ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00336

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 11 del 05/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: ZANOTELLI GIULIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 25/05/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 25/05/2018
Stato iter:
15/10/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/10/2018
TONINELLI DANILO MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/10/2018

CONCLUSO IL 15/10/2018

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00336
presentato da
ZANOTELLI Giulia
testo di
Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11

   ZANOTELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'incremento degli scambi commerciali con i Paesi comunitari ed extracomunitari ha determinato l'aumento del numero di imprese e dei relativi veicoli che esercitano l'attività di trasporto di merci su strada in territorio italiano;

   in conseguenza della particolare congiuntura economica, l'autotrasporto italiano ha denunciato uno stato di crisi anche cagionato da un aumento della concorrenza estera, che opera a costi ridotti, pur in presenza di una rilevante quantità di trasporto stradale nazionale;

   si rende necessario intensificare l'attività di controllo sulle imprese estere, affinché sia garantita la legittimità delle operazioni di trasporto internazionale e la correttezza dei rapporti di concorrenza;

   la prevenzione e l'accertamento degli illeciti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, in riferimento all'esercizio abusivo dell'autotrasporto e ai trasporti effettuati senza licenza o autorizzazione (articoli 26 e 46), spettano agli ufficiali e agenti di polizia e ai funzionari incaricati del servizio di polizia stradale, reparto della polizia di Stato;

   accade sempre più frequentemente che le forze di polizia in carico agli enti locali, impegnate sul territorio extra autostradale nell'accertamento delle violazioni delle norme di circolazione stradale, si trovino a svolgere attività di controllo sulla legittimità dei trasporti di merci su strada, sulle attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio senza per questo trarre alcun provento dalla sanzione contestata;

   l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme di circolazione richiamate nel medesimo codice della strada siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da agenti dello Stato, ovvero alle regioni, alle province e ai comuni quando gli accertamenti avvengano da parte di agenti dei rispettivi enti locali –:

   se il Governo non ritenga opportuno assumere le iniziative necessarie affinché i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni degli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298, siano devoluti alle regioni, alle province e ai comuni qualora le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni medesimi.
(4-00336)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 15 ottobre 2018
nell'allegato B della seduta n. 63
4-00336
presentata da
ZANOTELLI Giulia

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, preme sottolineare che, come già riferito in occasione della risposta all'interrogazione n. 4-00036, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di autotrasporto rappresentano questioni di massima attenzione per questo Ministero ed è vivo l'impegno a promuovere tutte le azioni necessarie a contrastare l'illegalità, anche attraverso un'attività di formazione continua degli operatori, ivi comprese le polizie locali.
  Proprio queste ultime sono state impegnate, spesso con ottimi risultati, nell'attività di prevenzione e repressione dell'illegalità nell'autotrasporto nazionale ed internazionale.
  Come è peraltro noto all'interrogante, le sanzioni contro l'abusivismo nell'autotrasporto sono sostanzialmente contenute nella legge 6 giugno 1974 n. 298.
  Per tali sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disciplina generale di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 che nello specifico caso non prevede, analogamente a quanto prescritto dall'articolo 208 del codice della strada, una ripartizione dei proventi in base all'Amministrazione o ente di appartenenza dell'agente accertatore.
  Infatti, il Ministero dell'interno, cui appartiene la competenza in materia di contestazione ed applicazione delle sanzioni, ha evidenziato che l'articolo 208, comma 1, del Codice della strada, nella sua attuale formulazione rende possibile la devoluzione dei proventi contravvenzionali a favore degli enti locali solo per le violazioni previste dal medesimo Codice.
  Inoltre, il predetto Ministero ha specificato che per effetto della sostituzione integrale del comma 4, dell'articolo 60 della legge n. 298 del 1974, introdotta dall'articolo 52, comma 1, lettera
b) della legge n. 120 del 2010 è venuto meno il divieto di pagamento in misura ridotta delle violazioni previste dall'articolo 26 e dall'articolo 46 della medesima legge n. 298 del 1974.
  Pertanto, a seguito di tale modifica, per le citate violazioni è ora ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni, a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981, di una somma pari al doppio del minimo edittale (misura più favorevole rispetto al terzo del massimo edittale).

  In tali casi, è prevista la devoluzione dei proventi contravvenzionali all'erario ed il pagamento dovrà essere effettuato mediante modello F23, completo dei codici dell'atto di accertamento, del soggetto impostore, di quello destinatario del pagamento, nonché del codice tributo (ovvero 741T: sanzioni amministrative – multe inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative) e della relativa somma da corrispondere per la definizione del procedimento sanzionatorio a titolo di pagamento in misura ridotta.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Danilo Toninelli.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto stradale

impresa estera

concorrenza