ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00457

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 15 del 14/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: BENEDETTI SILVIA
Gruppo: MISTO-MAIE-MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO
Data firma: 14/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 14/06/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00457
presentato da
BENEDETTI Silvia
testo di
Giovedì 14 giugno 2018, seduta n. 15

   BENEDETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   nella direttiva n. 2012/27/UE sull'efficienza energetica si è tenuto conto delle conclusioni del Consiglio del 10 giugno 2011 sul piano di efficienza energetica: è specificato che gli immobili rappresentano il 40 per cento del consumo finale di energia dell'Unione e per cogliere le opportunità di crescita e occupazione nei settori qualificati del commercio e dell'edilizia, nonché nella produzione di prodotti edili e nelle attività professionali del settore, gli Stati membri dovrebbero attuare una strategia, a lungo termine oltre il 2020, di investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali e commerciali al fine di migliorare la prestazione energetica del parco immobiliare; la direttiva stabilisce un quadro comune di misure per la promozione dell'efficienza energetica nell'Unione con l'obiettivo principale dell'aumento dell'efficienza energetica del 20 per cento entro il 2020 e di ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre tale data; nel definire tali obiettivi gli Stati membri tengono conto del fatto che nel 2020 il consumo energetico dell'Unione non deve essere superiore a 1.483 Mtoe di energia primaria o non superiore a 1.086 Mtoe di energia finale; il decreto legislativo n. 102 del 2014, successivamente modificato dal decreto n. 141 del 2016, recepisce la normativa europea in materia di efficienza energetica degli edifici, volta al contenimento del consumo energetico e all'emissione dei gas serra, e alla suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle unità immobiliari; l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del decreto, consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, in coerenza con la Strategia energetica nazionale; le regioni, tramite i propri strumenti di programmazione energetica, possono concorrere, con il coinvolgimento degli enti locali, al raggiungimento dell'obiettivo nazionale; all'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014, è stabilito che per favorire il contenimento dei consumi energetici, attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 30 giugno 2017, a cura del proprietario, di sottocontatori per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali mentre l'importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200; al comma 6 dell'articolo 16 «Sanzioni», del suddetto decreto, è stabilito che, nei casi di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare che non installi, entro il termine ivi previsto, un sottocontatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ciascuna unità immobiliare –:

   se il Governo intenda chiarire quali enti stiano vigilando sulla corretta attuazione del decreto di recepimento della direttiva europea sopracitata e quali iniziative di competenza si intendano adottare per potenziare i controlli volti al risparmio energetico e alla salvaguardia ambientale nel quadro di un più ampio interesse nazionale;

   se il Governo intenda fornire elementi, per quanto di competenza, circa i controlli relativi all'installazione di sottocontatori che misurino l'effettivo consumo di calore negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, di cui era prevista l'obbligatorietà a cura del proprietario entro il 30 giugno 2017.
(4-00457)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

norma europea

rendimento energetico

produttivita'