ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00501

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 17 del 19/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: LATTANZIO PAOLO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 19/06/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00501
presentato da
LATTANZIO Paolo
testo di
Martedì 19 giugno 2018, seduta n. 17

   LATTANZIO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   i fatti di cronaca del 12 giugno 2018 riportano a Genova della morte, domenica 10 giugno, di Jefferson Tomalà, giovane ecuadoriano ucciso da un agente a colpi di pistola durante una procedura di trattamento sanitario obbligatorio (T.s.o.). L'agente è intervenuto in difesa di un collega coinvolto in una colluttazione con il ragazzo, che lo aveva ferito a coltellate. La madre del giovane ha affermato di aver richiesto l'intervento di una ambulanza, e non delle forze amate;

   la procedura di trattamento sanitario obbligatorio (T.s.o.), istituita dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, e disciplinata attualmente dagli articoli 33-35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, rappresenta un'azione attraverso la quale è consentita l'esecuzione di accertamenti e terapie su di un soggetto affetto da malattia mentale – anche in presenza di alterazioni psichiche che richiedano interventi terapeutici urgenti – in caso di rifiuto del trattamento;

   è il sindaco del territorio in cui il paziente è situato ad emanare l'ordinanza di T.s.o., in veste di autorità sanitaria locale. L'ordinanza avviene solo in presenza della proposta motiva di un medico in relazione ad una condizione di alterazione tale del paziente da necessitare urgenti interventi terapeutici; nel caso l'ordinanza preveda che le terapie avvengano in degenza ospedaliera, è necessaria una seconda certificazione medica in base alla quale non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare idonee misure sanitarie extra-ospedaliere;

   inoltre, l'articolo 33 della legge n. 833 del 1978 stabilisce che qualsiasi trattamento sanitario debba sottostare all'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti, compreso, per quanto possibile, il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura;

   si ricorda anche che l'articolo 54 del codice penale, relativo allo stato di necessità, afferma che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo». L'articolo afferma in seguito che la disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo;

   le certificazioni mediche a giustificazione di una proposta di T.s.o., devono essere sostenute da una concreta situazione di pericolo: in particolare, con riferimento all'articolo 2, comma 2, della legge n. 180 del 1978, si ribadisce che la procedura di T.s.o. in degenza ospedaliera è attivata «solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extra ospedaliere»;

   la ripartizione delle competenze in materia di T.s.o. è oggetto di disputa tra strutture sanitarie e forze di polizia, a causa di una normativa apparentemente lacunosa degli ambiti di intervento dell'accompagnamento forzato del paziente. La richiesta, da parte del personale sanitario, dell'intervento di forze dell'ordine, in caso di persistente rifiuto al trattamento avviene comunque nell'ottica di salvaguardia della salute del paziente –:

   se il Governo ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza per implementare strategie per la prevenzione di derive violente o pericolose per tutte le parti coinvolte nello svolgimento di un T.s.o.;

   in caso di risposta affermativa, quali siano tali strategie;

   se, alla luce del gravissimo fatto di cronaca accaduto a Genova e citato in premessa, non si ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza affinché, nell'intervento del personale sanitario dedicato al T.s.o., che deve essere adeguato e numericamente congruo, l'aspetto assistenziale, laddove possibile, prevalga su quello coercitivo, anche in armonia col processo di riforma della normativa in tema di salute mentale.
(4-00501)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

disabile mentale

revisione della legge