ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00628

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 22 del 09/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLACCI UGO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 05/07/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PITTALIS PIETRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 05/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 05/07/2018
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 28/11/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
TONINELLI DANILO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 28/11/2018

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00628
presentato da
CAPPELLACCI Ugo
testo di
Lunedì 9 luglio 2018, seduta n. 22

   CAPPELLACCI e PITTALIS. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la continuità territoriale tra Sardegna e penisola è regolata dal regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, di cui al decreto ministeriale n. 61 del 2013;

   il decreto, adottato nel rispetto degli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008, permetteva il varo nel 2013 di un nuovo modello di continuità territoriale aerea sulle rotte Cagliari-Roma, Cagliari-Linate, Alghero-Roma, Alghero-Linate, Olbia-Roma, Olbia-Linate, e viceversa, prevedendo nove mesi di tariffa unica e tre di tariffe agevolate per i soli residenti;

   l'articolo 16, paragrafo 2, prevede: «Qualora altre modalità di trasporto non possano garantire servizi ininterrotti con almeno due frequenze giornaliere, gli Stati membri interessati hanno la facoltà di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei comunitari che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico»;

   tra gli elementi da valutare, il paragrafo 3, lettera b), indica: «la possibilità di ricorrere ad altre modalità di trasporto e dell'idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto, in particolare nel caso in cui i servizi ferroviari esistenti servano la rotta prevista con un tempo di percorrenza inferiore a tre ore e con frequenze sufficienti, coincidenze e orari adeguati»;

   la Sardegna è un'isola, l'assenza assoluta della possibilità di raggiungere le destinazioni in tre ore con altri mezzi di trasporto è un dato oggettivo e incontrovertibile;

   l'articolo 1, commi 837 e 840, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) prevedeva il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla regione autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima regione;

   attualmente, le interlocuzioni tra la regione Sardegna e l'Unione europea sono in fase di stallo, rilevandosi divergenze sull'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 secondo il quale: «Tale onere è imposto esclusivamente nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale»;

   l'Unione europea interpreterebbe «servizi minimi» restrittivamente e in contrasto con l'orientamento della stessa Commissione rischiando di neutralizzare la «ratio» regolamentare, considerando che un regime di oneri di servizio «minimo» dovrebbe garantire il diritto alla mobilità dei cittadini residenti in Sardegna e essere orientato allo sviluppo economico-sociale della regione. L'articolo 16, paragrafo 1, recita: «Uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico e sociale della regione servita dall'aeroporto stesso»;

   la continuità tra territori del Paese è di rilievo nazionale e l'articolo 36 della legge n. 144 del 1999, assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la competenza a imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali;

   occorre un'azione forte da parte di tutti i livelli statali presso le istituzioni europee a tutela del diritto alla mobilità dei sardi e alla necessità di superare la condizione di insularità;

   tale intervento deve avvenire con la massima urgenza, considerando che l'attuale regime di imposizione degli oneri di servizio è già scaduto, e prorogato ai sensi del decreto ministeriale del 25 ottobre 2017 «fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione» –:

   se il Governo intenda intervenire presso la Commissione europea al fine di sostenere la rivendicazione della Sardegna a un'interpretazione del richiamato regolamento coerente con la tutela del diritto alla mobilità e della continuità territoriale per i territori insulari.
(4-00628)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00628
presentata da
CAPPELLACCI Ugo

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Sulla base dei lavori della conferenza dei servizi, conclusi il 12 luglio 2018, per definire i nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la regione Sardegna, in conformità al regolamento (CE) n. 10008/2008, questo Ministero in data 8 agosto 2018 ha emanato il decreto n. 367 la cui nota informativa è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C314 il 6 settembre 2018.
  Con tale provvedimento, pubblicato integralmente nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 il 24 settembre 2018 e consultabile sul sito di questo Ministero, sono stati imposti oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei tra gli scali sardi di Alghero. Cagliari e Olbia e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate.
  Questa amministrazione, dopo aver ricevuto dalla regione Sardegna, che ha competenza in materia di continuità territoriale sarda, i bandi di gara per ciascuna delle rotte onerate e la relativa documentazione tecnica, ne ha verificato congiuntamente all'Enac, contenuto e quindi gli stessi ha curato le connesse note informative di gara (articolo 17, paragrafo 5, regolamento (CE) n. 1008/2008).
  Tutta la documentazione relativa ai sei bandi per le gare da esperire qualora nessun vettore aereo accettasse l'imposizione degli oneri senza compensazione finanziaria è stata trasmessa il 20 settembre 2018 alla Rappresentanza permanente d'Italia per l'inoltro alla Commissione europea e la successiva pubblicazione.
  Detti bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C362 dell'8 ottobre 2018, da tale data decorrono i due mesi entro i quali le compagnie aeree interessate potranno presentare le offerte (articolo 17, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 1008/2008).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interpretazione del diritto

sviluppo regionale

trasporto aereo