ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00699

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 26 del 13/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 13/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 13/07/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
SIBILIA CARLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00699
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Venerdì 13 luglio 2018, seduta n. 26

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 1° marzo 2016 il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 151 del T.u.e.l., provvedeva a differire ulteriormente il termine utile per l'approvazione dei bilanci comunali di previsione dell'anno 2016 dal 31 marzo al 30 aprile 2016;

   il comune di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, nonostante il differimento dei termini citati, a metà maggio non aveva ancora approvato il bilancio: in data 14 maggio 2016, i consiglieri di minoranza provvedevano ad informare il prefetto di Reggio Emilia;

   il prefetto di Reggio Emilia, con nota prot. N. 1957/Area II del 20 maggio 2016 diffidava l'amministrazione comunale di Fabbrico ad approvare il bilancio entro e non oltre il 9 giugno 2016 preannunciando che, in caso di mancata approvazione del relativo bilancio, avrebbe nominato un commissario e provveduto all'immediato avvio della procedura di scioglimento del consiglio comunale;

   l'amministrazione comunale di Fabbrico solamente in data 19 maggio 2016 provvedeva ad approvare lo schema di bilancio ed il relativo D.U.P trasmesso, successivamente, al consiglio comunale per l'approvazione;

   in data 25 maggio 2016 un consigliere di minoranza, partecipando alla conferenza dei capigruppo, vista la mancata trasmissione dello schema di bilancio e dei relativi allegati ai consiglieri di minoranza, manifestava al sindaco la necessità di convocare il Consiglio comunale in una data tale da garantire ai consiglieri l'acquisizione di copia della documentazione relativa al bilancio;

   nonostante la mancata trasmissione della documentazione il sindaco decideva comunque di convocare il consiglio comunale per il 31 maggio 2016 e in pari data il consiglio provvedeva all'approvazione del bilancio previsionale;

   nel luglio 2016 il capogruppo e un consigliere di minoranza presentavano ricorso volto ad impugnare la serie di delibere oggetto di contestazione;

   con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per difetto di legittimazione attiva atteso che «nel caso di specie la violazione dello “jus ad officium” non dipende dal contenuto dispositivo dei provvedimenti impugnati, ma dalle particolari e concrete modalità con cui si è svolto il procedimento che ha condotto alla loro adozione, ovvero dall'asserito ritardo con il quale sarebbero stati predisposti i documenti da prendere in visione per potere partecipare consapevolmente alla deliberazione»;

   sulla questione tuttavia sembrano esistere interpretazioni diverse:

    1. il Tar di Reggio Calabria, sez. I, 21 agosto 2012, sentenza n. 542, aveva già posto in evidenza che «lo ius ad officium dei consiglieri comunali si estende sino a comprendere la pretesa ad un effettivo e sostanziale accertamento (...) perché nel caso in cui tale condizione dovesse non sussistere, ne deriverebbero importanti conseguenze sull'assetto dell'amministrazione (...) cui la legge riconnette una delle ipotesi di scioglimento del consiglio comunale»;

    2. indicativa in merito è anche la sentenza del Tar Sardegna: «i termini in questione sono funzionali all'esercizio incomprimibile delle prerogative dei consiglieri comunali le quali, peraltro, debbono esplicarsi in un arco di tempo limitato, ma ragionevole, in quanto strettamente connesso ad un termine finale e ineludibile di approvazione» (Tar Sardegna, Cagliari, Sez. II, 2 maggio 2016, n. 387);

    3. inoltre, il Tar Marche, Ancona, sez. I, sent. N. 400 del 20 aprile 2014 ha indicato espressamente: «secondo i principi generali, l'avvenuta violazione delle procedure e delle garanzie previste dal regolamento del consiglio comunale costituisce violazione del munus pubblico dei singoli consiglieri. Le conseguenze di tale lesione non si limitano al piano politico ma, incidendo sull'investitura dell'organo collegiale riunito per deliberare, hanno riflessi anche sui provvedimenti amministrativi» –:

   se sia a conoscenza della situazione;

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano assumere per garantire appieno e senza criticità di carattere interpretativo lo ius ad officium dei consiglieri comunali.
(4-00699)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00699
presentata da
BIGNAMI Galeazzo

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede chiarimenti in merito all’iter seguito dall'amministrazione comunale di Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia, per l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2016, chiede inoltre, di conoscere quali iniziative, anche di carattere normativo, si intenda assumere per garantire lo ius ad officium dei consiglieri comunali.
  Come ricordato nell'interrogazione, il Ministero dell'interno (in data 1° marzo 2016) ha provveduto in favore degli enti locali a differire ulteriormente il termine utile per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, dal 31 marzo al 30 aprile del medesimo anno.
  Il 14 maggio 2016 i consiglieri comunali di minoranza di Fabbrico informavano il prefetto di Reggio Emilia della persistenza del ritardo del comune nell'approvazione della delibera di bilancio.
  Successivamente, il 20 maggio 2016, il prefetto ha diffidato l'ente locale ad approvare il relativo bilancio entro e non oltre venti giorni dalla notifica, ossia entro il 9 giugno 2016.
  L'amministrazione comunale di Fabbrico, il 19 maggio 2016, con due delibere di Giunta, ha approvato lo schema di bilancio ed il relativo documento unico di programmazione trasmesso, successivamente, al consiglio comunale per l'approvazione.
  Il successivo 31 maggio, il consiglio-comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016-2018, dandone immediata comunicazione al prefetto.
  Il capogruppo e un consigliere di minoranza del citato comune hanno presentato ricorso al Tar Emilia-Romagna, sezione di Parma, depositato il 2 agosto 2016, per l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio.
  Il comune di Fabbrico e la prefettura di Reggio Emilia, tramite la competente avvocatura distrettuale dello Stato, si sono costituiti in giudizio.
  Con sentenza del 25 ottobre 2017 il Tar Emilia Romagna, sezione di Parma, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dei consiglieri ricorrenti alla impugnativa del bilancio di previsione.
  Il giudice amministrativo, nella citata pronuncia, afferma che: «la legittimazione ad agire dei consiglieri non risiede nella deviazione dell'atto impugnato rispetto allo schema normativamente previsto, quando da essa non derivi la compressione di una prerogativa del loro ufficio protetta dall'ordinamento generale, occorrendo in ogni caso avere riguardo, a questo fine, alla natura ed al contenuto della delibera impugnata e non già delle norme interne relative al funzionamento dell'organo.
  Ne consegue che la contestazione dei consiglieri dissenzienti non può limitarsi a censurare l'oggetto o le modalità di formazione della deliberazione senza dedurre che da esse ne sia derivata una lesione delle loro prerogative, giacché questa non discende automaticamente da violazione di forma o di sostanza nell'adozione di un atto deliberativo.
  Pertanto, l'omissione o il ritardo nel fornire ai consiglieri dell'ente locale gli atti presupposti ad una proposta di delibera non costituisce lesione delle prerogative inerenti l'ufficio di consigliere comunale, rimanendo la suddetta tutela circoscritta in un ambito esclusivamente politico, all'interno dell'organo di cui fanno parte, affidata all'espressione a verbale del proprio dissenso in quanto corollario del più generale principio sopra affermato.
  Atteso che nel caso di specie la violazione dello
jus ad officium non dipende dal contenuto dispositivo dei provvedimenti impugnati, ma dalle particolari e concrete modalità con cui si è svolto il procedimento che ha condotto alla loro adozione, ovvero dall'asserito ritardo con il quale sarebbero stati predisposti i documenti da prendere in visione per potere partecipare consapevolmente alla deliberazione, deve escludersi la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare le deliberazioni consiliari da cui al ricorso».
  I due consiglieri comunali in questione hanno proposto ricorso al consiglio di Stato avverso la predetta decisione del Tar; il giudizio risulta tutt'ora pendente.
  Per quanto attiene a possibili iniziative di carattere normativo inerenti l'esercizio dello
ius ad officium, si rappresenta che eventuali proposte potranno essere valutate nell'ambito di un'opera di revisione sistematica del testo unico sull'ordinamento degli enti locali che, a venti anni dalla sua approvazione, potrebbe consentire di ridefinire il complessivo assetto della materia, armonizzando le disposizioni originarie sia con la riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001) sia con i numerosi interventi di settore succedutisi negli anni.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione locale

bilancio

comune