ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00607

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 21 del 04/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 03/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 03/07/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00607
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21

   MAGI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   nella sentenza (C565/10) del 19 luglio 2012, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che la Repubblica italiana, avendo omesso di adottare le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni dell'articolo 3, dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, nonché dell'articolo 10 della direttiva 91/271, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali disposizioni;

   ritenendo che la Repubblica italiana non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 19 luglio 2012, la Commissione europea ha inviato, l'11 dicembre 2015, una lettera di diffida al suddetto Stato membro, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine di due mesi a partire dal ricevimento di tale lettera. In quest'ultima, la Commissione europea precisava che i sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane di 81 agglomerati costituenti l'oggetto della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione europea/Italia (C565/10), continuavano ad essere non conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271;

   con lettera dell'11 febbraio 2016, la Repubblica italiana ha risposto alla suddetta lettera di diffida. In seguito, ha altresì fatto pervenire alla Commissione varie comunicazioni contenenti un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione europea/Italia (C565/10);

   ritenendo che le misure per garantire la conformità alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia, fossero ancora insussistenti per 80 agglomerati, la Commissione europea ha presentato ricorso per la seconda volta alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

   la Corte di giustizia dell'Unione europea, in data 31 maggio 2018, dichiara e statuisce: 1) la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10), è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 260, paragrafo 1, TFUE; 2) nel caso in cui l'inadempimento constatato al punto 1 persista al giorno della pronuncia della sentenza, la Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea una penalità di 30.112.500 euro per ciascun semestre di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per ottemperare alla sentenza del 19 luglio 2012, Commissione/Italia (C565/10), a partire dalla data della pronuncia della sentenza e fino all'esecuzione integrale della medesima sentenza, penalità il cui importo effettivo deve essere calcolato alla fine di ciascun periodo di sei mesi riducendo l'importo complessivo relativo a ciascuno di questi periodi di una quota percentuale corrispondente alla percentuale che rappresenta il numero di abitanti equivalenti degli agglomerati i cui sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane sono stati resi conformi con quanto statuito dalla citata sentenza del 19 luglio 2012, alla fine del periodo considerato, in rapporto al numero di abitanti equivalenti degli agglomerati che non dispongono di tali sistemi al giorno della pronuncia della stessa sentenza; 3) la Repubblica italiana, inoltre, è condannata a pagare alla Commissione europea una somma forfettaria di 25 milioni di euro –:

   quali iniziative intenda intraprendere affinché si ottemperi a quanto stabilito dalla sentenza (causa C251/17) della Corte di giustizia dell'Unione europea del 31 maggio 2018 al fine di evitare il pagamento delle successive multe semestrali.
(4-00607)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

zona urbana

esecuzione della sentenza

trattamento dell'acqua