ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00312

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 11 del 05/06/2018
Firmatari
Primo firmatario: DE CARLO LUCA
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/05/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRANCASSINI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 22/05/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 22/05/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00312
presentato da
DE CARLO Luca
testo di
Martedì 5 giugno 2018, seduta n. 11

   LUCA DE CARLO e TRANCASSINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il decreto 12 febbraio 2018 ha sancito la «Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi»;

   con tale decreto è stato fissato il compenso minimo e massimo dovuto a ciascun componente della commissione giudicatrice;

   nonostante il testo del decreto ministeriale preveda che «i compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto», l'allegato A del decreto, che contiene il dettaglio degli importi dovuti, fissa il compenso minimo per ciascun commissario in almeno tremila euro per qualunque importo posto a base di gara;

   il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'articolo 77, relativo alla Commissione giudicatrice, dispone che «la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto (...) costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque»;

   dal combinato disposto delle due previsioni normative riportate appare evidente che in ciascuna procedura di gara la spesa minima fissa per la commissione giudicatrice è di almeno novemila euro cui vanno aggiunte le spese di trasferta, stimabili in ulteriori duemila euro ove si consideri che i Commissari possono venire da tutt'Italia, costringendo le stazioni appaltanti ad inserire nel quadro economico una spesa di circa undicimila euro per qualunque importo messo a gara;

   questo, di fatto, determinerà il blocco delle gare al di sotto di cinquecentomila euro, perché in base alla normativa europea le spese generali, nelle quali rientrano le spese per le commissioni, non possono superare il dodici per cento degli importi a base di gara, e le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare questo limite per non incorrere nel rischio di procurato danno erariale;

   le gare di importo inferiore a cinquecentomila euro sono i tre quarti di tutte quelle sopra i quarantamila euro;

   per rispettare i limiti tariffari dei componenti le commissioni, le stazioni appaltanti saranno costrette a comprimere le altre voci di spesa incluse nelle spese generali, quali rilievi, accertamenti e indagini, progettazione, centrale di committenza, coordinamento della sicurezza, conferenze di servizi, direzione lavori, assistenza e contabilità, assicurazione dei dipendenti, attività di consulenza o di supporto, accertamenti e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudi;

   è di tutta evidenza che più sarà basso l'importo messo a gara più tali spese per corrispondere i dovuti compensi ai commissari;

   i compensi previsti si risolveranno quindi in un danno enorme soprattutto per i comuni di piccole e medie dimensioni, i cui appalti spesso sono di importo modesto;

   il citato articolo 77 del codice dei contratti pubblici con riferimento alle spese relative alla commissione prevede che nel decreto ministeriale siano inserite esclusivamente «la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari», e non la tariffa minima, la cui determinazione non risponde quindi ad un'esigenza di legge;

   dei sessantaquattro provvedimenti previsti per l'attuazione del codice, dopo oltre due anni dalla sua pubblicazione, ne sono stati varati appena ventisette, vale a dire meno della metà –:

   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere al fine di risolvere la problematica di cui in premessa e scongiurare il rischio di un blocco dell'aggiudicazione degli appalti nei comuni di piccole e medie dimensioni, ritornando alla lettera della norma del decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove dispone che sia fissato solo un compenso massimo;

   se il Governo non ritenga di assumere con sollecitudine le iniziative di competenza per adottare tutti i provvedimenti attuativi del codice dei contratti pubblici, al fine di consentire la piena operatività dello stesso.
(4-00312)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

aggiudicazione d'appalto

diritto comunitario