ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/00149

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 8 del 07/05/2018
Firmatari
Primo firmatario: MAGI RICCARDO
Gruppo: MISTO-+EUROPA-CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 02/05/2018


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 02/05/2018
Stato iter:
18/10/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 18/10/2019
COSTA SERGIO MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 18/10/2019

CONCLUSO IL 18/10/2019

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-00149
presentato da
MAGI Riccardo
testo di
Lunedì 7 maggio 2018, seduta n. 8

   MAGI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   la «Tabella 5» dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010 indica i limiti di concentrazione dell'eluato per l'accettabilità in discariche per i rifiuti non pericolosi. La nota asterisco della medesima «Tabella 5», contiene invece l'elenco delle tipologie di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione del parametro Doc non si applicano ai fini sopra indicati. A seguito della novella intervenuta per effetto della entrata in vigore del decreto de|Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, il codice 190501 risulta presente sia nella lettera a) che nella lettera g) della citata nota asterisco;

   la lettera a) prevede, tra l'altro, che i rifiuti derivanti dal trattamento biologico individuati dal codice 190501 possano essere conferiti in discarica «purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l'attività biologica, quali il compostaggio, la digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti individuati come BAT per i rifiuti a matrice organica dal d.m. 29 gennaio 2007». La lett. g), d'altra parte, prevede che i rifiuti derivanti da trattamento biologico dei rifiuti individuati dal medesimo codice 190501, possano essere conferiti in discarica «purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai programmi regionali di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 36/2003 e presentino un indice di respirazione dinamico non superiore a 1.000 mgO2/kgSVh»;

   il 14 dicembre 2017, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'esistenza di alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010, ha emanato una circolare ministeriale per l'applicazione dell'articolo 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010;

   dalla citata circolare si legge: «I. La conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alle lettere: a) e g): sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica»;

   dalla citata circolare si legge: «III. (...) si può quindi ritenere che la valutazione dell'adeguatezza dell'abbattimento dell'indice respirometrico dinamico ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. a) non può che derivare dalla individuazione di una percentuale di abbattimento rispetto al valore in ingresso. Ciò peraltro deriva planamente dal riferimento, da parte del d.m. in oggetto, al verificarsi di una “riduzione”, ossia di una variazione negativa di un parametro di ingresso. Va precisato altresì che l'individuazione della variazione negativa rilevante ai fini dell'applicazione della sopra menzionata lett. a) dovrà essere effettuata dall'autorità competente nelle modalità che riterrà opportuno, sulla base delle specifiche circostanze di fatto che caratterizzano, nel caso concreto, la gestione dei rifiuti, con particolare riguardo, tra l'altro, alla composizione del rifiuto, alla percentuale di raccolta differenziata e all'attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003 con riguardo ai programmi regionali di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica» –:

   secondo quale metodologia particolare lo stesso tipo di rifiuto, identificabile con codice CER 190501, possa risultare presente sia nella lett. a) che nella lett. g) della citata nota della Tabella 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010;

   se la «consistente riduzione» dell'attività biologica del rifiuto, così come prevista dalla lett. a) della citata nota non ponga un problema di discrezionalità di cui si dovrà far carico l'autorità competente ovvero di una tale indeterminatezza riferibile al parametro «riduzione» che rischia di configurare un'ammissibilità in discarica del rifiuto con codice CER 190501 che varia da regione a regione o nei peggiori dei casi da discarica a discarica;

   quali iniziative intenda mettere in atto, a partire da una eventuale modifica del decreto ministeriale 27 settembre 2010 e successive modificazioni, per garantire che i rifiuti tengano smaltiti in discarica con il necessario pretrattamento.
(4-00149)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 18 ottobre 2019
nell'allegato B della seduta n. 241
4-00149
presentata da
MAGI Riccardo

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  In merito ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tenuto conto dell'esistenza di alcuni dubbi interpretativi derivanti dalla lettura dell'articolo 6 del decreto ministeriale del 27 settembre 2010, emersi successivamente alle modifiche introdotte dal decreto ministeriale del 24 giugno 2015, ha provveduto ad adottare apposita circolare del 14 dicembre 2017 per fornire alcuni chiarimenti. Successivamente, anche Ispra ha fornito con propria circolare del 29 dicembre 2017 alcune precisazioni tecniche, al fine di omogeneizzare le attività di competenza delle agenzie territoriali.
  La tabella 5 contenuta nell'articolo 6 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 indica i limiti di concentrazione dell'eluato per accettabilità in discarica per i rifiuti non pericolosi. Nella medesima tabella 5 sono inoltre elencate le tipologie di rifiuti per i quali i limiti di concentrazione del parametro Doc non si applicano ai fini sopraindicati.
  A seguito della novella intervenuta per effetto della entrata in vigore decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, il codice 190501 risulta presente sia nella lettera
a) che nella lettera g) della citata circolare.
  Per quanto riguarda la questione della consistente riduzione dell'attività biologica del rifiuto, così come prevista dalla lettera
a) della citata circolare ministeriale, e il problema della discrezionalità che rischia di configurare l'ammissibilità in discarica del rifiuto con codice Cer 190501 che varia da regione a regione o, se non da discarica a discarica, si ribadisce quanto contenuto nella predetta circolare ovvero che «il raggiungimento del parametro di cui alla lettera g) della tabella 5 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 è, senza dubbio, la soluzione preferibile dal punto di vista della tutela dell'ambiente».
  Quanto detto non rende accettabile una soluzione interpretativa che consenta, senza alcun'altra specificazione, il rispetto del solo standard meno tutelante. Da tale premessa, anche alla luce degli articoli 1 e 6, lettera
a), della direttiva 1999/31/CE, secondo la quale il trattamento dei rifiuti deve essere volto «a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente», risulta chiaramente che tale trattamento non può essere organizzato in modo tale da limitarsi, a regime, al raggiungimento del parametro di cui alla lettera a) del decreto ministeriale sopracitato.
  Viceversa nonostante debba ritenersi accettabile un conferimento che rispetti quest'ultimo parametro e non quello della successiva lettera
g), tale situazione non può non intendersi come punto di partenza, muovendo dal quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui a tale ultima lettera. Da ciò deriva che l'applicazione del criterio della «consistente riduzione» dell'attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lettera g) del decreto ministeriale in parola.
  A tal fine, per evitare un'applicazione discrezionale di tale previsione la circolare Ispra contiene le indicazioni tecniche utili a garantire l'omogenea applicazione sul territorio nazionale del decreto ministeriale 27 settembre 2010.
  Occorre evidenziare, in proposito, che l'applicazione del limite di cui alla lettera
g) della tabella 5 del decreto ministeriale 27 settembre 2010 per il codice 190501 appare la scelta, in termini ambientali, più tutelante tra quelle a cui tutte le autorità competenti devono tendere.
  Pertanto l'applicazione della lettera
a) per il conferimento in discarica è concessa solo in una fase iniziale e transitoria e al verificarsi delle condizioni, indicate dall'Ispra, nelle quali potrebbe essere difficoltoso il conseguimento della stabilizzazione del rifiuto attraverso il raggiungimento del paramento di cui alla lettera g).
  Tali condizioni sono rappresentate da una composizione merceologica del rifiuto indifferenziato con un contenuto fino al 50 per cento di frazione organica, da una percentuale di raccolta differenziata inferiore al 20 per cento e da una non completa attuazione del programma di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003.
  In ultimo, al fine di garantire che i rifiuti vengano smaltiti in discarica con il necessario pretrattamento, si evidenzia che il conferimento in discarica non può avvenire senza un pretrattamento volto a prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, come stabilito dall'articolo 1 della direttiva europea 1999/31/CE.
  Tanto premesso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continuerà a monitorare la corretta applicazione del decreto ministeriale sopracitato da parte da tutte le autorità competenti, anche in relazione ai contenuti della circolare ministeriale in parola.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Sergio Costa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

rifiuti

tecnologia del riciclaggio