ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00354

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 11 del 05/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: BIGNAMI GALEAZZO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 30/05/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 30/05/2018
Stato iter:
07/08/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/08/2018
CANDIANI STEFANO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/08/2018

CONCLUSO IL 07/08/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00354
presentato da
BIGNAMI Galeazzo
testo di
Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11

   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   a mezzo stampa si apprende che di recente il sindaco di Bologna ha firmato il primo atto di nascita di un bambino figlio di due madri. Era già accaduto a Torino dove il sindaco aveva registrato all'anagrafe della città un bambino nato in Italia ma concepito all'estero, da una coppia omogenitoriale formata da due donne;

   a Torino, in particolare, pare si sia trattato del primo caso di registrazione di figlio di coppia omogenitoriale avvenuto senza previa autorizzazione di un tribunale. Risulta inoltre che diversi sindaci, in tutta Italia, stiano procedendo a registrazioni analoghe;

   i primi cittadini in questione, di fatto, sembrano pertanto volersi assumere la piena responsabilità di tali azioni, superando di propria iniziativa le norme di legge da cui deriva, tra l'altro, anche la modulistica dell'anagrafe;

   la legge n. 40 del 2004 «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» all'articolo 5, recita «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». L'articolo 12, inoltre, vieta il ricorso alla surrogazione di maternità;

   recenti sentenze a favore della registrazione di bambini di coppie omogenitoriali riguardavano tuttavia esclusivamente il mantenimento dello status filiationis validamente acquisito all'estero dal minore;

   non si intende in tale sede entrare nel merito delle vicende delle singole coppie ma chiarire se tali atti di registrazione possano o meno considerarsi validi ai sensi della normativa vigente non rientrando, tra le competenze di un sindaco, azioni volte al superamento della normativa nazionale –:

   se sia a conoscenza delle vicende esposte;

   quali iniziative di competenza si intendano adottare o siano state eventualmente già adottate rispetto alle vicende di cui in premessa al fine di annullare atti di registrazione che all'interrogante sembrano configurarsi come non conformi alla normativa vigente in materia.
(4-00354)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 agosto 2018
nell'allegato B della seduta n. 40
4-00354
presentata da
BIGNAMI Galeazzo

  Risposta. — Negli ultimi mesi si sono registrati diversi casi di richieste di iscrizione o trascrizione di atti di nascita da parte di persone dello stesso sesso rispetto alle quali alcuni ufficiali di stato civile, nel solco del vigente ordinamento, hanno correttamente opposto diniego ritenendole contra legem.
  Altri uffici comunali, invece, hanno ritenuto di procedere alla formazione degli atti richiesti andando oltre alle disposizioni vigenti.
  Sul tema che, come è intuibile, va al di là della stretta valutazione in termini giuridici, si stanno sviluppando una serie di posizioni diversificate, anche alla luce di alcuni passaggi giurisprudenziali. Ci si riferisce, in particolare, all'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale del tribunale di Pisa dell'11 maggio 2018, che solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa di stato civile nella parte in cui non consente la formazione in Italia di un atto di stato civile in cui siano riconosciuti come genitori due persone dello stesso sesso; e ad alcune pronunce della Corte di cassazione, tra cui l'ordinanza del 22 febbraio 2018, sebbene specificamente riferita alla trascrizione di un atto di nascita di un bambino di coppia omogenitoriale formato in altro Paese.
  Sul piano amministrativo, i diversi contenziosi attualmente in corso hanno suggerito a questo ministero l'opportunità di richiedere all'avvocatura generale dello Stato le proprie valutazioni di ordine legale prima di definire linee d'indirizzo da diramare alle prefetture ed agli uffici interessati.
  Si ritiene, pertanto, necessario attendere tali valutazioni, tenuto conto anche dell'orientamento del Consiglio di Stato volto ad escludere che il prefetto, pur dotato di poteri di vigilanza in materia anagrafica e di stato civile, possa annullare l'atto dell'ufficiale di stato civile in assenza di un'espressa previsione di legge che conferisca tale potere.
  Esistono, tuttavia, alcuni punti fermi.
  Il primo è che secondo il vigente ordinamento di stato civile gli atti di nascita si formano e si iscrivono nei relativi registri indicando, quali genitori, la madre partoriente ed il padre biologico. Tale principio viene anche riaffermato con riferimento all'annotazione nell'atto di nascita del riconoscimento di filiazione che richiede, sempre, la preventiva verifica in capo al soggetto dichiarante della condizione di paternità o di maternità.
  Il secondo, è che l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, ha considerato le pratiche dell'utero in affitto e della compravendita di gameti umani quali fattispecie delittuose. D'altro canto, la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 272 del 2017 ha sottolineato che «la maternità surrogata è una pratica che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Stefano Candiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

procreazione artificiale