ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00179

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 8 del 07/05/2018
Firmatari
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 07/05/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/05/2018
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00179
presentato da
MOLTENI Nicola
testo di
Lunedì 7 maggio 2018, seduta n. 8

   MOLTENI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 275-bis, comma 1, del codice di procedura penale ha introdotto l'utilizzo di mezzi elettronici o altri strumenti (nella fattispecie, il cosiddetto «braccialetto elettronico»), previa verifica di disponibilità da parte del giudice presso la polizia giudiziaria;

   la ratio con cui tale norma venne introdotta corrispondeva alla necessità di sostituire la detenzione carceraria con arresti domiciliari «controllati» per tutti quei delitti considerati a bassa pericolosità sociale;

   a fare tempo dal 2009, con l'introduzione dell'articolo 612-bis del codice penale (delitto di atti persecutori), l'uso, fino ad allora assai contenuto, iniziò a farsi più frequente soprattutto per gli imputati del suddetto reato, in particolare dopo l'approvazione della legge n. 47 del 16 aprile 2015, in base alla quale il giudice, se ritiene che la sentenza definitiva godrà della sospensione o comunque non sarà superiore a tre anni, non può applicare la misura cautelare delle detenzione in carcere;

   l'incremento dell'uso del dispositivo del braccialetto elettronico ha comportato nell'arco di pochi anni il suo pressoché totale esaurimento;

   una sentenza della Corte di cassazione del 28 aprile 2016 (n. 20769) ha stabilito che «Il giudice, escluso ogni automatismo nei criteri di scelta delle misure, qualora abbia accertato l'indisponibilità del suddetto dispositivo elettronico, deve valutare, ai fini dell'applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto»;

   attualmente, pende avanti il tribunale di Termini Imerese un procedimento per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, che vede parte offesa la signora Vivoli Lidia, già vittima di tentato omicidio da parte dell'oggi imputato per stalking, il quale, nonostante una precedente condanna per tentato omicidio a quattro anni e sei mesi (di cui solo cinque trascorsi in carcere, in quanto beneficiario quasi immediatamente degli arresti domiciliari), ha perseverato in condotte persecutorie e violente nei suoi confronti;

   arrestato nuovamente nel 2015, l'imputato Isidoro Ferrante si trova ora detenuto in carcere presso «I Pagliarelli», ma il giudice nei giorni scorsi ha emesso un'ordinanza di concessione della misura alternativa degli arresti domiciliari condizionata alla presenza del braccialetto elettronico, non disponibile però presso la polizia giudiziaria competente di Termini Imerese, né, a quanto pare, neppure presso quella di Palermo;

   ciò nonostante, il giudice ha dichiarato la disponibilità a emettere comunque ordinanza di concessione degli arresti domiciliari, e ciò in forza della suindicata Sentenza della Corte di cassazione del 2016;

   stanti i precedenti, in caso di concessione degli arresti domiciliari tout court, senza l'ausilio di strumenti elettronici, è evidente che l'incolumità fisica e psicologica della vittima è in concreto e serio pericolo –:

   se il Governo, nell'ambito delle sue competenze, intenda acquisire informazioni allo scopo di verificare l'effettivo numero di strumenti elettronici (nella fattispecie, braccialetti elettronici) in dotazione presso le singole procure/uffici di polizia giudiziaria dislocati su tutto il territorio nazionale, il numero di quelli effettivamente utilizzati, il numero di quelli a disposizione presso la polizia giudiziaria/procura di Termini Imerese e di Palermo e di quelli in uso, e, nel caso di insufficienza, assumere immediatamente le iniziative di competenza dirette a dotare detti uffici degli strumenti elettronici mancanti, affinché possano essere immediatamente utilizzati per gli scopi cui sono destinati.
(4-00179)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

regime penitenziario

strumento elettronico

codice penale