ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00386

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 11 del 05/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: CARETTA MARIA CRISTINA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 05/06/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PRISCO EMANUELE FRATELLI D'ITALIA 05/06/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 05/06/2018
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 13/06/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00386
presentato da
CARETTA Maria Cristina
testo presentato
Martedì 5 giugno 2018
modificato
Mercoledì 13 giugno 2018, seduta n. 14

   CARETTA e PRISCO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in base alla normativa vigente il rilascio della licenza di porto di fucile ad uso caccia e sportivo può essere negato sia per la sussistenza delle «condizioni ostative» al rilascio della licenza, in base ad un giudizio vincolato, sia in caso di mancanza della «buona condotta» o di «inaffidabilità nell'uso delle armi» del richiedente, in base ad un giudizio di natura discrezionale e non vincolante;

   dopo una iniziale giurisprudenza di natura rigorosa, la questione degli effetti della riabilitazione in ordine alle sentenze di condanna che prevedono «condizioni ostative» è stata rivista dalla cosiddetta «interpretazione evolutiva» o «giurisprudenza evolutiva», secondo la quale, in caso di «riabilitazione», tali condanne possono essere valutate in modo discrezionale e non in modo vincolante;

   nel 2016 alcune sentenze del Consiglio di Stato, riportandosi alla giurisprudenza meno recente, hanno offerto una diversa interpretazione, ribadendo il principio che le «condizioni ostative», di cui all'articolo 43, primo comma, del testo unico leggi di pubblica sicurezza, sono vincolanti anche in caso di riabilitazione;

   la circolare del Ministero dell'interno del 31 agosto 2017, prot. 557, ha accolto l'interpretazione più restrittiva, precisando che nel caso di condanne per uno di tali delitti l'autorità è titolare di un potere vincolato, per cui, una volta accertata la sussistenza di una pronuncia di condanna occorrerà necessariamente dar luogo al diniego del provvedimento essendo dette condanne «automaticamente ostative»;

   il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5313 del 30 marzo 2017, ha ribadito i principi della giurisprudenza evolutiva, richiamando argomenti del tutto condivisibili e che in estratto giova richiamare: «il Collegio ritiene che, in presenza di situazioni molto particolari, l'interpretazione e la conseguente applicazione dell'articolo 43 TULPS non possa avvenire in violazione dei princìpi di ragionevolezza e di proporzione di rango costituzionale. Ciò comporta che la preclusione prevista dall'articolo 43 TULPS per il possesso di armi e munizioni in capo ai soggetti, che abbiano subito le indicate tipologie di condanne non possa essere automatica, ove ragionevolmente altri elementi attuali della personalità dell'interessato, quale il lungo tempo intercorso rispetto all'epoca del commesso reato senza la commissione di ulteriori illeciti penali (corroborato nelle sue positive implicazioni dalla intervenuta riabilitazione), depongano per lo stabile ripristino in capo al soggetto medesimo delle richieste condizioni di affidabilità nel possesso di armi in corrispondenza ad una rinnovata e consolidata integrazione nel sano contesto socio economico in presenza di indizi univoci e concordanti in tale senso. Il principio di proporzionalità, sopravvenuto nel nostro ordinamento rispetto all'epoca di adozione del TULPS (risalente al periodo prerepubblicano), comporta che il legislatore, nel caso della sicurezza pubblica, debba realizzare l'esigenza di tutela, non solo mediante misure cogenti idonee al risultato, ma, altresì, mediante la scelta, tra le varie tipologie di intervento, di quello meno afflittivo per il privato. In conseguenza, quindi, in caso di condanne penali risalenti in capo a soggetti che in seguito abbiano beneficiato anche della riabilitazione intervenuta, al Prefetto compete di effettuare una valutazione caso per caso, di natura discrezionale e secondo i canoni della ragionevolezza e della proporzione, al fine di verificare la effettiva ed attuale affidabilità nel possesso di armi e munizioni da parte del soggetto interessato (quale titolare di una licenza di porto di armi o richiedente)» –:

   se non ritenga, in considerazione della richiamata giurisprudenza, di assumere iniziative normative volte a chiarire che l'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in base ai princìpi di ragionevolezza e di proporzione di rango costituzionale, deve essere interpretato nel senso che, in caso di riabilitazione penale dell'interessato, venga meno l'ostatività automatica al rilascio della licenza di porto d'armi.
(4-00386)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

armi da fuoco e munizioni

sicurezza pubblica

arma personale