ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00446

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 14 del 13/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: GRIMOLDI PAOLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 13/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/06/2018
Stato iter:
28/12/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/12/2018
CRIPPA DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/12/2018

CONCLUSO IL 28/12/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00446
presentato da
GRIMOLDI Paolo
testo di
Mercoledì 13 giugno 2018, seduta n. 14

   GRIMOLDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, gli oneri generali di sistema hanno rappresentato una quota crescente e sempre più significativa della spesa totale annua di energia elettrica degli utenti finali;

   gli oneri di sistema sono addebitati a tutti i clienti e sono calcolati in base alle indicazioni dell'Autorità, che ne stabilisce periodicamente il valore ma non può modificarne il prezzo;

   si tratta quindi a tutti gli effetti di un'ulteriore «tassa» da pagare oltre alle imposte, accise e Iva;

   nella bolletta elettrica infatti sono rappresentati in un unico importo che ingloba una serie di costi di natura diversa, più simili a imposte vere e proprie, in quanto destinati al finanziamento di attività che non sono collegate direttamente al servizio fornito al cliente, ma riconducibili ad esigenze generali;

   l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102 del 2014, ha avviato la riforma delle tariffe elettriche, modificando la struttura delle bollette energetiche; la riforma prevede tre gradini progressivi, l'ultimo dei quali, su segnalazione della stessa Autorità, è stato prorogato nella sua attuazione per evitare maggiori esborsi ai clienti finali;

   l'articolo 78, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE prevede che la base imponibile su cui calcolare l'Iva debba includere le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa Iva, in riferimento al corrispettivo di una prestazione;

   la giurisprudenza si è più volte pronunciata in favore della restituzione ai cittadini di quella parte dell'Iva che, essendo applicata sulla parte di accisa a carico dei distributori, viene illegittimamente trasferita agli utenti finali del servizio;

   la sentenza emessa dalla Corte di cassazione Sezioni Unite n. 3671/97, il decreto ingiuntivo del 7 luglio 2015 emesso dal giudice di pace di Venezia ed un successivo decreto, emesso sempre dal giudice di pace di Venezia nel maggio del 2016, hanno tutti intimato la restituzione dell'Iva calcolata a suo tempo sulle accise pagate con la bolletta dell'energia elettrica e del gas;

   in particolare, secondo la sentenza della Corte di cassazione, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra, e pertanto calcolare l'iva delle bollette sul totale comprensivo di accise e di addizionali è illegittimo;

   a supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi è la considerazione del fatto che molte compagnie fornitrici non sono produttori di energia, ma si limitano ad acquistare il prodotto e a rivenderlo agli utenti; in tal senso, e nel rispetto della stessa normativa di origine comunitaria, l'iva va pagata sul corrispettivo della prestazione e non sull'accisa che sarebbe di competenza del distributore, e come tale, non dovrebbe essere trasferita all'utente finale;

   secondo una stima di Federconsumatori, per una famiglia media, se l'iva non fosse calcolata anche sulle imposte, si avrebbe un minor costo, da 50 a 75 euro annui, sulla bolletta energetica. I cittadini infatti sono sempre più vessati da tasse e balzelli ingiustificati, che mettono a dura prova la capacità delle famiglie di condurre una vita dignitosa –:

   quali elementi intenda fornire il Ministro interrogato in ordine allo stato della riforma delle tariffe elettriche, con particolare riferimento al superamento della progressività delle componenti tariffarie per la riduzione degli oneri e all'impatto che avrà per gli utenti finali;

   se non ritenga necessario assumere iniziative per una soluzione normativa volta a sancire quanto stabilito in via interpretativa dal giudice in merito all'illegittimità del calcolo dell'Iva sulla quota delle accise e addizionali nei corrispettivi delle utenze elettriche.
(4-00446)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 28 dicembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 104
4-00446
presentata da
GRIMOLDI Paolo

  Risposta. — Si risponde ai quesiti oggetto dell'atto in esame anche sulla base della documentazione fornita a riguardo dal Ministero dell'economia e delle finanze.
  In merito al primo quesito posto dall'interrogante si evidenzia, come noto, che la tariffa elettrica per i consumatori domestici è stata oggetto di una riforma in attuazione del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in relazione sia ai costi di rete, sia ai cosiddetti oneri di sistema, ovvero quei costi della bolletta connessi all'attuazione delle politiche pubbliche.
  Detta riforma, mossa dall'obiettivo di superare la progressività della tariffa rispetto ai consumi, introduce una nuova struttura tariffaria che ha l'effetto di favorire il processo di crescente elettrificazione dei consumi domestici (riducendo la tariffa per gli utenti ad alti consumi) e superare le tariffe «sotto costo» per alcune categorie di consumatori (chiamati adesso a sostenere maggiori costi).
  La riforma tariffaria non determina costi aggiuntivi per il sistema elettrico, ma comporta senza dubbio una diversa distribuzione degli stessi tra le varie classi di consumatori, essendo state ridotte le differenze tra clienti basso consumanti e clienti non residenti o alto consumanti.
  Infatti, questi ultimi sono oggi più avvantaggiati rispetto alla situazione pre-riforma, mentre i clienti basso consumanti, che vedevano riconosciuta prima una tariffa «sottocosto», hanno costi più elevati.
  Il passaggio a regime alla nuova tariffa è stato articolato dall'autorità nell'arco di tre anni, con progressivi aggiustamenti dal 2016 al 2018, l'ultimo dei quali riguarda proprio gli oneri di sistema.
  I dati forniti dall'autorità competente con riferimento all'impatto della riforma della tariffa domestica, di cui alla delibera 2 dicembre 2015 n. 582, riportano una stima di impatto dei primi due
step della riforma tariffaria sulla spesa annua netta per la fornitura elettrica pari a:

   un incremento di circa 10 euro/anno per l'utente domestico tipo;

   un incremento di circa 63 euro/anno per gli utenti cd. basso consumanti (1.500 kWh/anno);

   una riduzione dell'ordine dei 210 euro/anno per gli utenti domestici cd. alto consumanti (3.200 kWh/anno).

  Nella segnalazione dell'autorità al Governo e al Parlamento n. 733/2017/I/EEL del 2 novembre 2017, il terzo step della riforma è previsto abbia un impatto, al netto degli effetti della misura a favore delle imprese energivore:

   sostanzialmente nullo (ossia di circa -0,42 euro/anno) per il cliente tipo;

   con una riduzione di circa 20 euro/anno per l'utente cd. basso consumante (1.500 kW/h/anno);

   con una riduzione di circa 21 euro/anno per gli utenti alto consumanti.

  A seguito del dibattito parlamentare che ne è derivato e dell'approvazione di alcune risoluzioni parlamentari nel corso del 2017, il Ministro dello sviluppo economico ha emanato indirizzi all'autorità competente per il rinvio di un anno del terzo step della riforma (secondo un'ipotesi avanzata peraltro dalla stessa autorità), al fine di effettuare la maggior raccolta tariffaria connessa alla nuova disciplina energivori, in via prevalente sui consumi dei clienti domestici eccedenti i 1.800 kWh/anno.
  Pertanto, Arera ha differito al 1° gennaio 2019 l'ultima fase della riforma e ha mantenuto le aliquote dei corrispettivi a copertura degli oneri generali, differenziate tra due scaglioni di consumo (rispettivamente fino a 1.800 kWh/anno e oltre tale soglia).
  Tale iniziativa ha consentito di contenere gli aumenti di spesa, che sarebbero derivati dalla contestualità dell'ultimo
step di detta riforma con le agevolazioni agli energivori, per un numero considerevole di clienti con bassi consumi, dando modo al Parlamento di esprimere i propri indirizzi.
  Nel frattempo, il Governo può portare avanti la riforma del bonus elettrico, in modo tale da rafforzare la tutela per i clienti economicamente svantaggiati che effettuano bassi consumi.
  Con il secondo quesito, l'interrogante ha posto l'attenzione sul fatto che le società erogatrici di gas ed energia applicano l'IVA nella fatturazione delle rispettive bollette prendendo come base imponibile anche le accise e le addizionali.
  Nel considerare tale argomento prioritariamente di natura fiscale, si è ritenuto essenziale acquisire, al riguardo, il parere del Ministero dell'economia e delle finanze che ha informato per quel che segue.
  L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo che si ispira ad un modello impositivo europeo, comune agli Stati membri dell'Unione europea.
  Ciò, comporta che l'intera struttura impositiva nazionale dell'IVA, delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconducibile al modello tracciato dalla normativa dell'Unione europea di cui alla direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112 Comunità europea.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto utile evidenziare che, in merito alla determinazione della base imponibile, ai fini dell'applicazione dell'IVA, la direttiva 2006/112 Comunità europea stabilisce all'articolo 73 il principio secondo cui la base imponibile all'interno del Paese è rappresentata, per le cessioni di beni e la prestazione di servizi, da «tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo...».
  I successivi articoli della citata direttiva indicano taluni elementi che devono essere inclusi nella base imponibile, ed alcuni che devono essere esclusi dalla stessa. In particolare, l'articolo 78, lettera
a) della medesima direttiva stabilisce che nella base imponibile devono essere compresi i seguenti elementi «le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA».
  Dal sopra menzionato articolo 78 della direttiva 2006/112 Comunità europea sembra doversi rilevare, pertanto, il principio di onnicomprensività della base imponibile, secondo cui devono essere compresi nella base imponibile anche le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ed altri oneri.
  Il Ministero dell'economia e delle finanze, ha affermato, tra l'altro, che tale criterio, del resto, è stato più volte confermato dalla giurisprudenza comunitaria, secondo cui l'imponibile di una cessione è costituito da tutto ciò che è ricevuto a titolo di corrispettivo, sempre che vi sia un nesso diretto fra il bene ovvero del servizio fornito e il controvalore ricevuto (Corte di giustizia sentenze: 23 novembre 1988, C-230/87, Naturally yours cosmetics; 2 giugno 1994, C-33/ 93, Empire stores; 5 dicembre 2013, causa C-618/11, TVI - Televisao independente SA).
  Più precisamente, ad avviso dei giudici comunitari, «imposte, dazi, tasse e prelievi» rientrano nel valore del bene fornito (corrispettivo su cui calcolare la base imponibile ai fini dell'IVA) quando siano direttamente connessi alla fornitura del bene ovvero siano state previamente anticipate dal fornitore dello stesso bene (Corte di giustizia, sentenze: 28 luglio 2011, C-106/10, Lidl & Companhia).
  Coerentemente alla sopra richiamata normativa europea, sotto il profilo nazionale, l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 stabilisce che «la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri...».
  Orbene, tale disposizione nazionale deve essere interpretata alla luce dei princìpi affermati dalla Corte di giustizia.
  Pertanto, in considerazione del quadro normativo sopra descritto e dei princìpi dettati dalla Corte di giustizia, si è delineato l'avviso che le accise possano confluire nella determinazione della base imponibile dell'IVA.
  Tuttavia, considerati anche i recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali con cui si sono spesso accolti i ricorsi presentati dai singoli utenti, si ritiene opportuno fare maggiore chiarezza sul tema in argomento, anche al fine di poter offrire una maggiore tutela dei diritti dei consumatori di energia elettrica.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Davide Crippa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

accisa

acquisto