ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00599

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 21 del 04/07/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 02/07/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/07/2018
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 02/11/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00599
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Mercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21

   BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   con nota protocollo n. 280066 dell'11 aprile 2017, avente ad oggetto «aggiornamento linee guida per l'applicazione da parte delle Aziende ed Enti del SSR degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016», la direzione generale della regione Emilia-Romagna «Cura della persona, salute e welfare» confermava le indicazioni regionali in merito all'obbligo di deposito, per mezzo del portale informatico regionale denominato «Gru», da parte del personale titolare di incarico dirigenziale, delle informazioni relative alla propria situazione matrimoniale e delle dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'Irpef previste dalla legge;

   tali indicazioni all'interrogante parrebbero contrastare con le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), con particolare riferimento ai criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di pubblicazione;

   nella delibera n. 241 del 2017 dell'Anac al punto 2.3 «Titolari di incarichi dirigenziali » si legge che «per gli obblighi di pubblicazione da applicarsi ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, occorre avere riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 41 del d.lgs 33/2013, (“Trasparenza del Servizio Sanitario Nazionale”)». In particolare, per l'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi, si precisa che con la locuzione «Dirigenza sanitaria» introdotta nel comma 3 di detto articolo, devono intendersi i dirigenti del servizio sanitario nazionale, sia del ruolo sanitario che di altri ruoli, che ricoprono esclusivamente le posizioni specificate al comma 2 dell'articolo 41, ovvero direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse;

   la determinazione dell'Anac n. 358 del 29 marzo 2017, al punto 8, «Disposizioni per i dirigenti», esplicita che «con riguardo all'ambito di responsabilità dirigenziale, si raccomanda che il Codice preveda che il Dirigente, ciascuno per l'ambito di propria competenza e in relazione alla natura dell'incarico e ai connessi livelli di responsabilità [...] assolva tempestivamente agli obblighi di comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del Regolamento». Ai sensi di tale determinazione sembrerebbe sussistere una gradualità nell'applicazione degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e che tale gradualità parrebbe inesistente nelle modalità di raccolta dati tramite il portale informatico della regione Emilia-Romagna denominato «Gru»;

   nella delibera n. 1388 del 14 dicembre 2016 l'Anac riteneva di segnalare alcune criticità della nuova disciplina in tema di trasparenza introdotta dal decreto legislativo n. 97 del 2016, con particolare riguardo alla novella degli articoli 14, 15 e 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e che la prima criticità segnalata riguardava il diverso regime di trasparenza previsto per la dirigenza amministrativa in generale rispetto a quella sanitaria sottolineando che «mentre per i dirigenti amministrativi la disciplina di trasparenza è ora prevista dall'articolo 14 del decreto trasparenza, sussistendo per questi l'obbligo di pubblicare anche le dichiarazioni concernenti la situazione patrimoniale nei termini previsti dalla legge n. 441 del 1982, per la dirigenza sanitaria (e cioè per gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché per gli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse) poiché l'articolo 41 del decreto n. 33 del 2013 (in tema di Trasparenza del servizio sanitario nazionale) espressamente richiama, al comma 3, l'articolo 15, è in fatto introdotto (per le due categorie di dirigenti in questione) un differente regime di trasparenza. La norma infatti non prevede per i dirigenti sanitari l'obbligo di fornire i dati riguardanti la situazione patrimoniale» –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, si intendano assumere per rendere più chiara ed esaustiva la normativa in materia, limitando l'obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali ai dirigenti con responsabilità gestionali.
(4-00599)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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