ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00425

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 14 del 13/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: INVERNIZZI CRISTIAN
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 08/06/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOMBOLATO GIOVANNI BATTISTA LEGA - SALVINI PREMIER 08/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 08/06/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
TONINELLI DANILO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00425
presentato da
INVERNIZZI Cristian
testo di
Mercoledì 13 giugno 2018, seduta n. 14

   INVERNIZZI e TOMBOLATO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con parere 30/3/2018 n. 300/A/2689/18/105/20/3 il Ministero dell'interno ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte della prefettura di Arezzo circa l'uso della targa di prova sui veicoli sprovvisti di copertura per la responsabilità civile auto, specificando che, diversamente dalla prassi ormai consolidata, l'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ha il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze;

   secondo il parere del Viminale, a poter circolare con targa di prova possono essere esclusivamente i veicoli non immatricolati e in genere i veicoli privi di carta di circolazione, compresi quelli per i quali in conseguenza di variazioni tecniche deve essere aggiornata;

   questo parere sancisce quindi l'invalidità dell'autorizzazione di prova (e della relativa targa) se questa viene adoperata per spostare o testare un veicolo usato (già immatricolato). Il Ministero dell'interno afferma che «il fatto che tra i soggetti che possono richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla circolazione di prova siano inclusi anche gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, non implica affatto che il titolo autorizzativo in esame possa anche servire per la circolazione dei veicoli immatricolati non revisionati, privi di assicurazione RCA». Le officine quindi, paradossalmente, non possono più utilizzare questa targa per testare un veicolo in riparazione;

   questa interpretazione danneggia tutti i soggetti che attualmente utilizzano, nel rispetto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli), l'autorizzazione di prova per motivi di lavoro su veicoli immatricolati: commercianti di automobili usate, esercenti di officine di riparazione e carrozzerie;

   il regolamento di cui sopra prevede, infatti, che l'obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per determinati soggetti se autorizzati alla circolazione di prova rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fra cui: le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi e i commercianti autorizzati, le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici, gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione;

   il parere del Ministero dell'interno è, a giudizio degli interroganti, palesemente in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, in considerazione del fatto che ovviamente i veicoli da testare da parte di officine, produttori di pneumatici e di allestimenti per verificarne il corretto funzionamento nonché da parte di commercianti di auto usate per far provare l'auto su strada a possibili acquirenti, sono già immatricolati. Questo parere rende, di fatto, inutile uno strumento fondamentale nella gestione di alcune attività commerciali;

   in questa fase di confusione creata da una contraddizione fra interpretazioni della norma, sembra che siano già state comminate le prime sanzioni a carico di chi utilizza targhe di prova su veicoli immatricolati, fino a prevedere il sequestro della vettura ai sensi dell'articolo 193 del codice della strada (obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile) –:

   se i Ministri interrogati non ritengano urgente assumere iniziative per chiarire definitivamente e univocamente che i soggetti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, sono autorizzati a circolare, per esigenze strettamente connesse alla propria attività lavorativa, con veicoli muniti di targa di prova, anche se immatricolati.
(4-00425)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00425
presentata da
INVERNIZZI Cristian

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Alla luce della vigente normativa, decreto del Presidente della Repubblica del 24 novembre 2001, n. 474 e articolo 98 del codice della strada, questa Amministrazione ritiene legittima la circolazione di prova anche dei veicoli non ancora immatricolati, sempreché detta circolazione sia connessa ad esigenze di prove tecniche o di vendita.
  Tuttavia, considerato il diffuso fenomeno di abuso nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, è stata ravvisata l'esigenza di adottare misure correttive al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, finalizzate, da un lato, a contrastare tale fenomeno e dall'altro, a garantire che gli operatori del settore possano continuare ad utilizzare in piena legalità le targhe di prova.
  In quest'ottica è in corso un tavolo tecnico cui partecipano rappresentanti di questa Amministrazione e rappresentanti del Ministero dell'interno, al quale è stato affidato il compito di redigere uno schema di decreto recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 e il cui scopo è anche quello di definire le modalità e i termini di utilizzo delle targhe di prova sui veicoli immatricolati.

  Peraltro, nelle more dell'adozione delle citate modifiche, in considerazione della necessità di evitare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori agli operatori del settore, il Ministero dell'interno su sollecitazione di questo Dicastero, ha provveduto a diramare il 30 maggio 2018 la circolare n. 300/A/4241/18/105/20/3, con la quale ha richiesto agli organi preposti al controllo di evitare per il momento ogni azione sanzionatoria ed economicamente pregiudizievole nei confronti degli operatori del settore che agiscono secondo la prassi consolidata di utilizzare le targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automobile

veicolo

trasporto stradale