ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00367

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 11 del 05/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: MORETTO SARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/05/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 31/05/2018
Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 28/11/2018
TONINELLI DANILO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00367
presentato da
MORETTO Sara
testo di
Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11

   MORETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'interno - dipartimento di pubblica sicurezza prot. 300/A/2689/18/105/20/3 del 30 marzo 2018 in risposta ad una richiesta ai chiarimenti da parte della prefettura di Arezzo, ha affermato che non si può marciare né sostare su strade pubbliche o aperte al pubblico con veicoli immatricolati non revisionati o privi di assicurazione per la responsabilità civile auto (Rca) propria e quindi anche nel caso in cui vi sia apposta la targa «prova»;

   in caso di violazione si rischia una sanzione di 849 euro se l'assicurazione è scaduta da oltre 30 giorni (594,30 euro con lo sconto per chi paga entro 5 giorni) o di 212,25 se si riattiva dopo il 15° giorno ma non oltre il 30° (148,58 se si paga entro 5 giorni);

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, dispone (articolo 1, comma 1) che «L'obbligo di munire della carta di circolazione (...) i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche (...), dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo»;

   la normativa elenca, oltre ai costruttori di veicoli, di pneumatici e agli istituti universitari ed enti di ricerca che conducono sperimentazione sui veicoli, anche i concessionari, i commercianti autorizzati e gli autoriparatori;

   in base a quanto richiamato i concessionari, rivenditori e autoriparatori in possesso di targa prova non sono obbligati a immatricolare una macchina che circola per esigenze di prova;

   la Motorizzazione civile, con una circolare applicativa del 2004 (prot. n. 4699/M363 del 4 febbraio 2004), ha precisato che: «i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non devono essere muniti della carta di circolazione e quindi possono non essere targati, ma provvisti di un'autorizzazione per la circolazione di prova»;

   quello della circolazione di prova dei soli veicoli non immatricolati, è un principio che è stato ribadito recentemente dal tribunale civile di Vicenza (sezione II, sentenza del 22 febbraio 2016): «Il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa prova e, se lo fa, degli eventuali danni derivanti dalla circolazione risponderà l'assicuratore del veicolo e non quello della targa prova»;

   quindi ci si trova di fronte a questa fattispecie: se la macchina non è immatricolata può circolare con la targa di prova, qualora fosse immatricolata invece si è a rischio di sanzione e comunque la targa di prova non copre né dalla mancata revisione né dall'assenza di assicurazione;

   l'interpretazione addotta dalla polizia stradale pone in estrema difficoltà autoriparatori e rivenditori che necessitano di continui spostamenti dei veicoli per fini lavorativi, limitandone in questo modo, l'operatività e la possibilità di svolgere a pieno la loro attività –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative intenda assumere al fine di fare definitivamente chiarezza circa la criticità emersa, consentendo ad autoriparatori e rivenditori di poter svolgere il proprio lavoro in base a quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001.
(4-00367)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 28 novembre 2018
nell'allegato B della seduta n. 92
4-00367
presentata da
MORETTO Sara

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  Alla luce della vigente normativa, decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 e articolo 98 del codice della strada, questa amministrazione ritiene legittima la circolazione di prova anche dei veicoli non ancora immatricolati, sempreché detta circolazione sia connessa ad esigenze di prove tecniche o di vendita.
  Tuttavia, considerato il diffuso fenomeno di abuso nell'utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, è stata ravvisata l'esigenza di adottare misure correttive al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 finalizzate, da un lato, a contrastare tale fenomeno e dall'altro, a garantire che gli operatori del settore possano continuare ad utilizzare in piena legalità le targhe di prova.
  In quest'ottica è in corso un tavolo tecnico cui partecipano rappresentanti di questa amministrazione e rappresentanti del Ministero dell'interno, al quale è stato affidato il compito di redigere uno schema di decreto recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001 e il cui scopo è anche quello di definire le modalità e i termini di utilizzo delle targhe di prova sui veicoli immatricolati.
  Peraltro, nelle more dell'adozione delle citate modifiche, in considerazione della necessità di evitare l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori agli operatori del settore, il Ministero dell'interno su sollecitazione di questo dicastero, ha provveduto a diramare il 30 maggio 2018 la circolare n. 300/A/4241/18/105/20/3, con la quale ha richiesto agli organi preposti al controllo di evitare per il momento ogni azione sanzionatoria ed economicamente pregiudizievole nei confronti degli operatori del settore che agiscono secondo la prassi, consolidata di utilizzare le targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

collaudo

trasporto stradale

veicolo