ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00522

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 19 del 26/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 21/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE delegato in data 21/06/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00522
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo di
Martedì 26 giugno 2018, seduta n. 19

   CARETTA. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici prevede esplicitamente la possibilità per tutti gli Stati membri dell'Unione europea di applicare il regime di deroga;

   in merito, l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 prevede che «Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE (...) conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge»;

   le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome con atto amministrativo, in via eccezionale e per periodi limitati, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, e devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni, devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa;

   i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni e agli stessi è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero;

   le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista;

   le deroghe sono adottate sentito l'Ispra e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione;

   l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve essere comunicata all'Ispra entro il mese di aprile di ogni anno, e l'istituto deve esprimersi entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

   per tali specie, infatti, la designazione della piccola quantità per le deroghe adottate ai sensi della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'Ispra, ed entro tali limiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie;

   per l'anno in corso le regioni italiane che intendono usufruire del regime di deroga lo hanno regolarmente comunicato all'Ispra entro il 30 aprile 2018;

   con tale comunicazione le regioni italiane hanno già individuato le specie che ne dovrebbero formare oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, i soggetti abilitati al prelievo in deroga;

   ad oggi le regioni italiane sono in attesa di ricevere dalla Conferenza Stato-regioni la ripartizione tra le regioni interessate del numero di capi prelevabili per ciascuna specie, previo parere obbligatori ma non vincolante dell'Ispra, come previsto dall'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992 –:

   se non intenda convocare la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano affinché provveda celermente alla ripartizione tra le regioni interessate al prelievo in deroga del numero di capi prelevabili per ciascuna specie, ripartizione che doveva essere fatta per legge entro il 10 giugno 2018.
(4-00522)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione della fauna

specie protetta