ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00577

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 20 del 27/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: VERSACE GIUSEPPINA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA'
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/06/2018
Stato iter:
05/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 05/03/2019
GRILLO GIULIA MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 05/03/2019

CONCLUSO IL 05/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00577
presentato da
VERSACE Giuseppina
testo di
Mercoledì 27 giugno 2018, seduta n. 20

   VERSACE. — Al Ministro della salute, al Ministro per la famiglia e le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, si è provveduto all'aggiornamento e alla definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza;

   la legge di bilancio 2018 ha fissato, per il 28 febbraio 2018, la data entro la quale il Governo doveva adottare decreti ministeriali di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura;

   il termine per l'adozione dei decreti è dunque scaduto;

   il 14 dicembre 2016, la Commissione affari sociali, ha approvato un parere favorevole sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei Lea, subordinandolo ad una serie di condizioni;

   in particolare (punto 5), si poneva al Governo pro tempore la condizione di mantenere il sistema tariffario, anziché prevedere gara di appalto per l'acquisto di dispositivi audioprotesici e di alcuni ausili di serie di cui all'allegato 5 dello schema di decreto, elenchi 2A e 2B;

   la Commissione osservava che se si fosse adottata una procedura di gara per questi ausili era difficilmente raggiungibile l'obiettivo di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle effettive esigenze degli utenti;

   ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 il nomenclatore, contenuto nell'allegato 5 del decreto, contiene, nell'elenco 1, le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura e, nell'elenco 2A e 2B, gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie;

   ai sensi del comma 4 dell'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, nel caso in cui risulti necessaria la personalizzazione di un ausilio di serie contenuto nell'elenco 2A e 2B, la prestazione è eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all'esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria;

   le necessarie modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non sono state ancora apportate e dunque la fornitura di questi indispensabili ausili ad oggi dovrebbe passare attraverso l'insopportabile iter delle gare d'appalto;

   molte persone con disabilità (bambini, ragazzi ed adulti), per il tramite delle associazioni che li rappresentano, ribadiscono a gran voce che è inaccettabile l'utilizzo, per molti ausili, della gara d'appalto che esclude dalla scelta la persona cui l'ausilio è destinato;

   le persone che vivono la condizione di una disabilità fisico-motoria ritengono indispensabile che tutti gli ausili attualmente riportati negli elenchi 2A e 2B – che si caratterizzano per la necessità di una doverosa personalizzazione – vengano spostati nell'elenco 1 e che, anche per essi, si mantenga un sistema a tariffa e non per pubblica procedura;

   il mantenimento del regime tariffario, peraltro, non comporterebbe alcun aumento di spesa;

   la disabilità è una condizione che, troppo spesso, costringe a vivere in un ambiente sfavorevole. In ottemperanza dell'articolo 3 della Costituzione lo Stato deve garantire l'effettiva pari dignità sociale dei cittadini rimuovendo gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona –:

   se non ritengano opportuno porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché vengano emanati i decreti ministeriali il cui termine era fissato per il 28 febbraio 2018;

   se non ritengano indispensabile, alla luce delle ragioni sopraesposte, assumere iniziative per mantenere il sistema tariffario – anziché le pubbliche procedure di gara – per i dispositivi individuati dall'allegato 1-bis di cui all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, dal punto 5 del parere formulato dalla XII Commissione della Camera il 14 dicembre 2016, nonché per tutti i dispositivi che necessitano personalizzazione indicati negli elenchi 2A e 2B dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
(4-00577)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 5 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 136
4-00577
presentata da
VERSACE Giuseppina

  Risposta. — In riferimento alla questione delineata dall'interrogazione in esame, si può osservare che la commissione nazionale per la definizione dei livelli di assistenza e la promozione dell'appropriatezza del Servizio sanitario nazionale ha dichiarato di condividere la necessità di un percorso prescrittivo individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da un'équipe multidisciplinare, nonché di un adeguato training all'uso, al fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze degli utenti; valutazioni peraltro manifestate anche dalla 12ª Commissione del Senato e dall'omologa Commissione della Camera dei deputati in occasione dell'espressione del parere sullo schema di decreto Presidente Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali assistenza.
  Tuttavia, la commissione nazionale livelli essenziali assistenza ha osservato che questi obiettivi sono già perseguiti dal decreto nelle fasi che precedono e che seguono l'espletamento delle procedure di acquisto.
  In particolare, l'allegato 12, recante le «modalità di erogazione dell'assistenza protesica», specifica all'articolo 1 che «il piano riabilitativo-assistenziale individuale è formulato dal medico specialista in collaborazione con l'équipe multidisciplinare sulla base delle esigenze espresse dall'assistito. Il medico specialista deve essere in possesso di specifiche competenze per la prescrizione di protesi, ortesi e ausili tecnologici. Le regioni possono prevedere l'istituzione di elenchi regionali o aziendali dei medici prescrittori» (comma 2).
  Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo il piano riabilitativo-assistenziale individuale deve riportare:

   a) l'indicazione della patologia o della lesione che ha determinato la menomazione o la disabilità;

   b) una diagnosi funzionale che riporti le specifiche menomazioni o disabilità;

   c) la descrizione del programma di trattamento con l'indicazione degli esiti attesi dall'équipe e dall'assistito in relazione all'utilizzo della protesi, ortesi o ausilio a medio e a lungo termine;

   d) la tipologia di dispositivo e gli adattamenti o le personalizzazioni eventualmente necessari;

   e) i modi e i tempi d'uso del dispositivo, l'eventuale necessità di aiuto o supervisione nell'impiego, le possibili controindicazioni e i limiti di utilizzo ai fini della risposta funzionale;

   f) l'indicazione delle modalità di follow-up del programma e di verifica degli esiti ottenuti rispetto a quelli attesi dall'équipe e dall'assistito.

  Inoltre, è richiesto che la prescrizione sia «coerente con il piano riabilitativo-assistenziale individuale e che riporti la specifica menomazione o disabilità, le definizioni e i codici identificativi delle tipologie di dispositivi» (comma 8). La prestazione, infine, deve essere appropriata rispetto al bisogno dell'utente e compatibile con le caratteristiche del suo ambiente di vita e con le esigenze degli altri soggetti coinvolti nel programma di trattamento (comma 9).
  Ai sensi dell'articolo 3 del medesimo allegato, riferito alle modalità di acquisto dei dispositivi di serie, «i capitolati di gara prevedono che i soggetti aggiudicatari assicurino, quando prescritto dal medico e in ogni caso per la fornitura di apparecchi acustici, l'adattamento o la personalizzazione dei dispositivi da parte di professionisti sanitari abilitati all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria, nonché la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di componenti dei dispositivi stessi. Nella valutazione delle offerte le regioni e le aziende sanitarie locali adottano criteri di ponderazione che garantiscano la qualità delle forniture, la durata del periodo di garanzia oltre quello fissato dalla normativa di settore, la capillarità della distribuzione e la disponibilità di una gamma di modelli idonei a soddisfare le specifiche esigenze degli assistiti» (comma 2). «Le aziende sanitarie locali assicurano che i dispositivi di serie inclusi nell'elenco 2A, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, siano applicati o messi in uso da un professionista sanitario abilitato all'esercizio della specifica professione o arte sanitaria ausiliaria» (comma 3).
  Considerato che il testo del decreto, come sopra evidenziato, sembra già garantire la personalizzazione e l'aderenza alle effettive esigenze degli utenti, per la commissione nazionale Lea non appare giustificata una deroga alle norme generali che prevedono il ricorso alle procedure a evidenza pubblica per l'acquisto di beni da parte della pubblica amministrazione in ogni ambito e in ogni settore merceologico.
  Peraltro, il decreto legislativo n. 50 del 2016 (nuovo codice degli appalti) mette a disposizione delle amministrazioni numerose tipologie di «gara» che consentono, ad esempio, l'aggiudicazione della fornitura a più soggetti per prodotti con diverse caratteristiche ovvero l'aggiudicazione di «servizi» di fornitura di dispositivi, che possono consentire la scelta del dispositivo per il singolo assistito in una gamma di prodotti offerti dall'aggiudicatario.
  In questa circostanza, secondo la commissione nazionale Lea l'adozione di una remunerazione a tariffa predeterminata per un cospicuo numero di ausili di fabbricazione industriale, oltre a comportare inevitabili ritardi nell'entrata in vigore del nuovo nomenclatore, potrebbe comportare riflessi negativi sotto il profilo dell'equità delle forniture. Infatti, nel caso in cui la tariffa fissata dal decreto ministeriale fosse ritenuta «inadeguata», gli assistiti potrebbero essere sollecitati a richiedere prodotti con caratteristiche ulteriori, anche se prive di effettivo maggiore valore riabilitativo/assistenziale, con la conseguente applicazione dell'istituto della «riconducibilità funzionale» che pone a carico dell'assistito la differenza di prezzo tra il prodotto tariffato e quello desiderato.
  La commissione nazionale Lea ha osservato anche che il mancato ricorso alle procedure pubbliche di acquisto per i dispositivi audioprotesici e per alcuni ausili di serie di cui all'allegato 5, elenchi 2A e 2B dello schema di decreto (indicati nell'interrogazione) comporterebbe un incremento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dell'assistenza protesica, quantificato nella relazione tecnica al provvedimento in non meno di 48 milioni di euro/anno su base nazionale. Ritenendo che i citati obiettivi di personalizzazione e adeguatezza possano essere realizzati con una capillare attività d'indirizzo alle stazioni appaltanti, volta a rendere più efficaci le procedure di gara accompagnata da un'attenta vigilanza sulla qualità dei prodotti acquistati, la commissione nazionale Lea ha osservato che non sarebbero giustificate misure di risparmio in altre aree assistenziali per garantire la compensazione dei maggiori costi conseguenti al ritorno alla tariffazione degli ausili.
  Inoltre, si evidenzia che il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha previsto all'articolo 30
-bis che, per le tipologie di ausili trasferite dall'elenco 1 all'elenco 2, le regioni adottino «procedure ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato che provveda all'individuazione e alla personalizzazione degli ausili con l'introduzione delle modifiche necessarie».
  Va precisato, infine, che nel caso in cui la commissione nazionale Lea, a distanza di sedici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, (vale a dire nel dicembre 2018) verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze dei disabili, essa propone al Ministro della salute il trasferimento degli ausili nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e la fissazione delle relative tariffe, a condizione che ciò non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Sarà quella, dunque, la sede opportuna per effettuate una rivalutazione dell'intera materia, sempre che l'entrata in vigore dell'elenco 1 dei dispositivi «su misura» a seguito dell'approvazione del decreto con le nuove tariffe, abbia consentito alle stazioni appaltanti di sperimentare ed adottare le procedure di gara più idonee a soddisfare le esigenze degli assistiti.

La Ministra della salute: Giulia Grillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

Capo di governo

gara d'appalto

politica dei prezzi