ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 18 del 20/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: ROSTAN MICHELA
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 20/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/06/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
BONAFEDE ALFONSO MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00511
presentato da
ROSTAN Michela
testo di
Mercoledì 20 giugno 2018, seduta n. 18

   ROSTAN. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato dalla testata online «Cronache di Il quotidiano indipendente», in data 7 giugno 2018, Augusto La Torre, detenuto nel penitenziario di Ivrea, avrebbe utilizzato un'intervista, rilasciata attraverso il suo avvocato, Filippo Barbagianni, e pubblicata sul sito internet www.appiapolis.it il 4 giugno, per indirizzare insulti e messaggi inquietanti verso magistrati e giornalisti;

   secondo il quotidiano, già la frase che chiude l'intervista, una citazione di Gramsci, conterrebbe un messaggio preciso: «Io sono sconfitto momentaneamente, ma la forza delle cose lavora per me a lungo andare»;

   prima lo stesso La Torre avrebbe attaccato il pubblico ministero Alessandro D'Alessio, e il collega di «Cronache» Giuseppe Tallino;

   «Credo che alcuni giornalisti – dichiara La Torre secondo quanto detto dal quotidiano napoletano – siano indegni di pubblicare i loro articoli e alcuni direttori di testate siano colpevoli di favoreggiamento e di concorso esterno con uomini e donne che usano i media per delegittimare i loro nemici. Dunque, sono dei delinquenti e dei calunniatori di professione con l'aggravante di saperlo di essere. Ecco perché non chiederò più loro di rettificare i loro articoli, e se un giorno, come spero, dovessero chiedermi un'intervista riceveranno in risposta la seguente frase: “Non parlo con i calunniatori, parlo soltanto con i veri giornalisti, quelli che solitamente scrivono la verità e quando capiscono di aver scritto una inesattezza non solo la rettificano senza aspettare che gli venga chiesto ma sono anche umili da scusarsi”»;

   in data 11 giugno 2018, presso la procura della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, il giornalista Giuseppe Tallino ha presentato denuncia-querela contro Augusto La Torre, esponendo i fatti sopra menzionati, e in particolare alcuni passaggi dell'intervista, di La Torre, nella quale lo stesso apostrofava Tallino come «pseudo giornalista»; La Torre inoltre parlava di giornalisti «pennivendoli, asini patentati, la vergogna del giornalismo» proferendo altri, ulteriori, improperi;

   nella stessa denuncia, il giornalista Tallino segnala di essere in uno stato di profondo disagio e di preoccupazione per la sua incolumità;

   «Il dottor D'Alessio – ha detto il boss all'indirizzo del pubblico ministero – sa benissimo che non lo stimo, gliel'ho detto in faccia dinanzi ai miei legali. E non perché come vuole far credere ha fatto indagini su di me o su mio figlio, ma perché non è un uomo serio»;

   va ricordato che La Torre risulta essere un personaggio di primo piano della criminalità dell'area casertana. Considerato il boss di Mondragone, è stato a lungo detenuto in regime di 41-bis per poi passare al rango di collaboratore di giustizia, tornando quindi al regime ordinario;

   secondo gli inquirenti, il potere dei La Torre non è scalfito; esistono indagini in corso, che hanno portato all'arresto del figlio e del fratello del boss, con cui si è ipotizzato un tentativo di riformare il clan;

   appare, in ogni caso, grave che un boss detenuto possa approfittare di un'intervista per lanciare messaggi all'esterno, soprattutto con un chiaro contenuto minaccioso –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato in ordine alla vicenda riportata in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul piano normativo, per evitare che possano essere veicolati da persone detenute messaggi offensivi e inquietanti nei confronti di magistrati e giornalisti, come emergerebbe nel caso sopra richiamato.
(4-00511)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00511
presentata da
ROSTAN Michela

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, richiamando un'intervista rilasciata da Augusto La Torre, detenuto presso il carcere di Ivrea, attraverso il suo avvocato e pubblicata il 4 giugno 2018 sul sito www.appiapolis.it con cui lo stesso avrebbe indirizzato insulti e messaggi inquietanti nei confronti del pubblico ministero Alessandro D'Alessio e del giornalista Giuseppe Tallino, chiede di sapere di quali elementi disponga il Ministro in ordine alla vicenda e quali iniziative di competenza intenda assumere, anche sul piano normativo, per evitare che possano essere veicolati da persone detenute messaggi offensivi e inquietanti nei confronti di magistrati e giornalisti.
  Preliminarmente, sulla base degli elementi raccolti dal dipartimento per gli affari di giustizia, risulta in atti che, a seguito della denuncia – querela sporta l'11 giugno 2018 da Giuseppe Tallino nei confronti di Augusto La Torre, è stato incardinato procedimento penale presso la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che ha trasmesso gli atti per competenza territoriale alla direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Napoli.
  Con specifico riferimento alla posizione giuridica di Augusto La Torre, per quanto di interesse rispetto all'interrogazione parlamentare, deve farsi rilevare che il predetto, pur classificato quale collaboratore di giustizia, non è sottoposto, né proposto è nemmeno proponendo per lo speciale programma di protezione.
  Allo stesso, pertanto, è applicato un regime di detenzione ordinario che dunque non risente di alcuna restrizione
ex art. 18 dell'ordinamento penitenziario ed ex art. 30 del regolamento di esecuzione che disciplinano rispettivamente le materie dei «colloqui, corrispondenza e informazione» e «della corrispondenza epistolare e telegrafica».
  Per altro, richiamando il testo dell'interrogazione parlamentare, da cui si evince che l'intervista in argomento sarebbe stata rilasciata dal La Torre per il tramite del suo difensore, è appena il caso di evidenziare che, quand'anche in astratto, il detenuto fosse stato sottoposto ad un regime detentivo connotato da restrizioni, da ciò non potrebbe farsi discendere alcuna violazione dell'ordinamento penitenziario, atteso che la corrispondenza fra difensore ed assistito sfugge alle eventuali restrizioni e/o visti di cui all'articolo 18-
ter, comma 2, legge n. 354 del 1975.
  Del resto, l'assetto normativo in vigore appresta profili di tutela sia in sede civile che in sede penale rispetto a condotte diffamatorie e/o intimidatorie del tipo di quella che si assume posta in essere dal La Torre, trattandosi, al contempo, di un illecito civile che dà vita ad una forma di responsabilità aquiliana
ex articolo 2043 codice civile cui conseguono forme di ristoro a favore del danneggiato in termini di risarcimento e restituzioni, nonché di un illecito penale astrattamente sussumibile nelle fattispecie di minaccia e diffamazione aggravata (articoli 612, 595, comma 3 del codice penale) il riconoscimento giudiziale della cui colpevolezza dà vita all'applicazione della sanzione penale.
  Ne discende come l'ampio spettro degli strumenti di tutela che l'attuale assetto ordinamentale appresta, in sede sia civile che penale, rispetto a siffatte tipologie di condotta renda superfluo e sovrabbondante un ulteriore intervento in sede legislativa, laddove non appaiono nemmeno prospettabili,
de iure condendo, ragionevoli margini per una limitazione dei colloqui difensivi o per forme di censura preventiva delle dichiarazioni del detenuto di cui il difensore si faccia latore all'esterno, venendo prima facie in rilievo profili di illegittimità costituzionale che, del resto, la Corte costituzionale ha già messo in luce allorquando ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge n. 354 del 1975, ritenendo irragionevoli le restrizioni al diritto ai colloqui difensivi che detta norma faceva discendere, in modo automatico e indefettibile, dall'applicazione del regime detentivo speciale a carico dei detenuti (cui era concesso di avere con i difensori, fino a un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari, pari, rispettivamente, a dieci minuti e a un'ora).
  La corte, infatti, ha ritenuto che tali restrizioni, per il modo in cui erano congegnate, costituissero un
vulnus del diritto di difesa incompatibile con la garanzia di inviolabilità sancita dall'articolo 24 comma 2 della Costituzione.
Il Ministro della giustizia: Alfonso Bonafede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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