Legislatura: 18Seduta di annuncio: 8 del 07/05/2018
Primo firmatario: MOLTENI NICOLA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 23/04/2018
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ZOFFILI EUGENIO LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2018 LOCATELLI ALESSANDRA LEGA - SALVINI PREMIER 23/04/2018
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23/04/2018 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 28/05/2018
MOLTENI, ZOFFILI e LOCATELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della commissione del 28 luglio 2015 all'articolo 215, regola l'uso di mezzi di trasporto da parte di persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione europea, prevedendo l'autorizzazione all'ammissione temporanea con esonero totale dei dazi in relazione all'importazione dei mezzi di trasporto ad uso privato;
secondo un'interpretazione letterale dell'articolo 215 da parte della Dogana italiana di Como, riportata dagli organi di stampa nei giorni scorsi, sarebbe però necessario procedere ad una revisione delle autorizzazioni di cui godono molti frontalieri nei casi in cui i mezzi di trasporto con targa svizzera possano essere utilizzati, contemporaneamente, sia per uso privato che per uso commerciale;
nei fatti, questo comporta che i frontalieri in possesso di un veicolo aziendale svizzero non possano più utilizzarlo per effettuare il tragitto casa-lavoro, imponendo pertanto due scelte, entrambe, ad avviso degli interroganti, sconsiderate e paradossali: comprare un nuovo mezzo oppure lasciare i veicoli al confine –:
se il Governo sia a conoscenza di questa problematica che interessa i lavoratori frontalieri e se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche tramite un provvedimento di carattere interpretativo, per precisare che, ai sensi dell'articolo 215 del regolamento delegato succitato, non sia necessaria un'ulteriore revisione delle autorizzazioni che consentono ai veicoli aziendali con targa svizzera di circolare e stazionare sul territorio italiano, anche per non ostacolare la libera circolazione dei lavoratori.
(4-00105)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):territorio doganale CE
interpretazione del diritto
restrizione agli scambi