ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00412

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 12 del 06/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: CONTE FEDERICO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 06/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/06/2018
Stato iter:
22/03/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/03/2019
GRILLO GIULIA MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/03/2019

CONCLUSO IL 22/03/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00412
presentato da
CONTE Federico
testo di
Mercoledì 6 giugno 2018, seduta n. 12

   CONTE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il direttore generale dell'Asl di Benevento ha trasmesso alla struttura commissariale della regione Campania la deliberazione n. 210 del 16 aprile 2018 di riproposizione dell'atto aziendale;

   con la citata deliberazione dell'Asl 210 del 2018, il direttore generale asserisce di aver preso atto di quanto comunicato dagli organi di verifica regionali, mediante gli atti prescrittivi n. 843998 del 29 dicembre 2016 e n. 0307449 del 28 aprile 2017;

   l'atto aziendale riproposto risulta non conforme ai sopra citati atti prescrittivi degli organi di verifica regionali, e non sarebbe stato portato, peraltro, a conoscenza del consiglio dei sanitari;

   le «Tecnostrutture direzionali» di cui all'articolo 12 dell'atto aziendale in esame (con le unità operative complesse di «Prevenzione e protezione», di «Affari Interni e pianificazione direzionale statistica» e di «Programmazione e Controllo di gestione») afferiscono direttamente alla direzione strategica, ponendosi, ad avviso dell'interrogante, in contrasto con i principi della normativa in materia;

   risulta programmato un numero maggiore di unità operative complesse rispetto ai parametri fissati dal DCA 18/2013 per la Asl di Benevento;

   la riproposizione di un dipartimento sanitario centrale nell'ambito delle «strutture centrali sanitarie» (articolo 15) e di un dipartimento tecnico-amministrativo centrale nell'ambito delle «strutture centrali tecnico-amministrative» (articolo 17) con unità operative poste alle dirette dipendenze di due «Dirigenti responsabili dei dipartimenti Centrali, sanitario e amministrativo» confligge con gli atti prescrittivi della regione sopra citati che ne ha sottolineato l'irregolarità trattandosi di unità operative già alle dirette dipendenze dei direttori sanitario e amministrativo;

   il modello organizzativo della sanità penitenziaria appare all'interrogante modulato in difformità alle linee guida regionali della delibera della giunta della regione Campania n. 96 del 21 marzo 2011 (BURC n. 20 del 28 marzo 2011) e al DCA n. 104 del 30 settembre 2014, pagina 7 (BURC n. 69 del 6 ottobre 2014);

   per ricoprire l'incarico direttore generale della Asl occorre avere una «comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario (...), con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie» ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171. Si tratta di un requisito di vertice riconducibile alla struttura organizzativa della unità operativa complessa di una Asl;

   l'incarico professionale ricoperto dal dottor Franklin Picker nella sua Asl di provenienza (ASL Na3Sud) è quello di «dirigente medico con incarico di struttura semplice» come risulta ad esempio dalla determinazione dirigenziale n. 741 del 29 luglio 2016 della Unità operativa complessa gestione risorse umane della Asl Na3Sud;

   sarebbe opportuno evitare l'eventuale intromissione dell'organo politico nella gestione, considerato che le unità operative delle «tecnostrutture aziendali» afferiscono direttamente al direttore generale quale componente della direzione strategica e che secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle amministrazioni pubbliche «è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente» –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali siano i suoi orientamenti, per quanto di competenza, al fine di evitare un impiego scorretto e dispersivo delle risorse pubbliche e garantire l'efficienza ed efficacia delle prestazioni sanitarie;

   se intenda assumere, per quanto di sua competenza, iniziative volte a evitare l'incremento dei costi per il mantenimento di unità operative complesse in esubero con la relativa retribuzione al personale dirigenziale;

   se intenda assumere iniziative normative, in sinergia con le regioni, per assicurare che la nomina dei funzionari incaricati della gestione amministrativa delle strutture sanitarie sia fondata sulla valutazione oggettiva delle qualità e capacità professionali da essi dimostrate, come esplicitato nella sentenza n. 34 del 2010 dalla Corte costituzionale.
(4-00412)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 22 marzo 2019
nell'allegato B della seduta n. 147
4-00412
presentata da
conte

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, si rammenta preliminarmente che le procedure per il conferimento degli incarichi di direttore generale sono affidate alle regioni, che le gestiscono nell'ambito della propria autonomia costituzionalmente garantita.
  Trattandosi, dunque, di una questione strettamente gestionale, si risponde con gli elementi acquisiti dalla regione Campania.
  La direzione generale della Azienda sanitaria locale di Benevento, per il tramite della prefettura — ufficio territoriale del Governo di Benevento, ha riferito di aver presentato alla approvazione del competente organo regionale la propria proposta di atto aziendale ed ha aggiunto che il complessivo percorso di definizione dell'assetto dell'azienda ha risentito delle difficoltà connesse alla rigida applicazione dei criteri del decreto del Commissario ad acta n. 18 del 2013, con cui sono stati definiti i parametri e i coefficienti per determinare il numero di incarichi di struttura complessa e di struttura semplice in base alla popolazione del bacino di utenza; tale ultimo criterio, applicato rigidamente, risulterebbe, infatti, penalizzante per l'operatività dell'azienda medesima.
  Tali difficoltà sono state oggetto di dettagliate relazioni alla Corte dei Conti con nota n. 30181 del 29 febbraio 2016 ed al Commissario
ad acta per la gestione della sanità regionale, che di fatto si sono espressi nella sostanziale condivisione delle criticità. Nella delibera dell'Azienda sanitaria locale di Benevento n. 300 del 25 settembre 2014, sono riportate le motivazioni e l'istruttoria che hanno condotto alla redazione dell'atto aziendale.
  Riferendosi ai fatti contenuti nell'interrogazione, la stessa direzione ha inoltre inteso precisare che:

   1. «non è stato portato all'attenzione del Consiglio dei sanitari»: tale organismo, il cui parere comunque non risulta vincolante, non è presente nell'attuale assetto aziendale. È stato previsto nella proposta dell'atto aziendale, e sarà istituito a seguito dell'approvazione;

   2. «risulta programmato un numero maggiore di unità operative complesse rispetto ai parametri...»; si è proceduto alla riduzione di oltre il 50 per cento delle strutture complesse attualmente in vigore, comunque si è dato seguito alla indicazione del precedente Commissario ad acta: «L'Azienda recepisca nell'atto aziendale soluzioni organizzative che, con un crono programma specifico ed un ragionevole orizzonte temporale, mirino al rispetto dei parametri contenuti nel DCA 18/2013»;

   3. «la riproposizione di un dipartimento sanitario centrale ... e di un dipartimento tecnico amministrativo centrale, ...confligge con gli atti prescrittivi...», nel testo dell'atto aziendale si è ampiamente data spiegazione di questa scelta, strettamente legata alla riorganizzazione dei servizi ed alla definizione dei crono programma per la ulteriore riduzione delle strutture complesse e semplici. Tale modello organizzativo rimane alla attenzione ed approvazione dell'organo regionale;

   4. «per ricoprire l'incarico di direttore generale occorre avere una comprovata esperienza... con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie...»: gli incarichi direzionali, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, in capo al direttore generale, dottor Franklin Picker, sono dettagliati nel curriculum vitae dello stesso, posto nel sito della Asl di Benevento, tale nominativo risulta essere inserito nell'albo degli idonei all'incarico di direttore generale di aziende sanitarie elaborato dalla regione Campania sin dal 2008. In più, il dottor Picker ha precisato che, nel corso di un altro tentativo di delegittimazione dei requisiti dallo stesso posseduti, il TAR Campania, sulla scorta dell'esame degli atti, ha attestato in sentenza «il possesso del requisito del pregresso incarico quinquennale con diretta gestione di risorse umane e finanziarie». È stato altresì precisato che l'affermazione «l'incarico professionale ricoperto dal dottor Picker nell'Asl di provenienza (Asl Napoli 3 Sud) è quello di dirigente con incarico di struttura semplice, come risulta ad esempio dalla determinazione dirigenziale n. 741 del 29 luglio 2016» appare del tutto strumentale, priva di fondamento, ma soprattutto fuorviante. La determinazione in questione è il provvedimento di presa d'atto delle dimissioni volontarie da dipendente della Asl Napoli 3 Sud. In tale data, il dottor Picker risultava ancora in aspettativa per l'incarico di Commissario straordinario della Asl di Benevento. Il suo incarico di direttore di struttura complessa, in tale periodo, risultava affidato ad un altro dirigente. La determina si è limitata a riportare lo stato giuridico. Il 29 luglio 2016 il dottor Picker ha rassegnato, a decorrere dal 1° agosto 2016, le dimissioni volontarie da dipendente di quella azienda, di cui la citata determinazione dirigenziale n. 741/2016 ha semplicemente preso atto.

  Si aggiunge che la giunta regionale della Campania ha segnalato che il direttore generale dell'Asl di Benevento ha predisposto, con deliberazione n. 210 del 16 aprile 2018, un atto aziendale che tiene conto delle modifiche intervenute nell'assetto organizzativo dell'azienda per effetto del decreto del Commissario ad acta n. 54 del 7 novembre 2017, che ha stabilito l'annessione del presidio ospedaliero «S. Alfonso Maria dei Liguori» alla Azienda ospedaliera di rilievo nazionale (Aorn) «G. Rummo».
  Detto atto aziendale è stato approvato con decreto del Commissario
ad acta n. 69 del 1° agosto 2018.
  In fase di approvazione si è tenuto conto della profonda riorganizzazione richiesta dal trasferimento delle funzioni ospedaliere alla azienda ospedaliera, della peculiarità di una azienda divenuta l'unica esclusivamente territoriale della regione, e delle caratteristiche demografiche dell'Azienda con bassissima densità di popolazione.
  L'attuazione di quanto definito dal direttore generale e l'adesione alle misure prescrittive di cui al citato decreto di approvazione n. 69/2018 devono trovare attuazione nel limite temporale definito nello stesso decreto (31 gennaio 2019), entro il quale devono essere superate tutte le criticità rilevate, e deve essere raggiunto l'obiettivo della piena conformità dell'assetto organizzativo alla programmazione regionale.
  Quanto al possesso dei titoli del direttore generale della Asl di Benevento, la giunta regionale ha sottolineato che costui risultava inserito all'epoca della nomina nell'elenco regionale degli idonei, all'esito delle procedure di verifica circa il possesso dei requisiti di legge effettuate dalla Commissione di esperti all'uopo costituita dall'amministrazione regionale.

La Ministra della salute: Giulia Grillo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione del personale

nomina del personale

servizio sanitario nazionale