all'articolo 54, secondo la regola speciale del 15 vale 20 prevista per il personale militare destinatario del sistema retributivo e non misto, degli anni di servizio non maturati prima del 31 dicembre 1995 ma successivamente a tale data e già valorizzati, secondo il regime contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995, contravvenendo al divieto del «
ne bis in idem», di cui all'articolo 6 del più volte citato decreto presidenziale n. 1092/73.
  Con riferimento, infine, alle sentenze della Corte dei conti richiamate nell'atto parlamentare, si evidenzia che i giudizi sono ancora pendenti e, pertanto, il Governo, nel rispetto dei tempi della magistratura contabile, valuterà eventuali azioni da intraprendere all'esito della definizione delle cause.

La Ministra della difesa: Elisabetta Trenta.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

personale militare

spese processuali

pensionato